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LR 8/10/2002
n.26 | DGR 6/10/2003
n. 14431 | Reg. reg.7/10/2003
n. 22 | Direttiva 2000/9/CE
L 24/12/2003
n 363 | Giurisprudenza
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (in seguito
denominati "impianti a fune") sono progettati, costruiti,
messi in servizio e gestiti allo scopo di trasportare persone. Gli impianti
a fune sono in primo luogo impianti di trasporto utilizzati nelle stazioni
turistiche di montagna e comprendono le funicolari, le funivie, le cabinovie,
le seggiovie e le sciovie. Può trattarsi anche di impianti a
fune utilizzati nei trasporti urbani. Alcuni tipi di impianti a fune
possono avvalersi di principi elementari del tutto differenti che non
possono essere esclusi a priori. È opportuno pertanto lasciare
la possibilità di introdurre requisiti specifici che rispettino
gli stessi obiettivi di sicurezza previsti dalla presente direttiva.
(2) L'uso degli impianti a fune è legato principalmente al turismo,
in particolare a quello di montagna, che ha un ruolo importante nell'economia
delle regioni interessate e un'incidenza sempre maggiore sulla bilancia
commerciale degli Stati membri. Sotto il profilo tecnico, il settore
degli impianti a fune è anche correlato alle attività
industriali connesse con la produzione di beni strumentali nonché
con le attività dell'edilizia e di ingegneria civile.
(3) Gli Stati membri devono garantire la sicurezza degli impianti a
fune dal momento della loro costruzione, messa in servizio e durante
l'esercizio. Insieme alle autorità competenti essi sono anche
responsabili in materia di diritto fondiario, urbanistico e ambientale.
Le normative nazionali presentano forti differenze connesse a tecniche
particolari dell'industria nazionale e ad abitudini e know-how locali.
Esse prescrivono dimensioni e dispositivi particolari e caratteristiche
speciali. Questa situazione obbliga i fabbricanti a ridefinire i loro
prodotti per ogni appalto, impedisce l'offerta di soluzioni standard
e va a detrimento della competitività.
(4) Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari è
inderogabile per garantire la sicurezza degli impianti a fune. Detti
requisiti devono essere applicati con discernimento, per tener conto
del livello tecnologico esistente al momento della costruzione nonché
degli imperativi tecnici ed economici.
(5) Inoltre, gli impianti a fune possono avere un carattere transfrontaliero
e che pertanto la loro fabbricazione può essere ostacolata dall'esistenza
di normative nazionali contraddittorie.
(6) Occorre pertanto definire per tutta la Comunità, requisiti
essenziali di sicurezza e di salute delle persone, di protezione dell'ambiente
e di protezione dei consumatori applicabili agli impianti a fune, ai
sottosistemi e ai loro componenti di sicurezza, altrimenti il riconoscimento
reciproco delle normative nazionali comporterebbe, dal punto di vista
politico e tecnico, difficoltà insormontabili per l'interpretazione
e la responsabilità. Analogamente, senza la previa definizione
di esigenze normative armonizzate, la normalizzazione non è uno
strumento idoneo a risolvere i problemi.
(7) Di norma nei vari Stati membri la responsabilità di approvare
gli impianti a fune è affidata a un servizio delle autorità
competenti. In alcuni casi l'approvazione dei componenti non può
essere ottenuta a priori, bensì soltanto su richiesta del cliente.
Del pari, la verifica imposta prima della messa in servizio dell'impianto
a fune può portare a respingere alcuni componenti o alcune soluzioni
tecnologiche. Tali eventualità comportano costi supplementari,
ritardi nei termini e sono penalizzanti soprattutto per i fabbricanti
non nazionali. D'altra parte, gli impianti a fune sono oggetto di una
stretta vigilanza da parte dei servizi pubblici anche durante il loro
esercizio. Le cause di gravi incidenti possono essere legate alla scelta
del sito, al sistema di trasporto propriamente detto, alle opere o alle
modalità di gestione e manutenzione.
(8) In queste condizioni, la sicurezza degli impianti a fune è
in funzione sia dei vincoli imposti dal sito sia della qualità
delle forniture industriali e delle modalità di assemblaggio,
montaggio sul sito e sorveglianza durante l'esercizio. Ciò sottolinea
l'importanza di avere una visione globale dell'impianto a fune per valutare
il livello di sicurezza nonché un approccio comune, a livello
comunitario, degli aspetti di garanzia della qualità. In queste
condizioni, per consentire ai fabbricanti di superare le difficoltà
cui sono attualmente confrontati e agli utenti di poter pienamente fruire
degli impianti a fune e per garantire inoltre uno sviluppo di livello
analogo in tutti gli Stati membri, occorre definire una serie di requisiti
e di procedure di controllo e di verifica, applicati uniformemente in
tutti gli Stati membri.
(9) Le persone che utilizzano gli impianti provenienti da tutti gli
Stati membri, e anche dal di fuori di essi, devono essere certi di usufruire
di un livello di sicurezza soddisfacente. A tal fine, vanno definiti
procedure e metodi per l'esame, il controllo e la verifica. Tali modalità
portano a utilizzare dispositivi tecnici normalizzati che devono essere
incorporati negli impianti a fune.
(10) Qualora, in base alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio(4) un
impianto a fune debba formare oggetto di una valutazione di impatto
ambientale, detta valutazione va effettuata. Oltre che degli effetti
menzionati nella suddetta direttiva, è necessario tener conto
allo stesso tempo della protezione dell'ambiente e delle esigenze di
sviluppo durevole del turismo.
(11) Gli impianti a fune possono rientrare nell'ambito di applicazione
della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti
che operano nel settore delle telecomunicazioni(5).
(12) Le specifiche tecniche devono figurare nei documenti generali o
nei capitolati d'oneri propri di ogni appalto. Queste specifiche tecniche
devono essere definite con riferimento a specifiche europee, qualora
esse esistano.
(13) Per poter provare più facilmente il rispetto dei requisiti
essenziali, sono utili norme europee armonizzate dalla cui osservanza
derivi la presunzione che il prodotto soddisfa i suddetti requisiti
essenziali. Le norme europee armonizzate sono elaborate da organizzazioni
private e devono rimanere facoltative. A tal fine, il comitato europeo
di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(Cenelec) sono stati indicati come organismi competenti per adottare
norme armonizzate nel rispetto degli orientamenti generali per la cooperazione
tra la Commissione e i due suddetti organismi, sottoscritti il 13 novembre
1984.
(14) Ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata si intende
una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione)
adottata da uno di questi organismi o da ambedue su richiesta della
Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme
relative ai servizi della società dell'informazione(6), e nel
rispetto degli orientamenti generali summenzionati. Per le questioni
di normalizzazione è opportuno che la Commissione sia assistita
dal comitato di cui alla suddetta direttiva, il quale si avvale, se
necessario, della consulenza di esperti tecnici.
(15) Si presumono conformi ai requisiti essenziali oggetto della presente
direttiva, senza che sia necessario fornire giustificazioni particolari,
soltanto i componenti di sicurezza o i sottosistemi di un impianto conformi
ad una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata che è
stata oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
(16) In mancanza di specifiche europee, si dovrebbero definire, per
quanto possibile, le specifiche tecniche facendo riferimento alle altre
norme applicate nella Comunità. I committenti possono definire
le specifiche supplementari necessarie per completare le specifiche
europee o le altre norme. In ogni caso, queste disposizioni devono consentire
di garantire l'osservanza dei requisiti armonizzati a livello comunitario
cui devono conformarsi gli impianti a fune.
