MATERIALI DEL CORSO  IL PROGETTO DI STRADE
               aggiornamento:  9/1999 
           (a cura di Giuseppe Di Giampietro)
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Osservazioni al piano regolatore generale
in tema di aree agricole



      00 - premessa, principi guida
      01 - (art. 54 - zone E,   zone agricole)
      02 - (art. 55 - sottozone E1,   agricole ordinarie)
      03 - (art. 56 - sottozone E2,   agricole vincolate)
      04 - (art. 57 - sottozone E3,   frazioni)
      05 - (art. 58 - sottozone E4,  case sparse)
      06 - (accettabilità delle osservazioni)

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AL SINDACO DEL COMUNE DI MONTESILVANO

Il sottoscritto, Giuseppe Di Giampietro, arch., nato a ...... il....... residente a ...
tel (ab:) 085-4452-350 (st:)  02-4474-978, e tutti i seguenti firmatari

CHIEDONO
(00)

premessa, principi 
guida


Premessa,  principi guida.  Le osservazioni che seguono sono orientate da alcuni principi: 
- dall’esigenza di migliorare gli aspetti perequativi e di giustizia del piano, anche riducendo l’eccessiva frammentazione delle tipologie di destinazioni d’uso e di trattamento tra proprietari delle aree agricole; 
- dalla considerazione del territorio agricolo come uno degli elementi caratterizzanti la qualità insediativa e la ricchezza economica di questa parte della costa adriatica; 
- dalla considerazione dell’importanza dell’integrazione economica tra agricoltura e altre fonti di reddito; 
- dalla volontà di ridurre la complessità, artificiosità, e inefficacia del controllo formale del piano.
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note

le norme 
citate nelle
osservazioni


(01)

art. 54 NTA
zone E
zone agricole


(Art. 54 NTA -  Zone E) All’art. 54 delle Norme tecniche di attuazione del piano, comma 2, venga abolita la dizione
“In tale zona i manufatti connessi alla conduzione del fondo potranno essere realizzati solo se necessari per la conduzione agricola e dietro presentazione di business plan aziendale vidimato da perito agrario a dimostrazione della effettiva necessità”. 
E sostituita con:
In tale zona i manufatti connessi alla conduzione del fondo potranno essere realizzati se necessari per la conduzione agricola e per le attività ad esse connesse, comprese quelle per l’esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale, nello spirito e con i limiti stabiliti dalla Legge regionale urbanistica abruzzese (L.R. 18/83,  Art. 70, 71, 72, 73) e delle norme regionali vigenti in materia". 

A tal proposito si osserva che:

