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MATERIALI DEL CORSO IL PROGETTO DI STRADE
aggiornamento: 9/1999 (a cura di Giuseppe Di Giampietro) |
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Osservazioni al piano regolatore
generale
in tema di aree agricole
00 - premessa, principi guida
01 - (art. 54 - zone E, zone agricole)
02 - (art. 55 - sottozone E1, agricole ordinarie)
03 - (art. 56 - sottozone E2, agricole vincolate)
04 - (art. 57 - sottozone E3, frazioni)
05 - (art. 58 - sottozone E4, case sparse)
06 - (accettabilità delle osservazioni)
AL SINDACO DEL COMUNE DI MONTESILVANOIl sottoscritto, Giuseppe Di Giampietro, arch., nato a ...... il....... residente a ...
tel (ab:) 085-4452-350 (st:) 02-4474-978, e tutti i seguenti firmatari
(00)
premessa, principi
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Premessa, principi guida. Le osservazioni che seguono sono orientate da alcuni principi: - dall’esigenza di migliorare gli aspetti perequativi e di giustizia del piano, anche riducendo l’eccessiva frammentazione delle tipologie di destinazioni d’uso e di trattamento tra proprietari delle aree agricole; - dalla considerazione del territorio agricolo come uno degli elementi caratterizzanti la qualità insediativa e la ricchezza economica di questa parte della costa adriatica; - dalla considerazione dell’importanza dell’integrazione economica tra agricoltura e altre fonti di reddito; - dalla volontà di ridurre la complessità, artificiosità, e inefficacia del controllo formale del piano. |
note
le norme
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(01) art. 54 NTA
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(Art. 54 NTA - Zone E) All’art. 54 delle Norme tecniche di attuazione del piano, comma 2, venga abolita la dizione “In tale zona i manufatti connessi alla conduzione del fondo potranno essere realizzati solo se necessari per la conduzione agricola e dietro presentazione di business plan aziendale vidimato da perito agrario a dimostrazione della effettiva necessità”. E sostituita con: “In tale zona i manufatti connessi alla conduzione del fondo potranno essere realizzati se necessari per la conduzione agricola e per le attività ad esse connesse, comprese quelle per l’esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale, nello spirito e con i limiti stabiliti dalla Legge regionale urbanistica abruzzese (L.R. 18/83, Art. 70, 71, 72, 73) e delle norme regionali vigenti in materia". A tal proposito si osserva che: (autocertificazione) In epoca di autocertificazione occorre chiedere ad altri (e spendere ingente denaro per questo), di certificare una necessità economica, magari per costruire una tettoia? Nessuna certificazione può garantire le motivazioni economiche di un’attività e la loro permanenza nel tempo. Il requisito è che i manufatti siano connessi alla conduzione del fondo, cosa che si evince dalle caratteristiche progettuali. Il richiedente si assume le responsabilità delle proprie dichiarazioni. Il Comune verifica l’esistenza delle condizioni fisiche e legali, non le necessità economiche. (tutela delle campagne dall’urbanizzazione) Certamente non si compra un ettaro di terreno agricolo solo per realizzare una abitazione di 100 mq e altri 150 mq di annessi. Ma nemmeno si deve impedire la possibilità di svolgere qualsiasi attività economica stabile sul fondo con modelli di attività economica e stili di vita da “business plan”. (attività integrative dell’agricoltura) E’ anche vero che in un comune di cintura dell’area metropolitana pescarese le aziende agricole di almeno un ettaro, o esercitano attività molto specializzate legate al mercato urbano (serre, orti, colture da reddito, lavorazione dei prodotti agricoli, zootecnia) per le quali occorrono certamente una maggiore densità di manufatti ed opere per ettaro, oppure si tratta di un’agricoltura sussidiaria svolta da impiegati e pensionati cittadini che hanno riscoperto il mestiere dei propri genitori, ed integrano con attività agricole part-time o spare-time un’altra fonte di reddito. Ma questi contadini-impiegati e pensionati, contribuiscono a salvare dall’abbandono molte terre o aziende che non avrebbero una autonoma motivazione economica (si vedano, in Abruzzo, la raccolta famigliare delle olive e la vendemmia), producono un reddito addizionale, seppur di consumo locale, e propongono uno stile di vita sano, parco, di integrazione tra città e campagna, che tra l’altro caratterizza la qualità della vita dei nostri territori rispetto ad altri modelli insediativi ed economici.. Esiste poi un ampio spettro di attività periurbane che integrano il reddito di famiglie di origine