(17) Inoltre riveste interesse, per gli Stati membri, un sistema internazionale
di normalizzazione in grado di fornire norme che siano effettivamente
utilizzate dai partner del commercio internazionale e che soddisfino
i requisiti della politica comunitaria.
(18) Attualmente, in alcuni Stati membri, i committenti possono indicare
le procedure di controllo e di verifica nella documentazione generale
o nel capitolato d'oneri di ogni appalto. Queste procedure, in particolare
per quanto riguarda i componenti di sicurezza, devono in futuro rientrare
nell'ambito della risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente
un approccio globale in materia di valutazione della conformità(7).
La nozione di componente di sicurezza comprende elementi materiali e
immateriali come il software. Nelle procedure di valutazione delle conformità
dei componenti di sicurezza, si devono utilizzare i moduli di cui alla
decisione 93/465/CEE del Consiglio(8). Per i componenti di sicurezza,
occorre definire i principi e le condizioni per applicare la garanzia
della qualità a livello della progettazione. Questa impostazione
è necessaria per favorire la diffusione del sistema di garanzia
di qualità presso le imprese.
(19) Nell'ambito dell'analisi metodica della sicurezza dell'impianto
a fune, vanno individuati i componenti responsabili della sicurezza
dell'impianto a fune.
(20) Nei loro capitolati d'oneri, i committenti stabiliscono le caratteristiche
che i fabbricanti devono rispettare contrattualmente, in particolare
per i componenti di sicurezza, facendo riferimento alle specifiche europee.
La conformità dei componenti è pertanto connessa principalmente
al loro campo d'impiego e non solo alla libera circolazione sul mercato
comunitario.
(21) Per i componenti di sicurezza dev'essere prevista una marcatura
CE apposta o dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.
Tale marcatura garantisce la conformità del componente stesso
alle disposizioni della presente direttiva e delle altre direttive comunitarie
in vigore riguardanti l'apposizione della marcatura CE.
(22) Non è necessario apporre la marcatura CE ai sottosistemi
soggetti alle disposizioni della presente direttiva, bensì, in
base alla valutazione della conformità eseguita secondo la procedura
all'uopo prevista nella presente direttiva, è sufficiente la
dichiarazione di conformità. Ciò lascia impregiudicato
l'obbligo per i fabbricanti di apporre la marcatura CE su determinati
sottosistemi per provarne la conformità ad altre disposizioni
comunitarie che li riguardano.
(23) La responsabilità degli Stati membri in materia di sicurezza,
salute e altri aspetti disciplinati dai requisiti essenziali sul loro
territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia
che preveda procedure comunitarie adeguate.
(24) È necessario disporre di una procedura per la verifica dei
sottosistemi di un impianto a fune prima della loro messa in servizio.
Tale verifica deve consentire alle autorità responsabili di essere
certe che, in ciascuna fase della progettazione, della costruzione e
della messa in servizio, il risultato conseguito sia conforme alle disposizioni
pertinenti della presente direttiva. Ciò deve consentire altresì
ai fabbricanti di poter fare affidamento su una parità di trattamento
indipendentemente dallo Stato membro. Devono pertanto essere definiti
anche i principi e le condizioni dell'esame CE dei sottosistemi di un
impianto a fune.
(25) I vincoli connessi con l'esercizio degli impianti a fune devono
essere presi in considerazione nell'analisi di sicurezza, senza tuttavia
che siano rimessi in discussione il principio della libera circolazione
delle merci o la sicurezza di tali impianti. Di conseguenza, anche se
la presente direttiva non riguarda propriamente l'esercizio degli impianti
a fune, la Commissione deve proporre agli Stati membri una serie di
raccomandazioni affinché l'esercizio degli impianti a fune situati
sui loro territori assicuri un'alta protezione degli utenti, del personale
operativo e dei terzi.
(26) Per gli impianti a fune, le innovazioni tecnologiche possono essere
sperimentate su scala reale soltanto al momento della realizzazione
di un nuovo impianto. Pertanto, occorre prevedere una procedura che,
pur controllando l'osservanza dei requisiti essenziali, consenta di
stabilire condizioni specifiche.
(27) Si devono conformare ai requisiti di cui alla presente direttiva
gli impianti a fune che sono già stati oggetto di un'autorizzazione,
senza che ne sia stata iniziata la costruzione, o che sono già
in costruzione, a meno che gli Stati membri, in modo motivato, decidano
diversamente, pur garantendo lo stesso grado elevato di protezione.
In caso di modifica di impianti a fune esistenti, le disposizioni della
presente direttiva vanno osservate qualora, per tali lavori, sia necessaria
un'autorizzazione ai sensi della legislazione nazionale.
(28) Non è necessario prescrivere che tutti gli impianti a fune
esistenti siano resi conformi alle disposizioni applicabili a quelli
nuovi. Tuttavia, ciò può rivelarsi necessario se non sono
rispettati gli obiettivi essenziali di sicurezza. In tale ipotesi, la
Commissione deve proporre agli Stati membri una serie di raccomandazioni
affinché gli impianti a fune esistenti sul loro territorio assicurino
un grado elevato di protezione degli utenti alla luce delle disposizioni
applicabili, in materia, agli impianti a fune nuovi.
(29) Gli organismi notificati preposti all'espletamento delle procedure
di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza e
dei sottosistemi degli impianti a fune devono, in particolare in mancanza
di specifiche europee, coordinare le loro decisioni il più strettamente
possibile. La Commissione deve vigilare affinché ciò avvenga
effettivamente.
(30) L'adeguata attuazione dei requisiti essenziali, in particolare
per quanto concerne il livello di sicurezza dell'impianto e il coordinamento
delle procedure, richiede l'istituzione di un comitato.
(31) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alle Commissione(9),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli impianti a fune adibiti al
trasporto di persone.
2. Ai fini della presente direttiva, per "impianti a fune adibiti
al trasporto di persone" si intendono impianti costituiti da vari
componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio al
fine di fornire un servizio di trasporto di persone.
In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate
in veicoli oppure da dispositivi di traino che vengono mossi e/o sospesi
da funi disposte lungo il tracciato.
3. Gli impianti interessati sono:
a) le funicolari e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da
ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più
funi;
b) le funivie, i cui veicoli sono portati e/o trainati da una o più
funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie;
c) le sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura
appropriata.
4. La presente direttiva si applica:
- agli impianti costruiti e messi in servizio a decorrere dalla sua
entrata in vigore,
- ai sottosistemi ed ai componenti di sicurezza immessi sul mercato
a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Essa riguarda le disposizioni di armonizzazione necessarie e sufficienti
ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui
all'articolo 3, paragrafo 1.
Se caratteristiche, sottosistemi o componenti di sicurezza significativi
di impianti esistenti costituiscono oggetto di modifiche richiedenti
che lo Stato membro interessato rilasci una nuova autorizzazione di
messa in servizio, tali modifiche e le loro incidenze sul complesso
dell'impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'articolo
3, paragrafo 1.
5. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- "impianto": il sistema completo installato nel suo sito,
composto dall'infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell'allegato
I; per infrastruttura disegnata specificamente per ciascun impianto
e realizzata sul posto si intende il tracciato, i dati del sistema,
le opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione
e il funzionamento dell'impianto, fondamenta comprese;
- "componente di sicurezza": qualsiasi componente elementare,
gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e
qualsiasi dispositivo, incorporato nell'impianto allo scopo di garantire
la sicurezza e individuato dall'analisi di sicurezza, il cui guasto
comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi utenti,
personale operativo o terzi;
- "committente dell'impianto": qualisiasi persona fisica o
giuridica che appalta la realizzazione dell'impianto;
- "requisiti tecnici per l'esercizio": l'insieme delle disposizioni
e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione
e sono indispensabili alla sicurezza dell'esercizio;
- "requisiti relativi alla manutenzione tecnica": l'insieme
delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione
e sulla realizzazione e sono indispensabili alla manutenzione per garantire
la sicurezza del servizio.
6. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva:
- gli ascensori ai sensi della direttiva 95/16/CE(10);
- le tranvie a funi di tipo tradizionale;
- gli impianti utilizzati per scopi agricoli;
- i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti,
nonché gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento
e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
- gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;
- i traghetti fluviali a fune;
- le ferrovie a cremagliera;
- gli impianti trainati mediante catene.
Articolo 2
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve
le altre direttive comunitarie; tuttavia, l'osservanza dei requisiti
essenziali della presente direttiva può richiedere il ricorso
a specifiche europee particolari stabilite a tal fine.
2. Per "specifica europea" si intende una specifica tecnica
comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce
una norma europea.
3. I riferimenti delle specifiche europee, che consistono o in specifiche
tecniche comuni o in omologazioni tecniche europee ai sensi della direttiva
93/38/CEE o ancora in norme nazionali intese a recepire norme europee
armonizzate, sono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che
recepiscono le norme europee armonizzate.
5. In assenza di norme europee armonizzate, gli Stati membri adottano
le disposizioni necessarie affinché siano comunicate alle parti
interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche esistenti considerate
importanti o utili per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali
di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
6. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per completare le specifiche
europee o le altre norme non devono compromettere l'osservanza dei requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
7. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le specifiche
europee di cui al paragrafo 2 non soddisfino interamente i requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato
membro si rivolgono al comitato di cui all'articolo 17, esponendo i
loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.
In considerazione del parere di detto comitato e, qualora si tratti
di norme europee armonizzate, previa consultazione del comitato di cui
alla direttiva 98/34/CE, la Commissione notifica agli Stati membri la
necessità o meno della revoca delle relative specifiche europee
dalle pubblicazioni di cui al paragrafo 3.
Articolo 3
1. Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché
i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti
essenziali di cui all'allegato II che sono loro applicabili.
2. Se una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata
i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee è conforme ai requisiti essenziali di
cui all'allegato II, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi,
nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai
sensi di detta norma si presumono conformi ai requisiti essenziali di
cui trattasi.
Articolo 4
1. Tutti i progetti di impianto devono essere sottoposti, su richiesta
del committente o del suo mandatario, all'analisi di sicurezza definita
nell'allegato III, che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti
alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi
di progettazione, realizzazione e messa in servizio e che consente,
in base all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero
manifestarsi in corso di funzionamento.
2. L'analisi di sicurezza dà luogo all'elaborazione di una relazione
sulla sicurezza che deve indicare le misure previste per affrontare
i rischi e che deve contenere l'elenco dei componenti di sicurezza e
dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni dei capitoli II o
III.
CAPITOLO II
COMPONENTI DI SICUREZZA
Articolo 5
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché
i componenti di sicurezza:
- siano immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti
rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo
1;
- siano messi in servizio soltanto se consentono di realizzare impianti
che non mettano a rischio la sicurezza e la salute delle persone e,
eventualmente, la sicurezza dei beni, in caso di corretta installazione
e manutenzione nonché di esercizio conforme alla loro destinazione.
2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà
degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti
che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone
e, in particolare, dei lavoratori durante l'uso degli impianti in questione,
sempre che ciò non implichi modifiche di detti impianti rispetto
alla presente direttiva.
Articolo 6
Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base alla presente
direttiva, vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei
componenti di sicurezza in vista del loro impiego per gli impianti se
detti componenti sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 7
1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le disposizioni della
presente direttiva che li riguardano i componenti di sicurezza di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, muniti della marcatura "CE" di
conformità il cui modello figura nell'allegato IX e accompagnati
dalla dichiarazione "CE" di conformità di cui all'allegato
IV.
2. Prima di immettere sul mercato un componente di sicurezza, il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:
a) sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione
della conformità ai sensi dell'allegato V, e
b) apporre la marcatura "CE" di conformità sul componente
di sicurezza e redigere una dichiarazione "CE" di conformità
ai sensi dell'allegato IV in base ai moduli di cui alla decisione 93/465/CEE.
3. La procedura di valutazione della conformità di un componente
di sicurezza è istruita, su richiesta del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nella Comunità, dall'organismo notificato
di cui all'articolo 16 da essi scelto a tal fine.
4. Qualora i componenti di sicurezza siano oggetto di altre direttive
relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura
"CE" di conformità, questa indica che i componenti
di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre
direttive.
5. Qualora né il fabbricante, né il suo mandatario stabilito
nella Comunità abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai paragrafi
da 1 a 4, tali obblighi incombono alla persona che immette sul mercato
comunitario il componente di sicurezza. Gli stessi obblighi incombono
a chi fabbrica i componenti di sicurezza per il proprio uso.
CAPITOLO III
SOTTOSISTEMI
Articolo 8
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché
i sottosistemi di cui all'allegato I siano immessi sul mercato solo
se consentono di realizzare impianti che rispondono ai requisiti essenziali
di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 9
Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base alla presente
direttiva, vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei
sottosistemi in vista del loro impiego per gli impianti, se questi sottosistemi
soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
Articolo 10
1. Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali corrispondenti
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i sottosistemi di cui all'allegato
I corredati della dichiarazione "CE" di conformità
prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica prevista al
paragrafo 3 del presente articolo.
2. Su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito nella
Comunità o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica
che immette sul mercato il sottosistema, l'organismo notificato di cui
all'articolo 16 di loro scelta istruisce la procedura di esame "CE"
dei sottosistemi. La dichiarazione "CE" di conformità
è redatta dal fabbricante o dal suo mandatario o da tale persona
fisica o giuridica in base all'esame "CE" di cui all'allegato
VII.
3. L'organismo notificato deve rilasciare l'attestato di esame "CE"
ai sensi dell'allegato VII e elaborare la documentazione tecnica che
l'accompagna. La documentazione tecnica deve contenere tutti i documenti
necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema e, se necessario,
tutti i documenti che attestino la conformità dei componenti
di sicurezza. Essa deve inoltre contenere tutti gli elementi relativi
alle condizioni e ai limiti di esercizio nonché alle istruzioni
di manutenzione.
CAPITOLO IV
IMPIANTI
Articolo 11
1. Ogni Stato membro stabilisce le procedure di autorizzazione alla
costruzione e alla messa in servizio degli impianti installati sul suo
territorio.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate e stabiliscono
le procedure affinché, nel caso di impianti costruiti nel loro
territorio, i componenti di sicurezza e i sottosistemi di cui all'allegato
I possano essere installati e messi in servizio soltanto se consentono
che tali impianti, se installati e mantenuti in efficienza correttamente
nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, non mettano
a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la
sicurezza dei beni.
3. Qualora uno Stato membro ritenga che il componente di sicurezza o
il sottosistema di cui all'allegato I presentino caratteristiche innovative
in termini di progettazione o di costruzione, esso adotta tutte le misure
appropriate e può corredare la costruzione e/o la messa in servizio
dell'impianto, nel quale un siffatto componente di sicurezza o un siffatto
sistema innovativo deve essere impiegato, di condizioni particolari.