(business plan?) E’ quantomeno discutibile la competenza di un esperto in agraria a “certificare le necessità”, le motivazioni, le capacità e la legittimità di un imprenditore agricolo di condurre un’azienda agricola e di investire per questa sua attività; non è chiaro cosa sia un “business plan” e se possa servire per legittimare la realizzazione di un massimo di 150 mq per ettaro per manufatti connessi alla conduzione del fondo come stabilito dalla L.U.R., da parte di persone che sicuramente possiedono i requisiti legali (di proprietà-conduzione del fondo) fisici (dimensioni dell’azienda superiore a 1 ettaro) ed economici (capacità di investire) stabiliti dalla legge; 
(autocertificazione) In  epoca di autocertificazione  occorre chiedere ad altri (e spendere ingente denaro per questo), di certificare una necessità economica, magari per costruire una tettoia? Nessuna certificazione può garantire le motivazioni economiche di un’attività e la loro permanenza nel tempo. Il requisito è che i manufatti siano connessi alla conduzione del fondo, cosa che si evince dalle caratteristiche progettuali. Il richiedente si assume le responsabilità delle proprie dichiarazioni. Il Comune verifica l’esistenza delle condizioni fisiche e legali, non le necessità economiche.
(tutela delle campagne dall’urbanizzazione) Certamente non si compra un ettaro di terreno agricolo solo per realizzare una abitazione di 100 mq e altri 150 mq di annessi. Ma nemmeno si deve impedire la possibilità di svolgere qualsiasi attività economica stabile sul fondo con modelli di attività economica e stili di vita da “business plan”.
(attività integrative dell’agricoltura) E’ anche vero che in un comune di cintura dell’area metropolitana pescarese le aziende agricole di almeno un ettaro, o esercitano attività molto specializzate legate al mercato urbano (serre, orti, colture da reddito, lavorazione dei prodotti agricoli, zootecnia) per le quali occorrono certamente una maggiore densità di manufatti ed opere per ettaro, oppure si tratta di un’agricoltura sussidiaria svolta da impiegati e pensionati cittadini che hanno riscoperto il mestiere dei propri genitori, ed integrano con attività agricole part-time o spare-time un’altra fonte di reddito. Ma questi contadini-impiegati e pensionati, contribuiscono a salvare dall’abbandono molte terre o aziende che non avrebbero una autonoma motivazione economica (si vedano, in Abruzzo, la raccolta famigliare delle olive e la vendemmia), producono un reddito addizionale, seppur di consumo locale, e propongono uno stile di vita sano, parco, di integrazione tra città e campagna, che tra l’altro caratterizza la qualità della vita dei nostri territori rispetto ad altri modelli insediativi ed economici.. Esiste poi un ampio spettro di  attività periurbane che integrano il reddito di famiglie di origine contadina. con l’offerta agli abitanti della città di prodotti di qualità della campagna, nel campo della ristorazione, dell’agriturismo, della vendita dei prodotti della campagna, del tempo libero, dei maneggi, etc. Tali attività talvolta acquistano una dimensione economica importante, specializzandosi nel campo turistico o della ristorazione, ma spesso sono delle attività integrative, stagionali, di agriturismo, di scarso impatto fisico dimensionale sul territorio, che potrebbero utilizzare quelle quantità per ettaro stabilite dalla LUR. Queste attività, che hanno bisogno di manufatti di limitata invasività, sono comunque da incentivare perché forniscono opportunità di vita ai “contadini-urbani” e l’incentivo a non abbandonare  o frazionare la proprietà agricola,  e forniscono anche occasioni di una migliore qualità del vivere agli abitanti  della città e opportunità di godere sulle colline della qualità della vita delle campagne, a costi contenuti e a dieci minuti dal mare. Se incentivate ed educate, queste caratteristiche potrebbero sviluppare anche a Montesilvano un modello insediativo e turistico originale, della qualità del cibo e del vivere sano, tra città e campagna, tra mare e colline, tra metropoli e centri storici.
Per tutti questi motivi la norma in questione, rendendo più difficoltosa e onerosa la realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo, oltre che illegittima perché contraria allo spirito delle LUR 18/83 che vuole tutelare le aree agricole tutelando le attività degli agricoltori, è anche dannosa perché soffocante di un ampio spettro di piccole opere al servizio dell’economia della zona agricola. 
 
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Art. 54 Zone E
(testo attuale)
Zona  destinata all'esercizio delle attività agricole, silvopastorali e zootecniche o ad attività connesse con l'agricoltura. Tale zona è articolata nelle sottozone E1, E2, E3, E4.
In tale zona   i manufatti connessi alla conduzione del fondo, potranno essere realizzati solo se necessarie per la conduzione agricola e dietro presentazione di business plan aziendale vidimato da perito agrario a dimostrazione della effettiva necessità. Ogni intervento di trasformazione del suolo dovrà anche essere compatibile con le norme di cui all’art. 14 e 15 e seguire le indicazioni di cui all’elaborato D2 “quaderno degli interventi ambientali” del presente PRG.
 
 


(ndr. La LR 18/1983, legge urbanistica abruzzese LUR, prevede (art. 70, 71) la possibilità di realizzare l'abitazione dell'agricoltore sul fondo con un indice di 0,03 mc/mq e un lotto minimo di 1 ettaro fino a un massimo di 800 mc;   inoltre manufatti connessi alla conduzione del fondo per 150 mq/ha fino a un massimo di 600 mq).
 

