ISTANZA: |
Torino, 18 settembre 1995
Esimio Difensore Civico
Via Santa Teresa 7
10100 Torino
OGGETTO: Determinazione della consistenza
pecuniaria delle Borse di Studio E.D.S.U.: conflittualità tra disposizioni
nazionali e regionali.
Con Delibera della Giunta Regionale del 23 maggio 1995 n.248-46151,
ratificata dal Consiglio in data 25 luglio 1995 in seguito a successiva
iterazione, l’ammontare delle Borse di Studio, erogate dall’Ente Diritto allo
Studio Universitario (E.D.S.U.) per l’anno accademico 1995/96, è stato fissato
in Lire tre milioni e cinquecentomila, per gli studenti in sede, e Lire sei
milioni, per quelli fuori sede.
I suddetti importi ledono le disposizioni contenute nel D.P.C.M., attuativo della Legge 390/1991, emanato in data 13 aprile 1994, pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 1994 e menzionato nel breve preambolo del bando di concorso tra le fonti legislative (o aventi valore di legge) di riferimento. In virtù dell’art.1 comma 2, le disposizioni di tale Decreto sarebbero dovute entrare in vigore dall’anno accademico 1994/95; in realtà, in fase di attuazione pratica, il ritardo nella sua pubblicazione, tributabile al Governo, venne addotto dalla Regione Piemonte come giustificazione dell’elargizione di corrispettivi inferiori alla metà di quelli statuiti al comma 2 art.7 del D.P.C.M.. Questo comma rende operativo l’art.8 della Legge 2 dicembre 1991 n.390, stabilendo l’importo minimo già per l’A.A. 94/95, in Lire tremilioni e cinquecentomila e in Lire sei milioni.
Qui di seguito è presentato l’iter burocratico-decisionale relativo all’A.A.94/95:
D.P.C.M. |
13 aprile 1994 |
Pubblicato G.U. 28 luglio 1994 n.175 |
D.G.R. |
6 luglio 1994 |
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Bando di Concorso |
14 luglio 1994 |
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Se i quattordici giorni intercorsi tra il 14 ed il 28 luglio hanno
legittimato una decurtazione superiore al 50% e una riscossione differita di
ben quattro mesi rispetto al termine fissato dal bando; per l’A.A.95/96 non
sussistono pretesti temporali tali da consentire di glissare sull’aggiornamento
annuale dei compensi sulla base dell’indice dei prezzi al consumo, come
previsto dal comma 5 art.7.
Occorre, inoltre, sottolineare che una simile operazione è stata tempestivamente
eseguita per rideterminare le tariffe del servizio mensa, assoggettate ad un
aumento medio del 4,75% rispetto al precedente anno accademico, atto
corrispondente al puntuale ricorso alla
deroga concessa ai commi 6 e 7 ART.8 del D.P.C.M.. Tutto ciò potrebbe trovare
una plausibile spiegazione nell’ipotesi che l’ISTAT pubblichi annualmente due
differenti indici: uno in favore dei salassanti, nettamente positivo, uno a
danno dei salassandi, equivalente a zero!
È, quindi, auspicabile una perequazione in grado di fornire piena
efficacia ad un provvedimento governativo i cui estremi sono finora serviti a
donare un’aulica introduzione ad un documento di un Ente regionale. Ma proprio
gloi organi, ai quali competerebbe la lusinghiera funzione di “incentivazione e
razionalizzazione della frequenza universitaria” (art. 1 comma 1 del D.P:C.M.), si rendono responsabili di tanta
venalità, facendo venir meno quel sostegno morale e materiale capace
d’instillare fiducia in tanti studenti meritevoli, in disagiate condizioni
finanziarie. La citazione di leggi o decreti e la loro automatica
inapplicazione non solo non giovano al futuro di una Nazione, che annovera
nella sua storia tanti insigni giuristi, ma contribuisce ulteriormente a
detruncare un diritto, sempre più sinonimo di privilegio, ed una formazione,
sempre più anti-meritocratica.
Al fine di favorire un rapido e semplice riscontro dei dati fin qui
esposti, si allegano due tabelle tiassuntive afferenti il servizio mensa e le
Borse di Studio.
Confidando nella volontà di raggiungere un’equa soluzione per un cotanto
squilibrato rapporto tra contribuente e Pubblica Amministrazione, si coglie
l’occasione per porgerLe i più ossequiosi saluti.
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RISPOSTA: |
Regione
Piemonte
UFFICIO
DEL DIFENSORE CIVICO
Torino,
18.10.95
Sig. Umberto Gatto
Oggetto:
borse di studio E.D.S.U.
In relazione al
suo esposto 20.9.95, concernente l'oggetto, mi è
gradito comunicarle
di aver immediatamente contattato
il competente assessore regionale.
Sulla scorta
degli elementi fornitimi dal
predetto assessore, con nota 16 c.m., sono
ora in condizioni di precisarle quanto segue.
La materia è
disciplinata dalla legge-quadro statale 2.12.91 n.
390, pubblicata sulla G.U del
12.12.91, (il cui contenuto è stato recepito dalla Regione Piemonte con propria legge n. 16 del 1992) e da un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
valere sperimentalmente per l'anno accademico 94/95.
Peraltro, il
Governo, in base al 2° e dell'art. 4 della sopracitata L.
390/91, avrebbe dovuto uniformare
il trattamento
per il
diritto allo studio
universitario entro 6
mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.
Senonché,
la data in cui è stato
emanato il predetto decreto (pubblicato il 28.7.94) si
è rivelata tardiva rispetto ai tempi necessari per l'esperimento
dell'istruttoria e la decisione delle domande per l'anno accademico anzidetto (94-95).
Ciò nonostante,
il competente assessorato
regionale aveva preventivamente adottato
criteri
valutativi, già applicati nell'anno accademico
precedente,
tenendo conto che, per
il disposto dell'art. 27 della L.R. 16/92,
era fissata al 30.4.94 l'approvazione del programma di
interventi per il DSU.
Per quanto concerne 1'anno accademico
95/96, va
tenuto presente che il DPCM contenente
i criteri valutativi, avrebbe dovuto essere emanato -
sempre in base al già
citato 2° c. dell'art. 4
della L. 390/91 - almeno sei mesi
prima dell'inizio dell'anno accademico.
Poiché, però, il
nuovo DPCM non è stato emanato, l'amministrazione regionale piemontese e quelle delle
altre Regioni hanno dovuto applicare, anche
per l'anno accademico 95/96,
i criteri fissati dal precedente DPCM
relativi all'anno accademico 94/95.
Tale
circostanza tuttavia, ha avuto il positivo effetto di determinare un significativo aumento degli importi delle borse
di studio rispetto a quelli dell'anno accademico precedente, aumento che
ha consentito la copertura delle
spese di mantenimento sostenute dagli studenti.
In
particolare, mentre per l'anno
accademico 94/95 gli importi delle borse di studio
variavano da un minimo di
lire 650.000 (per studenti
con reddito familiare
particolarmente elevato) ad un massimo di lire 3.000.000, gli importi
delle borse di studio fissati dall'amministrazione regionale piemontese per
l'anno accademico 95-96 variano da un minimo di lire 2.000.000 ad un massimo di
lire 6.000.000.
Credo di averle
precisato i termini del problema e
resto comunque a sua
disposizione per ogni
chiarimento che Lei ritenesse utile. Distinti saluti.
presso: CONSIGLIO REGIONALE
DEL PIEMONTE - Via Alfieri 15 - TORINO - Tei. 57571
Sede uff. Via S. Teresa 7