Lo Stato membro comunica immediatamente tali condizioni particolari
alla commissione motivandole debitamente. La Commissione interpella
senza indugio il comitato di cui all'articolo 17.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché
gli impianti possano essere costruiti e messi in servizio soltanto se
sono stati progettati e realizzati in modo da non pregiudicare l'osservanza
dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
5. In base alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri
non possono vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione dei
componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I e corredati
della dichiarazione "CE" di conformità di cui agli
articoli 7 o 10.
6. L'analisi di sicurezza, le dichiarazioni "CE" di conformità
e la relativa documentazione tecnica dei componenti di sicurezza dei
sottosistemi di cui all'allegato I debbono essere consegnati dal committente
o dal suo mandatario all'autorità competente preposta al rilascio
dell'autorizzazione dell'impianto e conservati in copia presso l'impianto.
7. Gli Stati membri devono provvedere affinché siano resi disponibili
l'analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza e la documentazione
tecnica e tutti i documenti relativi alle caratteristiche dell'impianto
nonché, se del caso, tutti i documenti che attestino la conformità
dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I.
La documentazione deve inoltre comprendere le condizioni e le limitazioni
di esercizio, come pure tutte le istruzioni per la riparazione, la sorveglianza,
la regolazione e la manutenzione.
Articolo 12
Fatte salve altre disposizioni legislative, gli Stati membri non possono
vietare, limitare o ostacolare, sul loro territorio, la costruzione
e la messa in servizio degli impianti conformi alle disposizioni della
presente direttiva.
Articolo 13
Gli Stati membri vigilano a che un impianto possa essere mantenuto in
funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla
sicurezza.
CAPITOLO V
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 14
1. Se uno Stato membro constata che un componente di sicurezza corredato
della marcatura "CE" di conformità immesso sul mercato
e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o un sottosistema
corredato della dichiarazione "CE" di conformità di
cui all'articolo 10, paragrafo 1, e utilizzato conformemente alla sua
destinazione mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone
e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta tutte le misure appropriate
per limitare le condizioni di impiego di tale componente o di tale sottosistema
o vietarne l'utilizzazione.
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate,
indicando i motivi della sua decisione, precisando se la non conformità
deriva in particolare:
a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3,
paragrafo 1;
b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, qualora ne sia invocata l'applicazione;
c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo
2.
2. La Commissione consulta al più presto le pari interessate.
Se a seguito di questa consultazione essa constata:
- che le misure sono giustificate, ne informa immediatamente lo Stato
membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri; se la decisione
di cui al paragrafo 1 è motivata dall'esistenza di una lacuna
delle specifiche europee e lo Stato membro che l'ha adottata intende
mantenerla, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate,
avvia la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 7;
- che le misure relative a un componente di sicurezza non sono giustificate,
essa ne informa immediatamente il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità, nonché lo Stato membro che ha adottato
dette misure;
- che le misure relative a un sottosistema non sono giustificate, essa
ne informa immediatamente il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità ovvero, in mancanza, la persona fisica o giuridica
che ha immesso il sottosistema sul mercato, nonché lo Stato membro
che ha adottato dette misure.
3. Se un componente di sicurezza corredato della marcatura "CE"
di conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente
adotta le misure appropriate nei confronti della persona che ha apposto
detta marcatura e ha redatto la dichiarazione "CE" di conformità,
e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. Se un sottosistema corredato della dichiarazione "CE" di
conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta
le misure appropriate nei confronti della persona che ha redatto la
dichiarazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
5. La Commissione fa in modo che gli Stati membri siano informati sui
risultati della procedura.
Articolo 15
Qualora uno Stato membro constati che un impianto autorizzato e utilizzato
conformemente alla sua destinazione mette a rischio la sicurezza e la
salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta
tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di esercizio
o per vietarne l'esercizio.
CAPITOLO VI
ORGANISMI NOTIFICATI
Articolo 16
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri
gli organismi preposti all'espletamento della procedura di valutazione
della conformità di cui agli articoli 7 e 10, indicando per ciascuno
di essi il settore di competenza. La Commissione attribuisce loro numeri
di identificazione e pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, l'elenco di questi organismi con il rispettivo numero di identificazione,
nonché i settori di loro competenza, e provvede al suo aggiornamento.
2. Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all'allegato VIII
per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi che
soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee armonizzate
pertinenti sono considerati conformi a detti criteri.
3. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo deve revocare
la notifica qualora constati che l'organismo stesso non risponde più
ai criteri di cui all'allegato VIII. Esso ne informa immediatamente
la Commissione e gli altri Stati membri.
4. Se del caso, il coordinamento degli organismi notificati è
attuato a norma dell'articolo 17.
CAPITOLO VII
COMITATO
Articolo 17
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo,
si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo
conto dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
CAPITOLO VIII
MARCATURA "CE" DI CONFORMITÀ
Articolo 18
1. La marcatura "CE" di conformità è costituita
dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico il cui modello
figura all'allegato IX.
2. La marcatura "CE" di conformità deve essere apposta
in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò
non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza
in modo permanente.
3. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o
iscrizioni che possano indurre altri in errore circa il significato
e il simbolo grafico della marcatura "CE" di conformità.
Ogni altra marcatura può essere apposta, purché questo
non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura
"CE" di conformità.
4. Fatto salvo l'articolo 14:
a) ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione
indebita della marcatura "CE" di conformità comporta,
per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità,
l'obbligo di conformare il componente di sicurezza alle disposizioni
sulla marcatura "CE" di conformità e di far cessare
l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
b) nel caso in cui la mancanza di conformità persista, lo Stato
membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione
sul mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro
dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo 14.
CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Qualsiasi decisione adottata in applicazione della presente direttiva,
che limiti l'impiego di componenti di sicurezza o dei sottosistemi in
un impianto o, la loro immissione sul mercato, deve essere motivata.
Essa è notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione
delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione in vigore nello
Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi
devono essere presentati.
Articolo 20
Gli impianti che sono già stati oggetto di un'autorizzazione,
senza che ne sia stata iniziata la costruzione prima della data di entrata
in vigore della presente direttiva, devono essere conformi ai requisiti
della presente direttiva, a meno che gli Stati membri, in modo motivato,
decidano diversamente, pur garantendo un grado elevato di sicurezza.
Articolo 21
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 3 maggio 2002. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
3. Gli Stati membri ammettono, per un periodo di quattro anni dall'entrata
in vigore della presente direttiva:
- la costruzione e la messa in servizio degli impianti,
- l'immissione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza,
conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di entrata
in vigore della presente direttiva.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
realzione sull'attuazione della presente direttiva e, in particolare,
dell'articolo 1, paragrafo 6, e dell'articolo 17, entro il 3 maggio
2004 e, se del caso, presenta delle proposte.
Articolo 22
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 23
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Gama
(1) GU C 70 dell'8.3.1994, pag. 8, e GU C 22 del 26.1.1996, pag. 12.
(2) GU C 388 del 31.12.1994, pag. 26.
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 aprile 1995 (GU C 109 dell'1.5.1995,
pag. 122), confermato il 27 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999
(GU C 243 del 27.8.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo
del 27 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1999.
(4) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente
la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva modificata dalla
direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).
(5) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 98/4/CE (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 1).
(6) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva
98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 31).
(7) GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1.
