UN SALTO DI QUALITA` CHE NON AVREMMO VOLUTO
IL TAGLIO DELLE CLASSI, DELLE SCUOLE,DEI POSTI
Per chi, nella scorsa primavera, ha vissuto il traumatico piano di razionalizzazione delle scuole (vedi Il Bambino e l’Acqua Sporca n.21 pag. 43) questo nuovo Decreto Interministeriale n.176 del 15 marzo 97 ha dell’incredibile. Nel corso delle numerose iniziative di lotta che tentavano di salvare scuole, classi e posti di lavoro dalla soppressione, il Ministro Berlinguer aveva categoricamente affermato che "...queste soppressioni sono una triste eredità del passato per la quale non posso far nulla. Mi impegno e garantisco che per il futuro non ci saranno più soppressioni , "...un obiettivo di questo ministero per il futuro sarà la diminuzione degli alunni per classe..". Ci assale un dubbio: si trattava di guasconate del neo Ministro incompetente oppure il Ministro già mentiva consapevolmente? Recentemente la sottosegretaria Carla Rocchi rispondendo alle domande in merito ha affermato che la ragione è un’altra: il ministro della Pubblica Istruzione in questa materia non conta niente, chi decide sui tagli sono i ministeri economici ed in particolare il banchiere Ministro del tesoro Ciampi. Comunque sia le cose non cambiano molto.
Criteri e parametri
Il Decreto detta criteri e parametri per la soppressione delle scuole e indica il numero delle scuole da sopprimere provincia per provincia per ogni grado di scuola. Per la scuola elementare il parametro principale è "si procede alla soppressione, fusione, aggregazione, di norma, dei circoli funzionanti con meno di 30 classi, comprese le sezioni di scuola materna statale,..". Il parametro precedente era di 50 posti sempre compresi quelli di scuola materna. Si tratta quindi di un innalzamento del tetto per la sopravvivenza della scuola assai grave visto che con il Tempo Pieno, le sezioni di Materna e il sostegno, la lingua straniera con 30 classi l’organico di una scuola supera facilmente i 60 posti in organico. Ma la gravità maggiore sta nel fatto che per la sussistenza dei plessi si passa da un minimo di 20 alunni ad un minimo di 50 alunni ("plessi di scuola elementare e materna con meno di dieci alunni per classe"). Questa misura che sembra irrilevante per i grandi centri urbani è gravissima per un paese come il nostro dove ancora il 45% dei bambini vive in piccoli centri e campagne e frequenta piccole scuole di 5 classi. Questa misura, e i governo ne è consapevole visto che dà indicazioni nello stesso decreto perché si realizzino i trasporti necessari, porterà alla spoliazione del territorio di un preziosissimo patrimonio di scuole che rendeva la scuola elementare "amica" per la sua vicinanza, facilità di accesso presidio sociale a volte unico capillarmente diffuso. Nel migliore dei casi si condannano i bambini dai 3 agli 11 anni ad un pendolarismo precoce che li porterà a consumare migliaia di ore della loro vita a fare su e giù sui pulmini che costituiranno un costo aggiuntivo sia per le famiglie che per i comuni. Ma siamo convinti che un altro danno sul piano educativo deriva dallo sradicamento dal proprio contesto sociale, dalla rottura della rete di relazioni, di coetanei, amichette e amichetti che caratterizzava la vita non solo scolastica di questi bambini. Non è da escludere che i buoni risultati ottenuti dalla scuola elementare Italiana in tutte le valutazioni internazionali siano in parte dovuti alla sua capillarità che contribuiva ad una non completa scissione tra i saperi sociali/familiari ed i saperi scolastici. Ma siamo convinti che questa ideologia del "grande è bello" e "piccolo è dannoso" non serve solo a nascondere la voglia di tagliare spese e impegno per la scuola, così come è già avvenuto nella sanità pubblica, ma serve a creare anche quel vuoto di pubblica istruzione che consentirà alla scuola privata di espandersi e giustificare poi la richiesta di finanziamenti visto che lo Stato non sarà più in grado di "soddisfare la domanda".