contadina. con l’offerta agli abitanti della città di prodotti di qualità della campagna, nel campo della ristorazione, dell’agriturismo, della vendita dei prodotti della campagna, del tempo libero, dei maneggi, etc. Tali attività talvolta acquistano una dimensione economica importante, specializzandosi nel campo turistico o della ristorazione, ma spesso sono delle attività integrative, stagionali, di agriturismo, di scarso impatto fisico dimensionale sul territorio, che potrebbero utilizzare quelle quantità per ettaro stabilite dalla LUR. Queste attività, che hanno bisogno di manufatti di limitata invasività, sono comunque da incentivare perché forniscono opportunità di vita ai “contadini-urbani” e l’incentivo a non abbandonare o frazionare la proprietà agricola, e forniscono anche occasioni di una migliore qualità del vivere agli abitanti della città e opportunità di godere sulle colline della qualità della vita delle campagne, a costi contenuti e a dieci minuti dal mare. Se incentivate ed educate, queste caratteristiche potrebbero sviluppare anche a Montesilvano un modello insediativo e turistico originale, della qualità del cibo e del vivere sano, tra città e campagna, tra mare e colline, tra metropoli e centri storici. Per tutti questi motivi la norma in questione, rendendo più difficoltosa e onerosa la realizzazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo, oltre che illegittima perché contraria allo spirito delle LUR 18/83 che vuole tutelare le aree agricole tutelando le attività degli agricoltori, è anche dannosa perché soffocante di un ampio spettro di piccole opere al servizio dell’economia della zona agricola. |
Art. 54 Zone E (testo attuale) Zona destinata all'esercizio delle attività agricole, silvopastorali e zootecniche o ad attività connesse con l'agricoltura. Tale zona è articolata nelle sottozone E1, E2, E3, E4. In tale zona i manufatti connessi alla conduzione del fondo, potranno essere realizzati solo se necessarie per la conduzione agricola e dietro presentazione di business plan aziendale vidimato da perito agrario a dimostrazione della effettiva necessità. Ogni intervento di trasformazione del suolo dovrà anche essere compatibile con le norme di cui all’art. 14 e 15 e seguire le indicazioni di cui all’elaborato D2 “quaderno degli interventi ambientali” del presente PRG. Le norme sulle aree agricole
della Legge Urbanistica
Tutte le norme tecniche di attuazione del piano regolatore (NTA) |
(02) art. 55 NTA
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(Art 55 NTA - Sottozone E1, Art 73 LUR) All’art. 56 delle Norme tecniche di attuazione del piano, al comma 2, aggiungere il riferimento anche all’art. 73 della LUR, “…Per altre condizioni di utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli si rinvia agli art. 70, 71, 72 e 73 della LUR". A tal proposito si osserva che |
Art. 55 Sottozone E1 (testo attuale) 1. Nella sottozona E1 le costruzioni residenziali non possono sorgere su lotti di superficie inferiore a mq. 10.000, interamente nella disponibilità del richiedente la concessione e possono avere una cubatura massima per uso residenziale di 0,03 mc./mq., con altezza massima fuori terra non superiore a m. 7,50. 2. Per i manufatti connessi alla conduzione del fondo è consentita una superficie utile proporzionale pari a 150 mq./ha e, comunque, non superiore a 600 mq. per ogni azienda agricola. Per altre condizioni di utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli si rinvia agli artt. 70, 71 e 72 della LUR. 3. E’ consentita la realizzazione di piccoli manufatti non permanenti in legno, con le seguenti limitazioni: lotto minimo 5.000 mq
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(03) art. 56 NTA
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(Art 56 - Sottozone E2) All’art. 56 delle Norme tecniche di attuazione del piano venga sostituita, al comma 1, la dizione “Nella sottozona E2, agricola vincolata, si applicano le stesse norme della sottozona E1 ma la superficie minima dei lotti deve essere di mq 15.000 e la cubatura massima per uso residenziale di 0,015 mc/mq, qualora tale uso risulti compatibile con le diverse zone di tutela individuate dal Piano Regionale Paesistico". Da sostituire con la dizione: “Nella sottozona agricola E2, si applicano le stesse norme della sottozona E1, con attenzione alle indicazioni di tutela del Piano Regionale Paesistico e alle indicazioni operative del Quaderno degli interventi ambientali, elaborato D2 del PRG ”. A tal proposito si osserva che (agricoltura come presidio e tutela del suolo) La migliore tutela del territorio e del paesaggio dalle nostre parti è l’agricoltura di