(8) Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente
i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della
conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della
marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di
armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(10) Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).
ALLEGATO I
SOTTOSISTEMI DI UN IMPIANTO
Ai fini della presente direttiva, un impianto si compone delle infrastrutture
e dei sottosistemi elencati in prosieguo, dovendo ogni volta essere
presi in considerazione i requisiti di idoneità al servizio e
quelli relativi alla manutenzione tecnica:
1. Funi e attacchi di funi
2. Argani e freni
3. Dispositivi meccanici
3.1. Dispositivi di tensione delle funi
3.2. Meccanismi delle stazioni
3.3. Meccanica di linea
4. Veicoli
4.1. Cabine, sedili e dispositivi di traino
4.2. Sospensione
4.3. Carrelli
4.4. Collegamenti con le funi
5. Dispositivi elettrotecnici
5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza
5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione
5.3. Dispositivi parafulmini
6. Dispositivi di soccorso
6.1. Dispositivi di soccorso fissi
6.2. Dispositivi di soccorso mobili
ALLEGATO II
REQUISITI ESSENZIALI
1. Oggetto
Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano
alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli
impianti definiti all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva
e i requisiti di idoneità al servizio nonché quelli relativi
alla manutenzione tecnica.
2. Requisiti generali
2.1. Sicurezza delle persone
La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è un requisito
fondamentale per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli
impianti.
2.2. Principi di sicurezza
Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e i requisiti
di idoneità all'esercizio, nonché quelli relativi alla
manutenzione tecnica di un impianto, devono essere applicati nell'ordine
i principi seguenti:
- eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali
o costruttive;
- definire e adottare le misure di protezione necessarie rispetto ai
pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali
o costruttive;
- definire e rendere note le precauzioni da prendere per evitare i pericoli
che non è stato possibile eliminare completamente mediante le
soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.
2.3. Considerazione dei vincoli esterni
Ogni impianto deve essere progettato e costruito in modo che possa essere
utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo dell'impianto,
delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente, delle condizioni
atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali
ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.
2.4. Dimensionamento
L'impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono
essere dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con
una sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte
le condizioni prevedibili, anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare
delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica,
conformemente allo stato dell'arte, in particolare per la scelta dei
materiali.
2.5. Montaggio
2.5.1. L'impianto, i sottosistemi e tutti i componenti di sicurezza
devono essere progettati e realizzati in modo da garantirne l'assemblaggio
e l'installazione in condizioni di sicurezza.
2.5.2. I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo che
gli errori di assemblaggio vengano resi impossibili o dalla loro costruzione
o mediante appropriate marcature sui componenti stessi.
2.6. Integrità dell'impianto
2.6.1. I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati
e utilizzati in modo che sia garantita sempre la loro integrità
funzionale e/o la sicurezza dell'impianto, secondo quanto definito nell'analisi
di sicurezza di cui all'allegato III, affinché un loro guasto
sia altamente improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.
2.6.2. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che, nel
suo esercizio, qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa
incidere, anche indirettamente, sulla sicurezza, sia oggetto a tempo
opportuno di un'adeguata misura.
2.6.3. Le garanzie di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 devono applicarsi durante
tutto l'intervallo di tempo compreso tra due verifiche previste del
componente di cui si tratta. Gli intervalli per la verifica dei componenti
di sicurezza devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.
2.6.4. I componenti di sicurezza installati negli impianti come pezzi
di ricambio devono soddisfare i requisiti essenziali della presente
direttiva nonché le condizioni concernenti l'azione combinata
con gli altri componenti dell'impianto.
2.6.5. Si devono adottare disposizioni affinché gli effetti di
un incendio nell'impianto non mettano a rischio la sicurezza delle persone
trasportate e del personale.
2.6.6. Si devono adottare disposizioni particolari per proteggere gli
impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.
2.7. Dispositivi di sicurezza
2.7.1. Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell'impianto capace
di provocare un'avaria pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile,
essere rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza.
Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile
e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.
2.7.2. L'impianto deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi
momento.
2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza, la
rimessa in funzione dell'impianto dev'essere possibile solo dopo che
siano state adottate le misure del caso.
2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica
L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da consentire
di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e
straordinari, in condizioni di sicurezza.
2.9. Disturbo da emissioni
L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo
interno ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal
rumore o dalle vibrazioni rispetti i limiti prescritti.
3. Requisiti concernenti le infrastrutture
3.1. Tracciato, velocità, distanziamento dei veicoli
3.1.1. L'impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni
di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni,
delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere
e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze,
in modo da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione
di utilizzazione, manutenzione o evacuazione delle persone.
3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente
tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi, ecc.
e le eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri
e aerei situati nelle vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali,
longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi
di traino, ponendosi nelle condizioni prevedibili di esercizio più
sfavorevoli.
3.1.3. La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto
della natura dell'impianto, dei tipi di veicoli e delle modalità
di soccorso. Nel caso di veicoli aperti, essa deve tenere conto del
pericolo di caduta e degli aspetti psicologici connessi all'altezza
del sorvolo.
3.1.4. La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di traino,
il loro distanziamento minimo nonché le loro prestazioni di accelerazione
e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza
delle persone e del funzionamento dell'impianto.
3.2. Stazioni e opere di linea
3.2.1. Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, costruite
ed attrezzate in modo da essere stabili. Esse devono consentire una
guida sicura delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono
poter essere sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente
dalle possibili condizioni di esercizio.
3.2.2. Le aree di imbarco e di sbarco dell'impianto devono essere configurate
in modo da consentire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di
traino e delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei
veicoli e dei dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire
senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione
attiva.
4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni, nonché
gli impianti meccanici e elettrici
4.1. Funi e relativi appoggi
4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente allo stato
dell'arte, per
- evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;
- assicurare i valori limite di sollecitazione;
- assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento;
- permetterne la sorveglianza.
4.1.2. Quando non è possibile eliminare totalmente un pericolo
di scarrucolamento delle funi, si devono adottare disposizioni per garantire,
in caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l'arresto dell'impianto
senza rischi per le persone.
4.2. Dispositivi meccanici
4.2.1. Argani
Le prestazioni e le possibilità di impiego dell'argano devono
essere adeguate ai vari regimi e modalità di esercizio.
4.2.2. Sistemi di trazione di emergenza
L'impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato
da una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale,
a meno che l'analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione
di emergenza non è necessario per consentire un'evacuazione semplice,
rapida e sicura degli utenti dall'impianto, in particolare dalle vetture
o dai dispositivi di traino.
4.2.3. Frenatura
4.2.3.1. In caso di urgenza, l'arresto dell'impianto e/o dei veicoli
deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle più sfavorevoli
condizioni di carico e di aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante
l'esercizio. Lo spazio di arresto deve essere tanto breve quanto lo
richiede la sicurezza dell'impianto.
4.2.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti
opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone,
nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle
altre parti dell'impianto.
4.2.3.3. Su tutti gli impianti la frenatura sarà ottenuta mediante
due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l'arresto,
e coordinati in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione
qualora la sua efficacia risultasse insufficiente. L'ultimo sistema
di frenatura della fune di trazione deve esercitare la sua azione direttamente
sulla puleggia motrice. Queste disposizioni non si applicano alle sciovie.
4.2.3.4. L'impianto deve essere munito di un dispositivo di arresto
e di blocco efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.
