QUANDO, SECONDO IL FISCO, LA CONTABILITA' E' INATTENDIBILE




Il Consiglio dei Ministri del 2 Agosto 1996 ha approvato il regolamento previsto dall'art. 3 della Legge 549/95 che stabilisce quando una contabilità ordinaria è da ritenersi inattendibile.
Da tale inattendibilità discende la possibilità da parte degli Uffici tributari di procedere all'emissione di avvisi di accertamento basati sull'applicazione dei parametri presuntivi di reddito.
L'accertamento di questo tipo deve essere sempre preceduto da una verifica conclusa con l'emissione di un verbale di constatazione da cui risultino i motivi sulla base dei quali si ritiene inattendibile la contabilità.
Il Regolamento è composto di tre articoli: il primo relativo alla contabilità degli esercenti attività d'impresa; il secondo per quella degli artisti e professionisti mentre il terzo regolamenta la relazione tecnica presentabile dal contribuente.
L'accertamento di maggior reddito caratterizzato dall'applicazione dei parametri presuntivi non deve essere confuso con il potere degli Uffici di procedere al "normale" accertamento induttivo, basato su altri dati in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

CONTABILITA' ORDINARIA DEGLI IMPRENDITORI

Il Regolamento stabisce casi di "irregolarità" vere e proprie, per inosservanza delle modalità di registrazione delle operazioni contabili, e casi di "contraddizioni", rilevate al momento della verifica, tra le scritture obbligatorie e gli elementi riscontrati sul posto dai verificatori.

Sono considerate gravi irregolarità:
a) la mancanza di specifica distinzione, nei sottoconti o partitari, delle varie voci componenti le "disponibilità liquide".
Diventa quindi obbligatorio, anche se già quasi tutti lo fanno, distinguere analiticamente le registrazioni delle operazioni contabili per ciascuna banca o dipendenza di essa o per ciascun ufficio postale e la distinzione dei valori in cassa: contanti, valori bollati, ecc..
b) la mancanza di distinta annotazione, nei sottoconti o partitari, dei conti che si riferiscono a crediti e debiti, con esclusione dei dipendenti: occorre indicare singolarmente i creditori e i debitori.
Viene poi richiesta l'analitica distinzione, anche "in scritture elementari", dei crediti derivanti da vendite senza obbligo di emissione di fattura (ad esempio con scontrino o ricevuta fiscale) o da vendite con fatture annotate nel registro dei corrispettivi.
c) la mancata annotazione (anche complessiva) di versamenti e/o prelevamenti effettuati dall'imprenditore o dai soci.
d) la mancata annotazione nella nota integrativa o nel libro degli inventari dei criteri adottati per la quantificazione del valore delle rimanenze.


Il Regolamento seleziona poi alcuni casi in cui la contabilità può anche risultare apparentemente regolare ma evidenzia contraddizioni che possono far presumere evasione:
a) quando i valori (compresi i beni strumentali di cui alla successiva lettera b)) rilevati dagli Uffici Tributari a seguito di ispezioni o verifiche, rispetto ai valori indicati in contabilità, hanno uno scostamento superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate. A tal fine, per le rimanenze il controllo deve riguardare beni o categorie di beni il cui valore contabile sia superiore al 25% di quello complessivo risultante dall'inventario riportato nel bilancio dell'ultimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Non si deve tenere conto degli scostamenti riconducibili a errata applicazione di criteri di valutazione ovvero di imputazione temporale, semprechè tali annotazioni risultino comunque dalla contabilità dell'anno d'imposta precedente o successivo e derivino dall'adozione di metodi costanti d'impostazione contabile.
Indipendentemente dal superamento del menzionato limite del 10%, la disposizione non si applica quando lo scostamento è di importo inferiore a cinque milioni e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni (limiti diversi sono previsti per le rimanenze).
b) quando in sede di verifica eseguita dagli Uffici Tributari risulti l'utilizzo di uno o più beni strumentali non annotati in contabilità, semprechè lo scostamento complessivo sia superiore al 10%.
Nel considerare i beni strumentali si devono conteggiare anche i beni che non sono posseduti a titolo di proprietà (affitto, comodato, leasing - attenzione agli immobili in affitto!!), quelli già completamente ammortizzati, e anche quelli di costo unitario inferiore a un milione, mentre non vengono presi in considerazione gli immobili relativi alle imprese individuali.
Per i beni non di proprietà, per i quali non vi l'obbligo di annotazione in contabilità, è previsto che devono risultare da "altra documentazione attendibile".
Per quantificare i valori dei beni strumentali valgono le seguenti regole:
- costo di acquisto per i beni materiali e immateriali ammortizzabili (al lordo degli ammortamenti);
- costo sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in leasing;
- valore di mercato al momento dell'immissione nell'attività per i beni in affitto o in comodato;
- i beni ad uso promiscuo delle ditte individuali si computano al 50%.
Indipendentemente dal superamento del menzionato limite del 10%, la disposizione non si applica quando lo scostamento è di importo inferiore a cinque milioni e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni.
c) quando sono impiegati lavoratori dipendenti non iscritti nei libri paga e matricola o altri addetti che prestano attività occasionale il cui rapporto non risulta dalla contabilità o da altra attendibile documentazione rinvenuta nel luogo in cui sono tenute le scritture contabili, semprechè sia scaduto il primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Anche detta disposizione si applica quando i compensi non contabilizzati (prendendo come riferimento i contratti collettivi nazionali di lavoro) sono superiori al 10% di quelli che invece risultano annotati.
Indipendentemente dal superamento del menzionato limite del 10%, la disposizione non si applica quando l'ammontare complessivo dei compensi non indicati in contabilità è di importo inferiore a cinque milioni e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni.