I numeri
Il decreto, come dicevamo, contiene le tabelle che prevedono in modo puntuale il numero di scuole e plessi che dovranno essere soppressi nei prossimi anni provincia per provincia. Mentre scriviamo la stampa, soprattutto locale, come in tutti questi ultimi anni dà notizia di un pulviscolo di iniziative di genitori, consigli Comunali, insegnanti che difendono la loro scuola; un intero Consiglio Comunale di un paesino di montagna si è iscritto alla prima elementare per evitarne la chiusura.
Ma queste iniziative rimangono isolate e anche quando risultano vincenti rischiano di salvare una scuola a scapito di un’altra che verrà soppressa.
Difficilmente ci si rende conto degli esiti di questo decreto sul piano nazionale; le tabelle che pubblichiamo non sono mai state prese in considerazione dalla stampa che pure ha parlato del problema. La tabella n.1 documenta come solo in quest’anno verranno soppresse 129 scuole elementari, 481 plessi, 2.078 classi, 6.000 posti di maestre.
La tabella n.2 mette in relazione la popolazione scolastica con il numero di posti soppresso ed evidenzia come ad una popolazione sostanzialmente stabile (calo dello 0,2%, ormai da tre anni nelle elementari) si contrappone la soppressione del 2,4% dei posti di lavoro. Eclatante il caso di Roma dove a fronte di un aumento di 2.477 bambini nelle classi elementari, il decreto prevede la soppressione di 90 classi e 449 posti da maestro.
Ma di questo, anche se in modo generico e sporadico la stampa ha parlato, quelli che sono stati ignorati sono i dati sul sottodimensionamento delle scuole rispetto ai nuovi parametri. La tabella n.3 denuncia che sono candidate alla soppressione nei prossimi due anni 548 scuole elementari e 7.993 plessi: quasi la metà del patrimonio di scuole pubbliche nel nostro paese. E’ più che mai evidente che non si tratta di un problema di tecnico di "razionalizzazione" ma di un problema politico di difesa della scuola pubblica che non trova una adeguata rappresentanza né politica né sindacale.
Collegamenti
Collegati al Decreto interministeriale n.176 sono gli altri due decreti emanati nella stessa data, n.177 e 178 rispettivamente sulla formazione delle classi e sugli organici. Anche questi decreti (vedi box su queste pagine) prevedono delle belle sorprese per la scuola elementare. La novità peggiore del D.M. sulla formazione delle classi è costituita dall’innalzamento sostanziale del numero degli alunni per classe, aggirando il dettato legislativo che fissa il numero massimo di 25 alunni, fissando il numero minimo a 15 alunni per cui o si fanno delle classi fino a 29 alunni o come sta succedendo a Milano si rifiutano le iscrizioni per un plesso o per un circolo in modo da gonfiare bene tutte le classi a 25 prima di poterne istituire un’altra. Non è una novità ma sono nuovi i termini perentori con cui si dispone che vengano accorpate le classi con meno di 15 alunni anche in plessi diversi ma (quanto sono buoni lor signori) solo se vicini.
La novità del D.I. n.178 introduce un fatto strategico per la scuola elementare: l’istituzione dell’organico funzionale di circolo.
La normativa ha carattere provvisorio e sicuramente in un prossimo futuro verrà codificata in forma definitiva ma a noi sembra contenere già così dei pericoli gravissimi:
1) la titolarità di circolo costituirà un grave disagio in termini di mobilità e flessibilità territoriale per gli insegnanti;
2) il fatto che il tempo pieno sia messo solo all’ottavo posto degli "elementi di valutazione", ma soprattutto che non costituisca uno degli elementi che concorre a costituire l’organico di base può costituire un deciso peggioramento della stessa pessima situazione attuale, perché sembra anticipare la logica: "questo è l’organico di base il resto se c’è si può fare, se no vi arrangiate con l’autonomia e l’autofinanziamento."
3) l’introduzione del numero degli alunni, anziché delle sole classi, come elemento di conto sarà un ulteriore strumento per indurre un aumento degli alunni e un taglio dei posti.
4) la distinzione tra organico di base e organico perequativo sembra ripercorrere tutti i difetti aggravati dell’organico di diritto e di fatto con tutti i danni soprattutto nel caso degli insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di handicap.
5) l’aumento della discrezionalità dei Provveditori che va di pari passo con la competizione tra scuole "autonome", i presidi manager di megascuole e il clientelismo sindacal burocratico vigente nei provveditorati.