Le norme sulle aree agricole della Legge Urbanistica 
abruzzese
(LUR)

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Tutte le norme 
tecniche di attuazione
del piano regolatore
(NTA)
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(02)

art. 55 NTA
sottozone E1
agricole ordinarie


(Art 55 NTA - Sottozone E1, Art 73 LUR)  All’art. 56 delle Norme tecniche di attuazione del piano, al comma 2,  aggiungere il riferimento anche all’art. 73 della LUR,
 “…Per altre condizioni di utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli si rinvia agli art. 70, 71, 72 e 73 della LUR".

A tal proposito si osserva che

(agriturismo) Si tratta del riferimento All’art. 73  della legge urbanistica regionale, sull’agriturismo, stranamente omesso da quelle citate nelle NTA, che, parlando di tutela delle aree agricole,  dice  “Nel territorio agricolo è consentito l’esercizio delle attività agrituristiche, e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia”.
 
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Art. 55
Sottozone E1
(testo attuale)
1. Nella sottozona E1 le costruzioni residenziali non possono sorgere su lotti di superficie inferiore a mq. 10.000, interamente nella disponibilità del richiedente la concessione  e  possono avere una cubatura massima per uso residenziale di 0,03 mc./mq., con altezza massima fuori terra non superiore a m. 7,50. 
2. Per i manufatti connessi alla conduzione del fondo è consentita una superficie utile proporzionale pari a 150 mq./ha e, comunque,  non superiore a 600 mq. per ogni azienda agricola. Per altre condizioni  di utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli si rinvia agli artt. 70, 71 e 72  della LUR. 
3. E’ consentita la realizzazione di piccoli manufatti non permanenti in legno, con le seguenti limitazioni:

lotto minimo 5.000 mq
S.U. max 25 mq.
H max= 2,70
Copertura 

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(03)

art. 56 NTA
sottozone E2
agricole vincolate


(Art 56 - Sottozone E2)  All’art. 56 delle Norme tecniche di attuazione del piano venga sostituita, al comma 1,  la dizione 
Nella sottozona E2, agricola vincolata, si applicano le stesse norme della sottozona E1  ma la superficie minima dei lotti deve essere di mq 15.000 e la cubatura massima per uso residenziale di 0,015 mc/mq, qualora tale uso risulti compatibile con le diverse zone di tutela individuate dal Piano Regionale Paesistico"
Da sostituire con la dizione:
Nella sottozona agricola E2, si applicano le stesse norme della sottozona E1, con attenzione alle indicazioni di tutela del Piano Regionale Paesistico e alle indicazioni operative del Quaderno degli interventi ambientali, elaborato D2 del PRG ”.