4.3. Organi di comando
I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati in modo
da essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni
normali di esercizio, agli influssi esterni come l'umidità, le
temperature estreme e le perturbazioni elettromagnetiche, in modo da
non provocare situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.
4.4. Organi di comunicazione
Il personale deve poter comunicare in permanenza mediante opportuni
dispositivi e, in caso di urgenza, informare gli utenti.
5. Veicoli e dispositivi di traino
5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati
e attrezzati in modo che, nelle condizioni di impiego prevedibili, nessuno
possa cadere e correre altri pericoli.
5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere
progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più
sfavorevoli
- non danneggino la fune
- non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante
del veicolo, del dispositivo di traino e dell'impianto.
5.3. Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere
progettate e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate.
Il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati
in modo da resistere in qualsiasi circostanza alle pressioni e alle
spinte esercitate dagli utenti.
5.4. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza
di un agente a bordo del veicolo, quest'ultimo deve essere munito di
attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.
5.5. I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro
sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire
la sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto
delle opportune regole e avvertenze.
5.6. Nel caso di veicoli ad ammorsamento automatico, devono essere adottate
tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per gli utenti, prima
dell'uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in
arrivo, un veicolo non disaccoppiato evitando che tali veicoli precipitino.
5.7. I veicoli di funicolari e - qualora la tipologia dell'impianto
lo consenta - di funivie bifuni debbono prevedere un dispositivo di
frenatura che agisca automaticamente sulla rotaia allorquando la rottura
della fune traente non possa ragionevolmente essere esclusa.
5.8. Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento,
il veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolamento
che ne consenta l'arresto senza rischi per le persone.
6. Dispositivi per gli utenti
L'accesso alle aree d'imbarco e la partenza dalle aree di sbarco, nonché
l'imbarco e lo sbarco degli utenti devono essere organizzati in modo
da garantire la sicurezza delle persone in particolare nelle zone con
pericoli di caduta, tenendo conto della circolazione e del parcheggio
dei veicoli. L'impianto deve poter essere usato da parte di bambini
e di persone a mobilità ridotta senza pericoli per la loro sicurezza,
se è previsto che esso effettui il trasporto delle suddette categorie
di persone.
7. Idoneità all'esercizio
7.1. Sicurezza
7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche
affinché l'impianto possa essere utilizzato conformemente alla
sua destinazione e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni
di utilizzazione prescritte e possano essere rispettate le avvertenze
per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Le istruzioni e le
avvertenze corrispondenti devono essere redatte nella/e lingua/e ufficiali
della Comunità che possono essere determinate, in conformità
del trattato, dallo Stato membro nel cui territorio è costruito
l'impianto.
7.1.2. Alle persone preposte al funzionamento dell'impianto devono essere
forniti i mezzi materiali adeguati, che devono essere in grado di svolgere
questo compito.
7.2. Sicurezza in caso di arresto dell'impianto
Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche per
consentire, in caso di arresto dell'impianto senza possibilità
di un rapido ripristino in esercizio, di condurre gli utenti in luogo
sicuro, entro un termine adeguato, in funzione del tipo di impianto
e dell'ambiente circostante.
7.3. Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza
7.3.1. Posti di manovra e di lavoro
Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere
progettati, realizzati e fatti funzionare in modo da evitare i pericoli
oppure, se questi ultimi sussistono, essere muniti di dispositivi di
protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto diretto che possa
provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente
smontabili o messi fuori uso.
7.3.2. Pericoli di caduta
I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e
il loro accesso devono essere progettati ed attrezzati in modo da evitare
la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare. Se queste
attrezzature non sono sufficienti, i posti di lavoro devono inoltre
esser muniti di punti di ancoraggio per l'attrezzatura individuale di
protezione contro le cadute.
ALLEGATO III
ANALISI DI SICUREZZA
L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto
di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva deve tener
conto di ogni modalità di esercizio prevista. Essa deve essere
realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato e tener conto
delle regole dell'arte e della complessità dell'impianto in questione.
L'analisi mira anche a garantire che la progettazione e la configurazione
dell'impianto progettato tenga conto dell'ambiente circostante e delle
situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di
sicurezza soddisfacenti.
L'analisi verte in particolare sui dispositivi di sicurezza e i relativi
effetti sull'impianto e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire
affinché:
- essi siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento constatato
in modo da restare in uno stato che garantisca la sicurezza, o in uno
stato di funzionamento ridotto, o in stato di arresto in condizioni
di sicurezza (fail safe), o
- essi siano ridondanti e sorvegliati, o
- essi siano tali che le probabilità di cedimento possano essere
valutate e siano d'un livello comparabile a quello dei dispositivi di
sicurezza che soddisfano i criteri di cui al primo e al secondo trattino.
L'analisi di sicurezza serve a redigere l'inventario dei rischi e delle
situazioni pericolose di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente
direttiva e a determinare l'elenco dei componenti di sicurezza di cui
al paragrafo 2 del suddetto articolo. Il risultato dell'analisi di sicurezza
deve essere sintetizzato in una relazione di sicurezza.
ALLEGATO IV
COMPONENTI DI SICUREZZA: DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ
Il presente allegato si applica ai componenti di cui all'articolo 1,
paragrafo 5, della presente direttiva per garantire che essi soddisfino
i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente
direttiva, definiti nell'allegato II in materia.
La dichiarazione "CE" di conformità e i documenti di
accompagnamento devono essere datati e firmati. Essa deve essere redatta
nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II,
punto 7.1.1.
La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:
- estremi della presente direttiva;
- nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nella Comunità. Se si tratta del mandatario,
occorre anche indicare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo completo
del fabbricante;
- descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);
- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità
(articolo 7 della presente direttiva);
- tutte le disposizioni pertinenti cui risponde il componente, in particolare
le disposizioni connesse all'utilizzazione;
- nome e indirizzo del (degli) organismo(i) notificato(i) intervenuto(i)
nella procedura seguita per la conformità e data dell'attestato
di esame "CE" nonché, eventualmente, durata e condizioni
di validità dell'attestato;
- se del caso, gli estremi delle norme armonizzate seguite;
- identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
ALLEGATO V
COMPONENTI DI SICUREZZA: VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
1. Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza al fine di
verificarne l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo
3, paragrafo 1, della presente direttiva, definiti nell'allegato II.
Esso concerne la valutazione da parte di uno o più organismi
notificati della conformità intrinseca di un componente, considerato
singolarmente, con le specifiche tecniche che deve rispettare.
2. Contenuto delle procedure
Le procedure di valutazione applicate dagli organismi notificati a livello
della progettazione e della produzione si basano sui moduli definiti
nella decisione 93/465/CEE del Consiglio secondo le modalità
indicate nella tabella seguente. Le soluzioni indicate in questa tabella
sono considerate come equivalenti e possono essere utilizzate a scelta
del fabbricante.
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA
>SPAZIO PER TABELLA>
I moduli devono essere applicati tenendo conto delle condizioni supplementari
specifiche previste in ciascun modulo.
MODULO B: ESAME "CE DEL TIPO"
1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo
notificato constata e attesta che un esemplare rappresentativo della
produzione considerata soddisfa le disposizioni della presente direttiva.
2. La domanda di esame "CE del tipo" è presentata dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad
un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata
dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata
presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare
rappresentativo della produzione considerata, in seguito denominato
"tipo". L'organismo notificato può chiedere altri esemplari
qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
del componente ai requisiti della presente direttiva; deve riguardare,
nella misura necessaria a tale valutazione, i piani, la fabbricazione
e il funzionamento del componente.