I punti deboli
Il fatto che il ministero si sia scrollato di dosso tutto il contenzioso affidando la decretazione delle soppressioni ai provveditorati potrebbe costituire per genitori e scuole più agguerrite un avvicinamento della controparte che potrebbe rendere più facili ed efficaci le iniziative di lotta e di contrasto.
Il parere dei Consigli Scolastici Provinciali diventa oltre che obbligatorio anche vincolante per i provveditori ma solo per le priorità nelle soppressioni, ma il numero delle scuole e dei plessi da sopprimere resta dettato dal Ministero; cosicché un collega leggendo il decreto ha potuto dire: - Come ai Kapò, il ministro decide quante scuole sopprimere al Consiglio resta la facoltà di scegliere chi prima e chi dopo!
Ma anche questa misura se si riesce a sottrarre il CSP al ferreo controllo dei sindacati concertativi potrebbe ritorcersi contro i piani di soppressione.
La soppressione dei plessi sottodimensionati potrà essere diluita fino al 1999, chissà che da qui ad allora un forte movimento di ribellione non riesca a modificare un quadro normativo tanto degradante e punitivo.
Piero Castello
insegnante elementare - Roma
DECRETO INTERMINISTERIALE 176 DEL 15/3/97
Art.3 comma 1 - I provveditorati agli studi adottano, con effetto dall’anno scolastico 1997-’98, provvedimenti di aggregazione, fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche che si discostino maggiormente dai criteri e parametri previsti dal presente decreto.......
Art.4 comma1 - .....si procede alla soppressione, fusione o aggregazione, di norma, dei circoli didattici funzionanti con meno di 30 classi.........
Art.8 comma1 - Nei piani provinciali i provveditori agli Studi comprendono anche i plessi di scuola elementare o materna e le sedi coordinate o sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, delle quali si debba disporre la soppressione, secondo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate al presente decreto. Tali provvedimenti potranno essere adottati con effetti graduali nell’arco del triennio 1997-1999.
Art. 8 comma 3 - I provvedimenti di cui al punto 1 sono adottati, tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione;
- i plessi di scuola elementare e materna con meno di 10 alunni per classe o sezione;
............
Art.11 comma 1 - I provveditori agli Studi, con propri decreti aventi carattere definitivo, da emanarsi in tempi utili per la definizione degli organici di diritto e l’ effettuazione del movimento del personale, adottano i rispettivi piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica........
Art. 11 comma 2 - Gli stessi Provveditori agli Studi pervengono alla definizione del piano nel rispetto degli obiettivi fissati dal presente decreto e ove possibile, previ accordi di programma, con le amministrazioni provinciali, sentiti gli enti locali interessati e tenuto conto delle proposte degli organi collegiali dei distretti e delle istituzioni scolastiche. Essi acquisiscono, infine, il parere dei consigli scolastici provinciali, purché siano regolarmente e tempestivamente costituiti, con particolare riguardo alla definizione dell’ordine di priorità degli interventi da adottare.
Art.11 comma 3 - Il parere del Consiglio scolastico provinciale è obbligatorio e, limitatamente all’ordine di priorità dei provvedimenti, vincolante, fermo restante il numero dei provvedimenti da adottare in conformità ai criteri e parametri di riferimento contenuti nel presente decreto. Il parere del suddetto Consiglio deve di regola essere reso entro 20 giorni dalla richiesta, ovvero in tempi tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1.
D.I. n.177 del 15/3/97
DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Art.2 (disposizioni relative alla scuola materna)
2.1 Le sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini iscritti; ove sia necessario in relazione agli obiettivi generali di cui all’art.1, comma 1, e non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28 unità per sezione nell’anno scolastico 1997-98.
2.2 Le sezioni che accolgono portatori di handicap sono costituite con 20 bambini.
2.3 Il numero minimo di iscritti a ciascuna sezione resta, comunque, fissato in 15 bambini.
Tale limite è ridotto fino a 10 per le sezioni uniche funzionanti nei comuni di montagna e nelle piccole isole.
Art.3 (disposizioni relative alla scuola elementare)
3.1 Nelle previsioni delle classi da istituire nelle scuole elementari statali i Provveditorati agli Studi dispongono gli accorpamenti di classi parallele dello stesso plesso o di plessi vicini, al fine di costituire, in relazione alle concrete situazioni, classi con un numero di alunni pari a 25, ovvero, per quanto possibile, con numero prossimo a tale limite.
