ORGANICO FUNZIONALE DI CIRCOLO
Spada di Damocle o risorsa?
Da quest’anno è entrato a pieno regime l’organico funzionale di circolo nelle scuole elementari. Mentre non si vedono i vantaggi che molti dirigenti prospettavano e alcuni colleghi si aspettavano: aumento dei posti per la realizzazione di laboratori, attività, garanzia nel tempo e nelle continuità con pluriennalità almeno triennale, etc., invece sono molto concreti ed operanti i danni ed i rischi. Il primo danno è quello evidentissimo di una mobilità territoriale coatta da un plesso all’altro particolarmente gravosa nei circoli con molti plessi e su più Comuni. Questo danno diventerà maggiore con il crescere continuo delle scuole indotto dai nuovi standard per l’autonomia. L’altro rischio è che in nome dell’Organico Funzionale di Circolo i maestri vengano utilizzati come jolly//tappabuchi, per le mille emergenze della scuola: supplenze, insegnamento della lingua straniera, figure di sistema e varie altre, che servirebbero tutte a rendere incerte le condizioni di lavoro e sottrarre risorse alla didattica. Su questo argomento dobbiamo raccogliere il maggior numero di esperienze e la conoscenza di eventuali contrattazioni provinciali e di scuola. Invitiamo i colleghi a scrivere nella bacheca di questo sito le segnalazioni.
Riportiamo qui di seguito il testo di due Contratti Decentrati Nazionali che hanno per oggetto l’Organico Funzionale. Essi possono costituire un limite forte alla discrezionalità dei Direttori didattici. Soprattutto bisogna far valere il criterio sancito dal comma 5 dell’art. 21 del CCND sulla mobilità che sancisce "tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti".
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE SCOLASTICO
TITOLO I: PERSONALE DOCENTE
Art.21 (Destinatari) – 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale, ai docenti già titolari sui posti della dotazione organica provinciale della scuola elementare, tutti in soprannumero sull’organico di diritto a seguito della soppressione dei posti D.O.P. per effetto dell'entrata in vigore dell’organico funzionale di circolo previsto dall’art. 1, comma 72, della L. 662/96 ed attuato con D.I. n.178 del 15 marzo 1997, a quelli trasferiti per compensazione, nonché a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali possono partecipare alle operazioni di trasferimento e di passaggio contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva.
2. Ai fini di trasferimenti i docenti trasferiti per compensazione e quelli nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede.
3. I presenti docenti, qualora non ottengano nessuno dei movimenti richiesti, saranno assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti e i passaggi con precedenza rispetto agli altri docenti aventi titolo all’ammissione in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti.
4. Per effetto dell’istituzione dell’organico funzionale di circolo, i docenti della scuola elementare assumeranno dal primo settembre 1998 la titolarità sul circolo didattico. Per realizzare tali finalità è necessario operare in due fasi:
1 – la mobilità per il 1998/99 è indirizzata soltanto verso la titolarità su circolo;
2 – ai docenti della scuola elementare, che dopo le operazioni di mobilità risultano ancora titolari su scuola o plesso, sarà attribuita la titolarità sul corrispondente circolo.
A tale principio fanno eccezione, come stabilito al successivo articolo, i docenti titolari su posti speciali, su posti distrettuali per l’istituzione e la formazione dell’età adulta, nonché su posti dell’organico delle scuole e dei plessi ubicati in piccole isole e in comuni di montagna, che non sono sede di circolo; detti docenti mantengono la rispettiva titolarità.
I docenti della scuola elementare titolari nelle scuole e nei plessi aggregati alle scuole medie, attraverso le predette due fasi, acquisiscono la titolarità sull’organico funzionale assegnato alla scuola comprensiva, distintamente per il ruolo scuola materna e per il ruolo scuola elementare.
5. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti, assegna i docenti ai plessi ed alle attività assicurando comunque il rispetto della continuità didattica, valorizzando le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L’assegnazione ai plessi del circolo, anche su richiesta degli interessati, da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, e l’assegnazione ai plessi ed alle attività dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale di circolo, avviene sulla base delle procedure sopra descritte. In caso di concorrenza l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella allegato "D" al presente contratto. Sulle predette operazioni sono attuate le modalità di informazione e di esame previste dall’art. 9 del C.C.N.L.
6. I docenti di scuola elementare, già titolari di organico di sede – posto comune – delle scuole e dei plessi di circolo, con l’acquisizione della titolarità sul circolo didattico, non sono individuati come perdenti posto ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 1998/99.
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO NAZIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE,EDUCATIVO ED A.T.A.
Art. 3 comma 3
B. Scuola elementare – Con la piena attuazione dell’organico funzionale di circolo, realizzato per l’anno scolastico ‘98/99 nella fase della mobilità del personale docente, tutte le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare l’insegnamento curricolare e l’offerta formativa, trovano piena rispondenza nell’organico di diritto, pertanto non si procede all’adeguamento dello stesso. Eventuali risorse aggiuntive potranno derivare dall’applicazione della legge n. 440/97 sull’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa. Nell’eventualità che in ambito provinciale, dopo il movimento, si verifichino esuberi in alcuni circoli, in presenza di carenze di personale docente in altri, per la differenza fra il numero dei posti dell’organico funzionale di circolo – comprensivo dei posti individuati per la lingua straniera – e quello dei titolari, viene demandata alla contrattazione decentrata provinciale la gestione delle operazioni di utilizzazione, secondo i criteri stabiliti dal presente contratto tenendo conto della tabella allegata (si richiama quanto riportato all’art. 40 comma 9 del C.C.D.N. sulla mobilità) e con particolare riguardo all’osservanza dei principi indicati dall’art. 40 della L. 449/97. Il personale docente dell’organico funzionale di circolo viene assegnato ai plessi ed alle attività dal Dirigente Scolastico, il criterio della continuità didattica, richiamato dal comma 5 del predetto art. 21 del C.C.D.N., deve essere inteso in coerenza con la progettazione didattico – organizzativa elaborata dal collegio docenti ed , in particolare, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso del circolo formulata dal singolo docente, non può essere elemento ostativo. Le operazioni di assegnazione dei docenti già titolari del circolo precedono quelle dei docenti che entrino a far parte per la prima volta dell’organico funzionale del circolo stesso. In tutti i casi di concorrenza, in assenza di specifiche ragioni progettuali, le assegnazioni saranno disposte sulla base della graduatoria di circolo formulata tenendo conto della tabella citata al comma 5 dell’art. 21 del C.C.D.N. sulla mobilità.
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