La documentazione contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni
e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo
2, della presente direttiva, applicata in tutto o in parte, e la descrizione
delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora
non esistano le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo
2, della presente direttiva;
- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
Essa deve parimenti indicare il campo di utilizzazione del componente.
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato
fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua
gli elementi progettati ai sensi delle disposizioni applicabili delle
specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente
direttiva, nonché gli elementi progettati senza applicare le
disposizioni previste da tali specifiche;
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie
per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i
requisiti essenziali della presente direttiva qualora non siano state
applicate le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati e le prove necessarie
per verificare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare
le specifiche europee da considerare, queste ultime siano state effettivamente
applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui i controlli e le necessarie
prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva, l'organismo
notificato rilascia un attestato di esame "CE del tipo" al
richiedente. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante,
le conclusioni del controllo, le condizioni e la durata di validità
dell'attestato stesso e i dati necessari per l'identificazione del tipo
approvato.
All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi
della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva
una copia. L'organismo notificato, se nega al fabbricante il rilascio
di un attestato di esame "CE del tipo", deve fornire i motivi
dettagliati di tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione
tecnica relativa all'attestato "CE del tipo" di tutte le modifiche
apportate al componente approvato che devono ricevere una nuova approvazione,
qualora tali modifiche possano rimettere in discussione la conformità
ai requisiti essenziali o alle condizioni di utilizzazione del componente
prescritte. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di
complemento dell'attestato iniziale di esame "CE del tipo".
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del
tipo" ed i complementi rilasciati e revocati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati
di esame "CE del tipo" e/o dei loro complementi. Gli allegati
degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione
tecnica, copia degli attestati di esame "CE del tipo" e dei
loro complementi per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data
di fabbricazione del componente.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario
siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione
la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione
del componente sul mercato comunitario.
MODULO D: GARANZIA QUALITÀ DI PRODUZIONE
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa
gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti
in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE
del tipo" e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone
la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione
scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata
dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile
della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità
della produzione, eseguire l'ispezione e le prove dei componenti finiti
secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla
sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema
di qualità ad un organismo notificato di sua scelta, per i componenti
interessati.
La domanda contiene:
- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di componenti previsti;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato
e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo".
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità
dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del
tipo" e ai requisiti della presente direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma
di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa
al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme
di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa,
delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in
materia di qualità dei componenti;
- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della
garanzia della qualità e degli interventi sistematici che saranno
applicati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende
effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi
e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del
personale interessato, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare se si è
ottenuta la qualità dei componenti richiesta e se il sistema
di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità
che attuano le corrispondenti norme armonizzate.
Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere
esperienza nella valutazione della tecnologia del componente in questione.
La procedura di valutazione comprende una visita ispettiva agli impianti
del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le
conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal
sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tiene costantemente informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti
che intende apportare al sistema di qualità.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema
modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se
è necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La
notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata
della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito
fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi
e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del
personale in causa, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad
accertare che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità
e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale
occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento
del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto
sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data
di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità
degli Stati membri:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti
3.4, 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di
qualità rilasciate e revocate.
MODULO F: VERIFICA SU PRODOTTO
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che
i componenti cui sono state applicate le disposizioni di cui al punto
3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del
tipo" e soddisfano i requisiti della presente direttiva.
2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché
il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei componenti
al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e
ai requisiti della presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario
appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una
dichiarazione di conformità.
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per
verificare la conformità dei componenti ai requisiti della presente
direttiva, o mediante controllo e prova di ogni singolo componente secondo
quanto stabilito al punto 4, o mediante controllo e prova dei componenti
su base statistica secondo quanto stabilito al punto 5, a scelta del
fabbricante.
Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione
di conformità per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data
di fabbricazione del componente.
4. Verifica mediante controllo e prova di ciascun componente
4.1. Tutti i componenti vengono esaminati singolarmente e su di essi
vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle
specifiche europee di cui all'articolo 2 della presente direttiva, o
delle prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo
descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti
della presente direttiva.
4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione
su ciascun componente approvato e redige un attestato scritto di conformità
inerente alle prove effettuate.
4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire,
a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
5. Verifica statistica
5.1. Il fabbricante presenta i suoi componenti sotto forma di lotti
omogenei e adotta tutte le misure necessarie affinché il processo
di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
5.2. Tutti i componenti devono essere disponibili per la verifica sotto
forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione
a caso. I componenti che costituiscono il campione vengono esaminati
singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità
della o delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2,
della presente direttiva, o delle prove equivalenti, per verificarne
la conformità ai requisiti della presente direttiva e per determinare
se si debba accettare o rifiutare il lotto.
5.3. La procedura statistica utilizza i seguenti elementi:
- un metodo statistico,
- un programma di campionamento con le sue caratteristiche operative.
5.4. Per i lotti accettati l'organismo notificato appone o fa apporre
il suo numero di identificazione su ogni singolo componente e redige
un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.
Tutti i componenti del lotto possono essere immessi in commercio, ad
eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi.
Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato competente adotta
le misure appropriate per evitarne l'immissione in commercio. Qualora
il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può
sospendere la verifica statistica.
Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo
notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso del
processo di fabbricazione.
5.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire,
a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
MODULO G: VERIFICA DELL'ESEMPLARE UNICO
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta
e dichiara che il componente considerato, cui è stato rilasciato
l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti della
presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità appone la marcatura "CE" sul componente e
redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina il componente e procede alle opportune
prove, in conformità della o delle specifiche europee di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, o a prove equivalenti,
per verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva,
ad esso applicabili.
L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione
sul componente e redige un attestato di conformità relativo alle
prove effettuate.
3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare
la conformità del componente ai requisiti della presente direttiva,
e di comprenderne la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento.
La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del tipo;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni
e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo
2, della presente direttiva applicate in tutto o in parte e le descrizioni
di soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora
non siano state applicate le specifiche europee di cui al suddetto articolo
2, paragrafo 2;
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati,
ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- il campo di utilizzazione dei componenti.
MODULO H: GARANZIA QUALITÀ TOTALE
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa
gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti
in questione soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi
applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una
dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE"
è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per
la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale dei componenti
e le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato
alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta un domanda di valutazione del suo sistema
di qualità ad un organismo notificato.
La domanda contiene:
- tutte le opportune informazioni sulla categoria di componenti prevista;
- la documentazione relativa al sistema di qualità.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità
dei componenti ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante
devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma
di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa
al sistema di qualità permette un'interpretazione uniforme delle
misure di procedura e di qualità, come i programmi, gli schemi,
i manuali e i dossier riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa,
delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in
materia di qualità della progettazione e di qualità dei
componenti;
- delle specifiche tecniche di progettazione incluse le specifiche europee
che saranno applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le
specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente
direttiva, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano
soddisfatti i requisiti essenziali della presente direttiva che si applicano
ai componenti;
- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei
processi e degli interventi sistematici che verranno utilizzati nella
progettazione dei componenti appartenenti alla categoria in questione;
- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della
qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli
interventi sistematici che saranno utilizzati;
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante
e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si
intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi
e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del
personale interessato, ecc.;
- dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la
qualità richiesta in materia di progettazione e di componenti
e se il sistema di qualità funziona efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità
che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno
un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La
procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni
del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal
sistema di qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che
intende apportare al sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema
di qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui
al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La
notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata
della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
4.1. Scopo della sorveglianza è far sì che il fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a
fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione,
prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Progettazione"
del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli,
prove, ecc.;
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Fabbricazione"
del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle
prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato,
ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive
per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di
qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche
effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale
occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento
del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto
sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data
di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità
degli Stati membri:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti
3.4, 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di
qualità rilasciate o revocate.