qualità. L’incolto, il dismesso, le aree in attesa di destinazioni d’uso, rendono fragile il territorio, soggetto al dissesto, al degrado, agli incendi. Permettere di svolgere un’attività agricola sul fondo é l’unica garanzia di presidio efficace del territorio. E’ la stessa convinzione che il legislatore regionale ha espresso negli articoli 70, 71, 72, e 73 della LUR, e ribadito recentemente con norme, anche più favorevoli, per gli annessi agricoli. (tutela positiva e propositiva del piano) Anche il piano ha fornito altre indicazioni positive per una tutela attiva e non vincolistica del territorio, con il riferimento agli articoli 14 (tutela della funzione di deflusso idrico dei fossi e canali di raccolta delle acque) e 15 (limitazioni e prescrizioni geologiche all’uso del suolo) delle NTA. Inoltre ha dato indicazioni positive e suggerimenti con il “quaderno degli interventi ambientali”, elaborato D2 del PRG. Vincoli di tipo dimensionale e di densità, sono, oltre che illegittimi, anche controproducenti alla conservazione della destinazione agricola. (sperequazione tra proprietari pubblici e privati) Oltretutto, all’interno della zona classificata E2 ricade una vasta proprietà comunale di alcuni ettari, originata da una donazione e attualmente incolta, che il piano non esita a classificare come zona F3, Attrezzature e servizi pubblici, e come tale governata dall’art.62 NTA con un ben altro indice di utilizzazione fondiario, di 0,60 mq/mq. A dimostrazione del fatto che le condizioni esistenti nella zona non impediscono i normali indici edificatori delle zone agricole, ma che anzi i proprietari delle aree non sono tutti uguali a parità di condizioni dei suoli, come invece dichiarato dal piano stesso. Per tutti questi motivi, la norma che dimezza le possibilità edificatorie nella zona E2 rispetto a quella E1 e incrementa la dimensione richiesta per il lotto minimo è, oltre che persecutoria nei confronti dei proprietari di aree già svantaggiate, illegittima perché contraria all’enunciato della LUR 18/83, e anche contraria alla tutela del territorio perché ne impedisce un adeguato uso agricolo. |
Art. 56 Sottozone E2 (testo attuale) Nella sottozona E2, agricola vincolata, si applicano le stesse norme della sottozona E1, ma la superficie minima dei lotti deve essere di mq. 15.000 e la cubatura massima per uso residenziale di 0,015 mc./mq., qualora tale uso risulti compatibile con le diverse zone di tutela individuate dal Piano Regionale Paesistico. In caso di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti all'adozione delle presenti norme, è consentita la conservazione delle cubature, delle destinazioni d'uso e delle superfici utili attuali, pur se difformi dalle presenti norme. Gli annessi agricoli devono essere, di
norma, strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza;
potranno essere collegati con l' edificio destinato ad abitazione
a mezzo di porticati aperti. Quando tali annessi non
siano strutturalmente separati dalle residenze, vanno conteggiati entro
i limiti di cubatura e di lotto minimo ammessi per queste ultime.
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(04) art. 57 NTA
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(art. 57 - Sottozone E3 Frazioni) All’art. 57 delle Norme tecniche di attuazione del piano, di propone di sostituire l’indice fondiario IF=0,2 mc/mq con IF=0,3 mc/mq A tal proposito si osserva che Lotto minimo 1000 mq, per interventi con trasferimento di volumi derivanti dalla zona agricola…” Su un lotto di 1000 mq per realizzare un minimo intervento residenziale si deve poter realizzare almeno 300 mc, ossia un’abitazione di 100 mq di superficie (IF= 0,3 mc/mq). Prevederne una di 200 mc, ossia di 65 mq (IF=0,2 mc/mq) non è realistico nemmeno per un miniappartamento di un edificio popolare multipiano. |
Art. 57 Sottozone E3-Frazioni (testo attuale) Nell'ambito della zona agricola, al fine di potenziare e qualificare le frazioni agricole esistenti, come perimetrate nella tav. C1 del P.R.G., ed ai fini di potenziare ed ampliare le infrastrutture primarie per dissuadere l'edificazione diffusa sul territorio, anche attraverso il trasferimento volumetrico dalle altre sottozone agricole, è consentita l'edificazione convenzionata con i seguenti indici e parametri: Lotto minimo 1000 Mq. per interventi con trasferimento di volumi derivanti dalla zona agricola Lotto minimo con solo intervento diretto-convenzionato Mq. 1500. IF= 0.2 mc/mq h = 7,50 U1 = 20% S.F. in forma compatta Q = 30% Indice di permeabilità dei suoli 4 0 % S.F. area di cessione come individuata nelle schede. Nelle zone E3 è possibile trasferire volumetrie fondiarie derivanti dalle zone E1 ed E2, con i rispettivi indici di appartenenza. Gli asservimenti così effettuati saranno registrati sulla mappa degli asservimenti. |
