Il Bambino e l'Acqua Sporca. Coordinamento Genitori-Insegnanti

L'ambito politico-sindacale



Finanziarie e
politiche scolastiche




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Finanziamenti alle scuole private

Il ministro Berlinguer ha più volte ribadito pubblicamente che è sbagliato sostenere che questa sia una legge per il finanziamento della scuola privata, perché in essa non si fa nessuna cifra e che gli eventuali finanziamenti dovranno essere collocati e decisi all'interno della legge finanziaria. Penosa bugia! E' vero che la quantità dei soldi da dare starà nelle leggi finanziarie, ma il perché, il come e il quando vengono decisi con questa legge che costituisce l'ignominioso aggiramento del "Senza oneri per lo stato" dell'art. 33 della nostra Costituzione.

Leggere l'art.3 per credere! Mentre molti di noi ancora si ponevano il dubbio su come sarebbe avvenuto il finanziamento: attraverso la defiscalizzazione? O con il Bonus? Il governo ci ha tolto ogni dubbio: direttamente alle scuole private il Bonus, alle famiglie la defiscalizzazione!

Disegno di legge

DISPOSIZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER L'ESPANSIONE, LA DIVERSIFICAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA NEL SISTEMA PUBBLICO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

Art.1 (Offerta di istruzione e formazione)

  1. La Repubblica individua come obiettivi prioritari la generalizzazione della domanda di istruzione dalla prima infanzia lungo tutto l'arco della vita e la corrispondente espansione dell'offerta formativa e, in relazione a tali obiettivi, riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico delle iniziative di istruzione e formazione, promosse da enti e privati, che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e della formazione e sono coerenti con la domanda formativa.
  2. Entrano a far parte del sistema pubblico dell'istruzione e della formazione e si definiscono scuole pubbliche paritarie, con conseguente idoneità a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e attestati di qualifica professionale, le istituzioni scolastiche e formative non statali, comprese quelle degli enti locali, la cui offerta formativa è caratterizzata dai livelli di qualità ed efficacia di cui all'articolo 2.
  3. Gli oneri connessi con l'attuazione della complessiva offerta formativa sono sostenuti dalle istituzioni scolastiche e formative con risorse proprie, con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato e con risorse comunitarie.

 

Art.2 (Requisiti dell'offerta formativa)

  1. L'offerta formativa di cui all'articolo 1, coerente con i valori della Costituzione, è caratterizzata, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, da livelli di qualità ed efficacia adeguati al conseguimento del successo formativo.
  2. Nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, l'offerta formativa si attua garantendo, in un processo di gradualità da verificare anche con strumenti convenzionali e secondo gli standard stabiliti per le corrispondenti istituzioni pubbliche statali e regionali: spazi, sedi, strutture e attrezzature adeguati, fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni pubbliche statali; l'accoglienza di chiunque richiede di iscriversi accettando il progetto educativo, ivi compresi gli alunni e gli studenti con handicap; idonea qualificazione professionale dei dirigenti, dei docenti e dei formatori, nel rispetto della identità culturale dell'istituzione; organizzazione improntata a principi della democrazia e della partecipazione; disponibilità a possibili collaborazioni a progetti per l'integrazione dell'offerta formativa sul territorio; trasparenza e pubblicità di gestione e di bilancio garantiti anche mediante controlli amministrativi.
  3. Le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell'istruzione e delle apposite strutture per la certificazione e l'accreditamento degli enti di formazione professionale, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti per le scuole statali e sono tenute al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di diritto privato del settore. Tali istituzioni, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente fornito di titoli scientifici o professionali adeguati ai compiti affidati, ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.
  4. Lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono con appositi regolamenti le modalità per l'accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti di cui al comma 2, ai fini dell'inserimento e del mantenimento nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione. I regolamenti prevedono tempi di attuazione rapportati alla definizione e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3.

 

Art.3 (Diritto allo studio e incentivazione della scolarizzazione e della formazione)

  1. Lo Stato predispone e attua, tenendo conto degli stanziamenti previsti negli attuali capitoli di bilancio per la scuola non statale, interventi in favore dei genitori dei bambini e dei giovani in età scolare, a partire dal terzo anno di età, ivi compresi i genitori degli alunni che abbiano completato la scuola dell'obbligo e intendano proseguire negli studi o nella formazione negli istituti statali o paritari.
  2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di cui al comma 1 sono determinati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto degli obblighi di copertura di cui ai commi 5 e 6 del medesimo testo, dei sussidi didattici di uso personale e per le rette, nonché a sostenere gli alunni in condizioni economiche disagiate.
  3. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie sono accreditate presso le scuole stesse, che attestano la frequenza degli alunni.
  4. Lo Stato assicura gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche paritarie che accolgono alunni con handicap.

 

Art.4 (Interventi

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