A tal proposito si osserva che

(caratteri della zona) Si tratta, per stessa classificazione del piano, di zone agricole, e non di riserve naturali, parchi territoriali o altra classificazione che richieda un vincolo di inedificabilità o una preordinazione all’esproprio. Infatti, non esiste nella zona, a differenza di altre zone classificate come agricole E1, o rese edificabili dal piano particolareggiato stralciato della collina lato mare,  alcun biotopo o particolare evidenza paesistica o naturalistica o architettonica tale da distinguerla in maniera specifica dalle altre zone E1.  In particolare si tratta di una porzione molto piccola del territorio comunale, del versante ovest e nord-ovest delle prime colline costiere, forse meno pregiata rispetto a quelle rivolte a sud e ad est e per questo più soggetta all’incolto, e alla dismissione delle attività agricole, e quindi al dissesto idrogeologico, tuttavia con attività agricole presenti nelle forme periurbane descritte in precedenza al punto 01. Tali attività, nella zona collinare prossima alla città tendono alla frammentazione dell’agricoltura degli orti urbani, delle piante da frutto dei piccoli allevamenti, dell’apicoltura e di altre forme di conduzione non intensiva per le quali, ostacolando le possibilità edificatorie di manufatti connessi alla conduzione del fondo, si  riducono le opportunità economiche delle famiglie e quindi la loro motivazione a conservare la proprietà, a investire nel suo miglioramento e a contribuire alla difesa del suolo.
(agricoltura come presidio e tutela del suolo) La migliore tutela del territorio e del paesaggio dalle nostre parti è l’agricoltura di qualità. L’incolto, il dismesso, le aree in attesa di destinazioni d’uso, rendono fragile il territorio, soggetto al dissesto, al degrado, agli incendi. Permettere di svolgere un’attività agricola sul fondo é l’unica garanzia di presidio efficace del territorio. E’ la stessa convinzione che il legislatore regionale ha espresso negli articoli 70, 71, 72, e 73 della LUR, e ribadito recentemente con norme, anche più favorevoli, per gli annessi agricoli. 
(tutela positiva e propositiva del piano) Anche il piano ha fornito altre indicazioni positive per una tutela attiva e non vincolistica del territorio, con il riferimento agli articoli 14 (tutela della funzione di deflusso idrico dei fossi e canali di raccolta delle acque) e 15 (limitazioni e prescrizioni geologiche all’uso del suolo) delle NTA. Inoltre ha dato indicazioni positive e suggerimenti con il “quaderno degli interventi ambientali”, elaborato D2 del PRG. Vincoli di tipo dimensionale e di densità, sono, oltre che illegittimi, anche controproducenti alla conservazione della destinazione agricola.
(sperequazione tra proprietari pubblici e privati) Oltretutto, all’interno della zona classificata E2 ricade una vasta proprietà comunale di alcuni ettari, originata da una donazione e attualmente incolta, che il piano non esita a classificare come zona F3, Attrezzature e servizi pubblici, e come tale governata dall’art.62 NTA con un ben altro indice di utilizzazione fondiario, di 0,60 mq/mq. A dimostrazione del fatto che le condizioni esistenti nella zona non impediscono i normali indici edificatori delle zone agricole, ma che anzi i proprietari delle aree non sono tutti uguali a parità di condizioni dei suoli, come invece dichiarato dal piano stesso.
Per tutti questi motivi, la norma che dimezza le possibilità edificatorie nella zona E2 rispetto a quella E1 e incrementa la dimensione richiesta per il lotto minimo è, oltre che persecutoria nei confronti dei proprietari di aree già svantaggiate, illegittima perché contraria all’enunciato della LUR 18/83, e anche contraria alla tutela del territorio perché ne impedisce un adeguato uso agricolo.
 
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Art. 56
Sottozone E2
(testo attuale)
Nella sottozona E2, agricola  vincolata, si applicano le stesse norme della sottozona E1,  ma la superficie minima dei lotti deve essere di  mq.  15.000 e la cubatura massima per uso residenziale di 0,015 mc./mq.,  qualora tale uso risulti compatibile con le diverse zone di tutela individuate dal Piano Regionale Paesistico.

In caso di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione di  edifici preesistenti all'adozione delle presenti norme, è consentita la conservazione delle cubature,  delle destinazioni d'uso e delle superfici utili attuali,  pur se difformi dalle presenti norme.

Gli annessi agricoli  devono essere,  di norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza;  potranno essere  collegati con l' edificio  destinato ad abitazione  a mezzo di  porticati  aperti.  Quando tali annessi non siano strutturalmente separati dalle residenze, vanno conteggiati entro i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
Il diritto a edificare in zona agricola è riconosciuto ai proprietari, ai conduttori del fondo  e  ai coltivatori diretti.
I lotti ricadenti in parte in zona E1 e in parte in Zona E2 costituiscono sempre unica unità aziendale; pertanto le residenze da ubicare esclusivamente nella Zona E1 applicano gli indici di cui al comma 2 in riferimento all'intera unità aziendale.


(04)

art. 57 NTA
sottozone E3  frazioni


(art. 57  -  Sottozone E3  Frazioni)
All’art. 57 delle Norme tecniche di attuazione del piano, di propone di sostituire l’indice fondiario IF=0,2 mc/mq con 
IF=0,3 mc/mq 

A tal proposito si osserva che

(lotto minimo 1000 mq) Per queste zone, frazioni agricole esistenti, le NTA prescrivono “Nell’ambito della zona agricola, ai fini di potenziare ed ampliare le infrastrutture  primarie per dissuadere l’edificazione diffusa del territorio, anche attraverso il trasferimento volumetrico dalle altre sottozone agricole, è consentita l’edificazione convenzionata con i seguenti indici e parametri:
Lotto minimo 1000 mq, per interventi con trasferimento di volumi derivanti dalla zona agricola…” Su un lotto di 1000 mq per realizzare un minimo intervento residenziale si deve poter realizzare almeno 300 mc, ossia un’abitazione di 100 mq di superficie (IF= 0,3 mc/mq). Prevederne una di 200 mc, ossia di 65 mq (IF=0,2 mc/mq) non è realistico nemmeno per un miniappartamento di un edificio popolare multipiano. 
 