3.2 Le classi che accolgono bambini portatori di handicap sono costituite con 20 alunni. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.
3.3 Il numero minimo di alunni per classe è fissato, di norma, in 15 bambini, riducibile fino a 10 dove le condizioni di funzionamento dei singoli plessi lo rendano necessario, con particolare riguardo alle zone a rischio di devianza minorile, alle comunità montane, alle piccole isole, alle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché alla presenza di alunni con difficoltà di apprendimento. Deroghe ai limiti minimi sopra indicati sono consentite per i plessi e le classi, o pluriclassi, uniche nei comuni di montagna e nelle piccole isole, purché costituite con almeno 6 bambini.
3.4 Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno ai sensi dell’art.1 della legge 24 settembre 1971, n.820, il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni , rimettendo ai consigli di circolo l’indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell’organico provinciale del personale docente.
D.I. n.178 del 15/3/97
DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
Art.5
5.1 Entro il limite dell’organico provinciale prestabilito il Provveditore agli Studi determina l’organico funzionale di ciascun circolo didattico, commisurato alle esigenze di tutti i plessi scolastici compresi nello stesso circolo, in relazione agli elementi di valutazione sotto indicati:
a) numero degli alunni,
b) numero e dimensionamento delle classi,
c) esigenze di sostegno per l’integrazione degli alunni portatori di handicap,
d) durata e articolazione dell’orario settimanale di attività didattica,
e) numero dei plessi e caratteristiche oro-geografiche del relativo ambito territoriale,
f) particolari specificità socio-culturali dell’ambiente in cui operano le singole scuole,
g) diffusione dell’insegnamento della lingua straniera,
h) domanda di scolarizzazione a tempo pieno,
i) iniziative di innovazione e sperimentazione didattica,
l) prevenzione e recupero della dispersione scolastica, supporto alla ricerca educativa e valutazione dei processi formativi.
5.2 L’organico funzionale di circolo comprende una dotazione organica di base che risponde alle esigenze di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, determinate secondo quanto previsto dal successivo comma 3, e una dotazione organica perequativa finalizzata alla piena attuazione degli obiettivi formativi indicati dalla legge 5 giugno 1990, n.148, determinata secondo quanto previsto dal successivo comma 4.
5.3 Per una graduale attuazione di quanto previsto al comma precedente, ai fini della mobilità del personale docente e limitatamente all’anno scolastico 1997-98 la dotazione organica di base è determinata con riferimento a ciascun plesso secondo la normativa vigente, in relazione alle classi previste e in numero tale da non superare, di norma, nei plessi con meno di 75 bambini, la dotazione di un insegnante per ogni gruppo di 10 alunni e frazione pari o superiore a 5.
5.4 La dotazione organica perequativa di circolo risponde alle esigenze inerenti alla organizzazione dell’attività didattica, per la piena realizzazione degli obiettivi formativi assegnati alla scuola elementare, in rapporto alle esigenze specifiche dei singoli contesti operativi. Il Provveditore agli Studi stabilisce la dotazione perequativa di ciascun circolo tenuto conto delle esigenze rappresentate e dei progetti formulati dalle scuole entro i limiti dell’organico provinciale complessivo. Gli organi di circolo competenti deliberano sulle modalità di impiego dei posti di organico complessivamente assegnati, in relazione all’ordine di priorità delle esigenze definito dagli stessi organi.
5.5 Per rispondere alle esigenze di integrazione degli alunni in situazione di handicap (art.5.1 - lett.c) , si provvede assegnando a ciascun circolo una dotazione organica di base, nella misura di un docente per ogni 4 alunni disabili. Alle ulteriori necessità di sostegno a favore dei medesimi alunni, si provvede, a norma dell’art.319, comma 3, del T.U. citato nelle premesse, assicurando la continuità degli interventi secondo le modalità stabilite dalle relative disposizioni ministeriali.
5.6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle scuole elementari degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media.
Riportiamo per immediata chiarezza il comma 3 dell’art.319 del T.U.
3. Nella scuola elementare deroghe al rapporto medio di un docente ogni 4 alunni portatori di handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3
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