(05) art. 58 NTA
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(art. 58 - Sottozone E4 Case sparse) All’art. 58 delle Norme tecniche di attuazione del piano, di propone di sostituire l’indice fondiario IF=0,2 mc/mq con IF=0,3 mc/mq Inoltre si propone di sostituire Lotto minimo 1500 mq con Lotto minimo: 1000 mq per interventi con trasferimento di volumi derivanti dalla zona agricola. Lotto minimo con solo intervento diretto: 1500 mq (come per le zone E3) A tal proposito si osserva che In sostanza si propone di ridurre la disparità di trattamento tra zone agricole con le stesse caratteristiche e di aumentare le opportunità di riqualificazione dell’esistente. |
Art. 58 Sottozone E4 Case sparse (testo attuale) Nell’ambito della zona agricola , in prossimità di ambiti riconoscibili (frazioni) sono presenti nuclei non consolidati di case sparse. Al fine di ricostruire porzioni riconoscibili di territorio è ammessa l'edificazione a concessione convenzionata secondo i seguenti indici e parametri: IF = 0,2 Mc. Lotto minimo - 1500 Mq. Cessione 10% SF per strade e parcheggi U1 = 20% S.F. in forma compatta Ip = 50% Q max 25% |
(06) accettabilità delle osservazioni |
(accettabilità delle osservazioni) Si auspica che il Comune prima, e la Provincia poi, vorranno accogliere le osservazioni ulteriori presentate anche successivamente alla scadenza dei tempi di esposizione del piano (dopo il 3 Settembre 1999) e le adesioni da parte di singoli, associazioni, enti a quelle già presentate da altri. A tal proposito si osserva che a causa della difficoltosa leggibilità del piano stesso formato da numerose planimetrie, schede progettuali, quaderni degli interventi, norme che rimandano l’una all’altra e della difficile reperibilità per la consultazione incrociata; a causa dello stralcio dal piano regolatore generale di altri strumenti di piano e progetti di opere (piani particolareggiati n. 1, 2 e 3 del vecchio PRG, progetti integrati su aree dismesse, progetti della circonvallazione e di riuso dell’ex tracciato ferroviario) che non è stato possibile verificare e leggere nella loro interezza, anche perché le loro previsioni non sono riportate sui documenti del piano stesso; a causa dalla indisponibilità per la consultazione e studio degli studi analitici preliminari; a causa della impossibilità di ottenere copia di tutti i documenti di piano presso una copisteria, e degli alti costi della riproduzione di elaborati a colori. illeggibili nel formato in bianco e nero (sarebbe bene che il Comune mettesse a disposizione dei cittadini un CD ROM con tutti gli atti del piano, un sito Internet, e delle versioni per la copia in bianco e nero); per numerosi motivi, dunque, non è stato possibile approfondire la conoscenza di tutti gli atti, predisporre opportune osservazioni su tutti gli aspetti di un piano che avrà valore per molti anni e condizionerà il futuro della città; né avviare il confronto ed ottenere l’adesione di terzi, singoli, privati ed associazioni, con la sottoscrizione di altri firmatari alle presenti osservazioni. (partecipazione dei cittadini) Per questo si propone di estendere le possibilità di partecipazione dei cittadini al processo di piano per il miglioramento del piano stesso e di prevedere momenti di verifica, approfondimento e proposta ulteriore. Montesilvano, 1 Settembre 1999. NOME/QUALIFICA - N. OSSERVAZIONI
- FIRMA
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Firma anche tu le osservazioni al Prg
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PER SCARICARE QUESTO DOCUMENTO 1. E' possibile scaricare tutto il documento in
formato RTF/ZIP (12 Kb) da decomprimere con Winzip e leggere
con Word per Win e per Mac, poi stampare la pagina con il modulo
per la firma di sottoscrizione.
ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE. Con la sottoscrizione delle Osservazioni al Prg,
anche in carta semplice e al di fuori dei tempi fissati dalla norma per
le osservazioni al piano (dopo il 3 settembre 1999), singoli cittadini,
enti o associazioni che condividono le osservazioni proposte in questo
documento ne propongono al Sindaco l’accoglimento, nello spirito
di partecipazione di tutti i cittadini alla discussione sul futuro della
città.
TENIAMOCI IN CONTATTO Si prega di dare informazione delle adesioni alle Osservazioni,
o di segnalare eventuali suggerimenti, all’estensore: arch. G. Di Giampietro,
DST Politecnico di Milano, via Bonardi, 3 – 20133 Milano
(gdg-MI-9/99) |
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