 
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Art. 57
Sottozone E3-Frazioni
(testo attuale)
Nell'ambito della zona agricola, al fine di potenziare e qualificare le frazioni agricole esistenti, come perimetrate nella tav. C1 del P.R.G., ed ai fini  di potenziare ed ampliare le infrastrutture primarie per dissuadere l'edificazione diffusa sul territorio, anche attraverso il trasferimento volumetrico dalle altre sottozone agricole, è consentita l'edificazione  convenzionata con i seguenti indici e parametri:
Lotto minimo  1000  Mq.  per interventi con trasferimento di volumi derivanti dalla zona agricola 
Lotto  minimo  con solo intervento diretto-convenzionato Mq. 1500.
IF= 0.2 mc/mq
h = 7,50
U1 = 20% S.F. in forma compatta
Q = 30%
Indice di permeabilità dei suoli   4 0 %   S.F. area di cessione come individuata nelle schede.
Nelle zone E3 è possibile trasferire volumetrie fondiarie derivanti dalle zone E1 ed E2, con i rispettivi indici di appartenenza. Gli asservimenti così effettuati saranno registrati sulla  mappa degli asservimenti.
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(05)

art. 58 NTA
sottozone E4
case sparse


(art. 58  -  Sottozone E4  Case sparse)
All’art. 58 delle Norme tecniche di attuazione del piano, di propone di 
sostituire l’indice fondiario IF=0,2 mc/mq con 
IF=0,3 mc/mq 
Inoltre si propone di sostituire Lotto minimo 1500 mq con
Lotto minimo: 1000 mq  per interventi con trasferimento di volumi derivanti dalla zona agricola. Lotto minimo con solo intervento diretto: 1500 mq (come per le zone E3)

A tal proposito si osserva che

(perequazione e aumento delle opportunità) Queste zone E4, case sparse adiacenti a frazioni agricole esistenti, sono trattate nelle NTA quasi alla stessa maniera delle zone E3, frazioni agricole, tranne che per l’impossibilità di attuare su di esse i trasferimenti volumetrici su lotti minimi di 1000 mq e qualche maggior onere di cessione. Estendere anche ad esse la possibilità dei trasferimenti di quantità edificatorie su lotti minimi di 1000 mq, sarebbe oltre che un trattamento di equità a parità di condizioni fisiche (aree agricole parzialmente edificate da completare) anche un aumento delle opportunità di trasferimento delle quantità edificatorie tra zone agricole, ed avrebbero un effetto di calmieramento del mercato delle aree, e quindi di maggior praticabilità rispetto all’artificiosa limitazione a poche aree delle frazioni che, aumentando di prezzo, renderebbero praticamente non conveniente qualsiasi intervento su lotti di 1000 metri, e quindi qualsiasi trasferimento di quantità edificatorie tra zone agricole. Gli effetti fisici sulla densità edilizie non variano tra le due zone E3 ed E4 essendo entrambe di completamento ed avendo gli stessi parametri edificatori, per cui trasferire su una zona o sull’altra non cambia la loro morfologia.
In sostanza si propone di ridurre la disparità di trattamento tra zone agricole con le stesse caratteristiche e di aumentare le opportunità di riqualificazione dell’esistente.
 
