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La Legge Italiana sulla Falconeria
L 'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (c.d. Legge Quadro)
include i falchi tra i mezzi legittimi di caccia con cui il cacciatore
puņ praticare l'esercizio venatorio.
Ai sensi della legge 968/77 qualsiasi tipo di falco puo' essere
legalmente impiegato a caccia. I falchi non rientrano tra le specie
cacciabili, catturabili o detenibili di cui all'elenco contenuto
nell'art. 11 della Legge Quadro, trattandosi di specie soggette a
regime di protezione a mente dell'art. 2. La loro cattura da parte del
singolo cacciatore č, perciņ, vietata in forza dell' art. 3
della stessa legge.
L'art. 18 della 968 prevede, dal momento che l'art. 9 ha incluso i
falchi tra i mezzi di caccia, che: "Le regioni possono, infine, sentito
l'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina, autorizzare persone
nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati o a
cedere falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il
loro uso nell'esercizio venatorio", quindi l'acquisto del falco da
caccia deve avvenire necessariamente attraverso le suddette persone
munite di autorizzazione rilasciata dai competenti uffici regionali e
comprovato per iscritto: il relativo titolo va sempre portato al seguito,
con la licenza di porto di fucile per uso di caccia (č sufficiente la
licenza per fucile ad un colpo) - indispensabile per poter cacciare
col falco - al fine di poter dimostrare in qualunque momento,
nell'ipotesi di un controllo da parte degli agenti di vigilanza,
la legittima provenienza del rapace.
Tale titolo di acquisto, inoltre, legittima la detenzione del falco
subordinatamente al rispetto delle altre eventuali norme dettate
dalle varie regioni nella materia specifica.
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