CONTABILITA' ORDINARIA DEGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Per gli esercenti arti o professioni non sono state previste "irregolarità" ma solo "contraddizioni" peraltro pressochè identiche a quelle degli imprenditori, per cui la loro contabilità è da considerarsi inattendibile quando:
a) i valori rilevati dagli Uffici Tributari a seguito di ispezioni o verifiche (compresi i beni strumentali di cui alla successiva lettera b)), rispetto ai valori indicati in contabilità, hanno uno scostamento superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate.
Non si deve tenere conto degli scostamenti riconducibili a imputazione temporale errata semprechè tali annotazioni risultino comunque dalla contabilità dell'anno d'imposta precedente o successivo e derivino dall'adozione di metodi costanti d'impostazione contabile.
Indipendentemente dal superamento del menzionato limite del 10%, la disposizione non si applica quando lo scostamento è di importo inferiore a cinque milioni e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni.
b) in sede di verifica eseguita dagli Uffici Tributari risulti l'utilizzo di uno o più beni strumentali - esclusi gli immobili - non annotati in contabilità, se lo scostamento complessivo è superiore al 10%.
Nel considerare i beni strumentali si devono conteggiare anche i beni che non sono posseduti a titolo di proprietà (affitto, comodato, leasing), quelli già completamente ammortizzati, e anche quelli di costo unitario inferiore a un milione.
Per i beni non di proprietà, per i quali non vi l'obbligo di annotazione in contabilità, è previsto che devono risultare da "altra documentazione attendibile".
Per quantificare i valori dei beni strumentali valgono le seguenti regole:
- costo di acquisto per i beni materiali e immateriali ammortizzabili (al lordo degli ammortamenti);
- costo sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in leasing; - valore di mercato al momento dell'immissione nell'attività per i beni in affitto o in comodato;
- i beni ad uso promiscuo si computano al 50%.
Indipendentemente dal superamento del menzionato limite del 10%, la disposizione non si applica quando lo scostamento è di importo inferiore a cinque milioni e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni.
c) sono impiegati lavoratori dipendenti non iscritti nei libri paga e matricola o altri addetti che prestano attività occasionale il cui rapporto non risulta dalla contabilità o da altra attendibile documentazione rinvenuta nel luogo in cui sono conservate le scritture contabili.
Anche detta disposizione si applica quando i compensi non contabilizzati (prendendo come riferimento i contratti collettivi nazionali di lavoro) sono superiori al 10% di quelli che invece risultano annotati.
Indipendentemente dal superamento del menzionato limite del 10%, la disposizione non si applica quando l'ammontare complessivo dei compensi non indicati in contabilità è di importo inferiore a cinque milioni e si applica comunque quando è superiore a cinquanta milioni.




DISPOSIZIONI COMUNI

PERIODO D'IMPUTAZIONE
Le contraddizioni riscontrate sono imputabili all'anno 1995 anche se rilevate in periodi d'imposta successivi, salvo che il contribuente dimostri, con elementi certi e precisi, che le stesse sono riferibili a periodi d'imposta diversi.

RELAZIONE TECNICA
Il Regolamento ha introdotto un nuovo strumento a disposizione del contribuente: una relazione predisposta da un tecnico della materia contabile da presentarsi all'Ufficio competente entro trenta giorni dalla notifica del verbale di ispezione.
Tale relazione ha la funzione di documentare che le irregolarità riscontrate, che potrebbero portare all'emissione di un avviso di accertamento basato sull'applicazione dei parametri presuntivi, sono dovute a meri errori formali che nella sostanza non pregiudicano la validità delle scritture contabili.
Il Regolamento precisa inoltre che della "relazione tecnica" l'Ufficio deve tenere conto nel caso si attivi la procedura del concordato.

Agosto 1996


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