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Art. 58
Sottozone E4  Case sparse
(testo attuale)
 Nell’ambito   della   zona   agricola , in   prossimità     di   ambiti   riconoscibili   (frazioni)  sono presenti nuclei non consolidati di case sparse. 
Al fine di ricostruire porzioni riconoscibili di territorio è ammessa l'edificazione a concessione convenzionata secondo i seguenti indici e parametri:
IF = 0,2 Mc.
Lotto minimo - 1500 Mq
Cessione 10% SF per strade e parcheggi 
U1 = 20% S.F. in forma compatta
Ip = 50%
Q max 25%

(06)

accettabilità delle osservazioni


(accettabilità delle osservazioni) Si auspica che il Comune prima, e la Provincia poi, vorranno accogliere le osservazioni ulteriori presentate anche successivamente alla scadenza dei tempi di esposizione del piano (dopo il 3 Settembre 1999) e le adesioni da parte di singoli, associazioni, enti a quelle già presentate da altri.

A tal proposito si osserva che

(leggibilità del piano) a causa del periodo di esposizione del piano, tra luglio e agosto periodo di ferie per molti; 
a causa della difficoltosa leggibilità del piano stesso formato da numerose planimetrie, schede progettuali, quaderni degli interventi, norme che rimandano l’una all’altra e della difficile reperibilità per la consultazione incrociata; 
a causa dello stralcio dal piano regolatore generale di altri strumenti di piano e progetti di opere (piani particolareggiati n. 1, 2 e 3 del vecchio PRG, progetti integrati su aree dismesse, progetti della circonvallazione e di riuso dell’ex tracciato ferroviario) che non è stato possibile verificare e leggere nella loro interezza, anche perché le loro previsioni non sono riportate sui documenti del piano stesso; 
a causa  dalla indisponibilità per la consultazione e studio degli studi analitici  preliminari; 
a causa della impossibilità di ottenere copia di tutti i documenti di piano presso una copisteria, e degli alti costi della riproduzione di elaborati a colori. illeggibili nel formato in bianco e nero (sarebbe bene che il Comune mettesse a disposizione dei cittadini un CD ROM con tutti gli atti del piano, un sito Internet, e delle versioni per la copia in bianco e nero);
per numerosi motivi, dunque, non è stato possibile approfondire la conoscenza di tutti gli atti, predisporre opportune osservazioni su tutti gli aspetti di un piano che avrà valore per molti anni e condizionerà il futuro della città; né avviare il confronto ed ottenere l’adesione di  terzi, singoli, privati ed associazioni, con la sottoscrizione di altri firmatari alle presenti osservazioni.
(partecipazione dei cittadini) Per questo si propone di estendere le possibilità di partecipazione dei cittadini al processo di piano per il miglioramento del piano stesso e di prevedere momenti di verifica, approfondimento e proposta ulteriore. 
Montesilvano,  1 Settembre 1999.

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ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE.

Con la sottoscrizione delle Osservazioni al Prg,  anche in carta semplice e al di fuori dei tempi fissati dalla norma per le osservazioni al piano (dopo il 3 settembre 1999), singoli cittadini, enti o associazioni che condividono le osservazioni proposte in questo documento ne  propongono al Sindaco l’accoglimento, nello spirito di partecipazione di tutti i cittadini alla discussione sul futuro della città.
Questa  pagina 9, delle firme,  stampata e  sottoscritta, anche senza le rimanenti 8 pagine deve essere (a scelta, nell’ordine): 
1.consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune, 2. spedita per raccomandata al Sindaco,  3. Trasmessa  via fax al Comune di Montesilvano (fax  085-834-408) . L’efficacia dell’azione è nell’ordine decrescente a seconda della opzione. 
Indirizzo:  Comune di Montesilvano (Ufficio Protocollo, p.t. ore 9,00 – 13,00) piazza Diaz, 65016 Montesilvano  (centralino Municipio tel 085-60720  - fax  085-834-408).
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TENIAMOCI IN CONTATTO

Si prega di dare informazione delle adesioni alle Osservazioni, o di segnalare eventuali suggerimenti, all’estensore: arch. G. Di Giampietro, DST Politecnico di Milano, via Bonardi, 3 – 20133 Milano 
 fax: 02-2399-5435 - e-mail: digiampietro@iol.it
url:  www.geocities.com/Athens/Agora/5311/Montesilvano 

(gdg-MI-9/99)



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A cura di G. Di Giampietro – DST, Politecnico di Milano
Ultimo aggiornamento  9-1999









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