ISTANZA:

 

Torino, 18 settembre 1995

 

 

Esimio Difensore Civico

Via Santa Teresa 7

10100 Torino

 

OGGETTO: Determinazione della consistenza pecuniaria delle Borse di Studio E.D.S.U.: conflittualità tra disposizioni nazionali e regionali.

 

Con Delibera della Giunta Regionale del 23 maggio 1995 n.248-46151, ratificata dal Consiglio in data 25 luglio 1995 in seguito a successiva iterazione, l’ammontare delle Borse di Studio, erogate dall’Ente Diritto allo Studio Universitario (E.D.S.U.) per l’anno accademico 1995/96, è stato fissato in Lire tre milioni e cinquecentomila, per gli studenti in sede, e Lire sei milioni, per quelli fuori sede.

I suddetti importi ledono le disposizioni contenute nel D.P.C.M., attuativo della Legge 390/1991, emanato in data 13 aprile 1994, pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 1994 e menzionato nel breve preambolo del bando di concorso tra le fonti legislative (o aventi valore di legge) di riferimento. In virtù dell’art.1 comma 2, le disposizioni di tale Decreto sarebbero dovute entrare in vigore dall’anno accademico 1994/95; in realtà, in fase di attuazione pratica, il ritardo nella sua pubblicazione, tributabile al Governo, venne addotto dalla Regione Piemonte come giustificazione dell’elargizione di corrispettivi inferiori alla metà di quelli statuiti al comma 2 art.7 del D.P.C.M.. Questo comma rende operativo l’art.8 della Legge 2 dicembre 1991 n.390, stabilendo l’importo minimo già per l’A.A. 94/95, in Lire tremilioni e cinquecentomila e in Lire sei milioni.

Qui di seguito è presentato l’iter burocratico-decisionale relativo all’A.A.94/95:

D.P.C.M.

13 aprile 1994

Pubblicato G.U. 28 luglio 1994 n.175

D.G.R.

6 luglio 1994

 

Bando di Concorso

14 luglio 1994

 

 

Se i quattordici giorni intercorsi tra il 14 ed il 28 luglio hanno legittimato una decurtazione superiore al 50% e una riscossione differita di ben quattro mesi rispetto al termine fissato dal bando; per l’A.A.95/96 non sussistono pretesti temporali tali da consentire di glissare sull’aggiornamento annuale dei compensi sulla base dell’indice dei prezzi al consumo, come previsto dal comma 5 art.7.

Occorre, inoltre, sottolineare che una simile operazione è stata tempestivamente eseguita per rideterminare le tariffe del servizio mensa, assoggettate ad un aumento medio del 4,75% rispetto al precedente anno accademico, atto corrispondente al puntuale ricorso  alla deroga concessa ai commi 6 e 7 ART.8 del D.P.C.M.. Tutto ciò potrebbe trovare una plausibile spiegazione nell’ipotesi che l’ISTAT pubblichi annualmente due differenti indici: uno in favore dei salassanti, nettamente positivo, uno a danno dei salassandi, equivalente a zero!

È, quindi, auspicabile una perequazione in grado di fornire piena efficacia ad un provvedimento governativo i cui estremi sono finora serviti a donare un’aulica introduzione ad un documento di un Ente regionale. Ma proprio gloi organi, ai quali competerebbe la lusinghiera funzione di “incentivazione e razionalizzazione della frequenza universitaria” (art. 1 comma 1 del  D.P:C.M.), si rendono responsabili di tanta venalità, facendo venir meno quel sostegno morale e materiale capace d’instillare fiducia in tanti studenti meritevoli, in disagiate condizioni finanziarie. La citazione di leggi o decreti e la loro automatica inapplicazione non solo non giovano al futuro di una Nazione, che annovera nella sua storia tanti insigni giuristi, ma contribuisce ulteriormente a detruncare un diritto, sempre più sinonimo di privilegio, ed una formazione, sempre più anti-meritocratica.

Al fine di favorire un rapido e semplice riscontro dei dati fin qui esposti, si allegano due tabelle tiassuntive afferenti il servizio mensa e le Borse di Studio.

Confidando nella volontà di raggiungere un’equa soluzione per un cotanto squilibrato rapporto tra contribuente e Pubblica Amministrazione, si coglie l’occasione per porgerLe i più ossequiosi saluti.

UMBERTO GATTO

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RISPOSTA:

 

Regione Piemonte

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Torino, 18.10.95

prot. n. 117/1/VIII/95

Sig. Umberto Gatto

Oggetto: borse di studio E.D.S.U.

In relazione al suo esposto 20.9.95, concernente l'oggetto, mi è gradito  comunicarle di  aver immediatamente  contattato  il competente assessore regionale.

Sulla  scorta  degli   elementi  fornitimi   dal   predetto assessore, con nota 16 c.m., sono ora in condizioni di precisarle quanto segue.

La materia  è  disciplinata  dalla  legge-quadro   statale 2.12.91 n.  390,  pubblicata  sulla G.U  del  12.12.91,  (il  cui contenuto è stato  recepito dalla  Regione Piemonte  con  propria legge n. 16 del 1992) e  da un successivo Decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, da valere sperimentalmente per l'anno accademico 94/95.

Peraltro, il Governo,  in base  al 2° e  dell'art. 4  della sopracitata L. 390/91, avrebbe dovuto  uniformare il  trattamento per  il  diritto   allo  studio   universitario  entro   6   mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Senonché, la  data  in  cui è  stato  emanato  il  predetto decreto (pubblicato il 28.7.94) si è rivelata tardiva rispetto ai tempi necessari per l'esperimento dell'istruttoria e la decisione delle domande per l'anno accademico anzidetto (94-95).

Ciò nonostante, il competente  assessorato regionale  aveva preventivamente  adottato  criteri   valutativi,  già   applicati nell'anno  accademico  precedente,  tenendo  conto  che,  per  il disposto dell'art. 27 della  L.R. 16/92, era  fissata al  30.4.94 l'approvazione del programma di interventi per il DSU.

Per quanto  concerne 1'anno  accademico  95/96,  va  tenuto presente che il  DPCM contenente  i criteri  valutativi,  avrebbe dovuto essere  emanato -  sempre  in base  al già  citato    c. dell'art. 4 della L. 390/91  - almeno sei mesi prima  dell'inizio dell'anno accademico.

Poiché, però, il nuovo DPCM non è stato emanato,  l'amministrazione regionale piemontese e quelle delle altre Regioni hanno dovuto applicare, anche  per l'anno accademico  95/96, i  criteri fissati dal precedente DPCM relativi all'anno accademico 94/95.

Tale circostanza tuttavia, ha avuto il positivo effetto  di determinare un significativo aumento degli importi delle borse di studio rispetto a quelli dell'anno accademico precedente, aumento che ha  consentito  la  copertura  delle  spese  di  mantenimento sostenute dagli studenti.

In particolare,  mentre per  l'anno  accademico  94/95  gli importi delle borse  di studio  variavano da  un minimo  di  lire 650.000  (per  studenti  con  reddito  familiare  particolarmente elevato) ad un massimo di lire 3.000.000, gli importi delle borse di studio fissati dall'amministrazione  regionale piemontese  per l'anno accademico 95-96 variano da un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di lire 6.000.000.

Credo di averle precisato  i termini del  problema e  resto comunque  a  sua  disposizione  per  ogni  chiarimento  che   Lei ritenesse utile. Distinti saluti.

 

presso: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Via Alfieri 15 - TORINO - Tei. 57571 Sede uff. Via S. Teresa 7

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