7. Disposizioni supplementari: esame del progetto
7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto ad
un organismo notificato.
7.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di
fabbricazione e il funzionamento del componente nonché di valutare
la conformità ai requisiti della presente direttiva.
La domanda contiene:
- le specifiche tecniche di progettazione, incluse le specifiche europee
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che sono state applicate;
- le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva non sono
state applicate pienamente; dette prove devono includere i risultati
di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a
suo nome.
7.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, se il progetto soddisfa
le disposizioni della presente direttiva, rilascia al richiedente un
attestato di esame "CE del progetto". Tale attestato contiene
le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati
necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la
descrizione del funzionamento del componente.
7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato
l'attestato di esame del progetto di qualsiasi modifica apportata al
progetto approvato. Le modifiche apportate al progetto approvato devono
ricevere un'approvazione complementare da parte dell'organismo notificato
che ha rilasciato l'attestato di esame "CE del progetto",
qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva
o alle condizioni prescritte per l'utilizzazione del componente. Questa
approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato
di esame "CE del progetto".
7.5. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
le informazioni concernenti:
- gli attestati di esame "CE del progetto" e i relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" revocati e i relativi
complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" rifiutati e i relativi
complementi.
ALLEGATO VI
SOTTOSISTEMI: DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ
Il presente allegato si applica ai sottosistemi di cui all'articolo
9 della presente direttiva onde garantire che essi soddisfino i requisiti
essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva
che li riguardano.
La dichiarazione "CE" di conformità è rilasciata
dal fabbricante o dal suo mandatario stabiliti nella Comunità,
ovvero, in mancanza di questi, dalla persona fisica o giuridica che
immette sul mercato il sottosistema; la dichiarazione e la documentazione
tecnica di accompagnamento devono essere datati e firmati.
Questa dichiarazione "CE" di conformità e la documentazione
tecnica devono essere redatti nella o nelle stesse lingue delle istruzioni
di cui all'allegato II, punto 7.1.1, e deve comprendere i seguenti elementi:
- i riferimenti della presente direttiva;
- il nome e l'indirizzo del committente dell'esame "CE";
- la descrizione del sottosistema;
- il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato
l'esame "CE" di cui all'articolo 11 della presente direttiva;
- tutte le pertinenti disposizioni che il sottosistema dovrà
soddisfare, in particolare le eventuali limitazioni o condizioni di
esercizio;
- l'esito dell'esame "CE" di cui all'allegato VII (attestato
di esame "CE" di conformità);
- identificazione della persona autorizzata a firmare con effetto vincolante
la dichiarazione a nome del fabbricante, del suo mandatario ovvero,
in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette
sul mercato il sottosistema.
ALLEGATO VII
SOTTOSISTEMI: VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ
1. L'esame "CE" è la procedura mediante la quale un
organismo notificato verifica e attesta, su richiesta del fabbricante,
del suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di
questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il
sottosistema, che un sottosistema
- è conforme alla presente direttiva e alle altre disposizioni
applicabili a norma del trattato;
- è conforme alla documentazione tecnica ed è ultimato.
2. La verifica del sottosistema è effettuata per ciascuna delle
fasi seguenti:
- progettazione,
- costruzione e prove di omologazione del sottosistema fabbricato.
3. La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di esame deve
comportare quanto segue:
- progetti e calcoli, schemi elettrici e idraulici, schemi dei circuiti
di comando, descrizione dei sistemi informatici e automatizzati, istruzioni
di funzionamento e manutenzione, ecc.;
- elenco dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo
2, della presente direttiva impiegati nel sottosistema;
- copie della dichiarazione "CE" di conformità di cui
all'allegato IV per i componenti di sicurezza con i relativi progetti
e calcoli, e copia dei verbali delle prove e degli esami eventualmente
effettuati.
4. La documentazione e la corrispondenza attinenti alle procedure di
esame "CE" sono redatte nella o nelle stesse lingue delle
istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.
5. Sorveglianza:
5.1. Scopo della sorveglianza è assicurarsi che durante la realizzazione
del sottosistema siano stati rispettati gli obblighi derivanti dalla
documentazione tecnica.
5.2. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame "CE"
deve avere in permanenza accesso alle aree di deposito e, se del caso,
di prefabbricazione, agli impianti di prova e, più in generale,
a tutte le aree eventualmente ritenute necessarie per lo svolgimento
della sua missione. Il fabbricante, il suo mandatario ovvero, in mancanza
di questi, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il
sottosistema deve trasmettere o far trasmettere all'organismo notificato
tutti i documenti utili a tal fine, in particolare i piani di esecuzione
e la documentazione tecnica relativi al sottosistema.
5.3. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame "CE"
effettua periodicamente verifiche per assicurarsi dell'osservanza delle
disposizioni della presente direttiva e consegna in tale occasione un
rapporto sulla verifica ai responsabili dell'esecuzione. Può
richiedere di essere convocato in certe fasi della costruzione.
5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza
preavviso sul cantiere. In occasione di queste visite, l'organismo notificato
può effettuare verifiche complete o parziali. Esso fornisce un
rapporto sulla visita e, eventualmente, consegna un rapporto sulla verifica
ai responsabili dell'esecuzione.
6. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni
pertinenti riguardanti:
- le domande di esame "CE" ricevute;
- gli attestati di esame "CE" rilasciati;
- gli attestati di esame "CE" rifiutati.
ALLEGATO VIII
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI STATI
MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni
di verifica non possono essere né il progettista, né il
fabbricante, né il fornitore, né l'installatore dei componenti
di sicurezza o dei sottosistemi da controllare, né il mandatario
di una di queste persone, né la persona fisica o giuridica che
immette sul mercato questi componenti di sicurezza o questi sottosistemi.
Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari
nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione
o manutenzione di questi componenti di sicurezza o di questi sottosistemi,
né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità
di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo
notificato.
2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire
le operazioni di verifica con la massima integrità professionale
e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione
e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare
le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli
provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati
delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari
per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi
con l'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale
necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale preposto ai controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli
che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli;
- l'attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari
per attestare che i controlli sono stati effettuati.
5. L'indipendenza del personale preposto al controllo deve essere garantita.
La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero
dei controlli effettuati né dei risultati dei controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità
civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato
in base al diritto nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente
dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale
per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle
sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative
competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell'ambito
della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di recepimento
della stessa nel diritto interno dello Stato membro.
ALLEGATO IX
MARCATURA "CE" DI CONFORMITÀ
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
"CE", secondo il simbolo grafico che segue:
>PIC FILE= "L_2000106IT.004802.EPS">
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE",
devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui
sopra.
I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente
la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore
a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può
derogare a detta dimensione minima.
La marcatura "CE" è accompagnata dalle ultime due cifre
dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione
dell'organismo notificato che interviene nell'ambito delle procedure
di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva.
LR 8/10/2002
n.26 | DGR 6/10/2003
n. 14431 | Reg. reg.7/10/2003
n. 22 | Direttiva 2000/9/CE
L 24/12/2003
n 363 | Giurisprudenza
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