Senato della Repubblica - Disegno di legge
2967
d'iniziativa della senatrice Ersilia SALVATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1997
Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della
personalità dei minori
CAPO I
ISTITUZIONE DELLO PSICOLOGO SCOLASTICO
Art. 1.
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico
al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.
Art. 2.
1. Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.
2. Lo psicologo partecipa, al pari degli altri insegnanti, agli organi collegiali della
scuola ed inparticolare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e d'istituto,
all'assemblea degli insegnanti .
3. Il direttore didattico o il preside possono avvalersi della consulenza e del parere
dellopsicologo.
Art. 3.
1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:
a) informazione rivolta agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico
dell'età evolutiva;
b) rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione della sua
personalità;
c) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno e
assistenza;
d) collaborazione con gli insegnanti di sostegno;
e) consulenza e informazione rivolta agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi
alla fascia d'etàdei loro alunni;
f) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto
genitori-figli.
Art. 4.
1. Lo psicologo accede a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo
studente.
2. Lo psicologo puó convocare i genitori, effettuare visite ed organizzare colloqui con
la famiglia econ ogni altra persona ritenga significativa per lo sviluppo
dell'interessato, anche senza il tramite
della direzione scolastica.
Art. 5.
1. La famiglia puó chiedere l'intervento dello psicologo in ogni momento della vita
scolasticadell'interessato.
Art. 6.
1. Alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, lo psicologo elabora un profilo per ogni
studente.
Tale profilo viene inviato a tutti gli insegnanti della classe e puó contenere anche
suggerimentipsicopedagogici.
Art. 7.
1. Lo psicologo di classe ha diritto di voto nella valutazione degli alunni.
Art. 8.
1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti
indirizzi:
a) psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
b) psicologia clinica;
2. Le Facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con
discipline
necessarie all'attuazione della presente legge.
Art. 9.
1. Il Ministero della pubblica istruzione emana appositi bandi di concorso per il
reclutamento deglipsicologi scolastici.
2. L'attività dello psicologo scolastico si svolge in 35 ore settimanali.
Art. 10.
1. Lo stipendio dello psicologo scolastico, fatte salve le migliori condizioni definite in
sedecontrattuale, è pari a quello dello psicologo presente nelle istituzioni ospedaliere.
CAPO II
TRIENNIO DI SPERIMENTAZIONE
Art. 11.
1. Il Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'anno scolastico 1998-1999,
organizza unasperimentazione scolastica, interessante almeno 10.000 studenti, della durata
di tre anni, destinata
alla istituzione dello psicologo scolastico.
2. Nell'ambito della sperimentazione di cui al comma 1, nella scuola dell'obbligo e nella
scuolasecondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo ogni ottanta alunni.
3. Nella scuola dell'infanzia viene nominato uno psicologo per scuola.
Art. 12.
1. Per la sperimentazione della presente legge viene istituito, presso il Ministero della
pubblicaistruzione, un Comitato scientifico di verifica, cosí composto:
a) cinque psicologi del corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione,
eletti dagliinsegnanti della materia di tutte le università italiane, nel loro seno;
b) tre docenti di pedagogia eletti con le stesse modalità;
c) un sociologo dell'educazione, eletto con le stesse modalità;
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che lo presiede;
e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;
f) un rappresentante dell'Ordine degli psicologi, scelto dall'Ordine stesso.
Art. 13.
1. Compiti del Comitato scientifico di verifica sono:
a) definire i criteri di analisi comparativa sul campo, confrontando le classi in cui è
stato inserito lopsicologo con altre;
b) verificare i risultati della sperimentazione e trarne le conclusioni
tecnico-scientifiche;
c) formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge.
Art. 14.
1. La sperimentazione avverrà in tre regioni italiane, privilegiando quelle che ne
abbiano fattorichiesta e che siano, comunque, una del Nord, una del Centro e la terza del
Mezzogiorno d'Italia.
Art. 15.
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno della sperimentazione, il Ministro presenta al
Parlamentouna relazione sull'applicazione della legge.
Art. 16.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dal termine
dellasperimentazione, un decreto legislativo istitutivo del ruolo dello psicologo
scolastico, secondo i
principi ed i criteri direttivi della presente legge, fatta salva la possibilità di
determinarediversamente da quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, il rapporto
numerico tra psicologo
scolastico e alunni, sulla base delle effettive necessità emerse nel corso della
sperimentazione.
Art. 17.
1. All'onere derivante dal presente disegno di legge, quantificato in 30 miliardi annui
per il triennio1998-2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione della spesa delMinistero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.