Il Regolamento stabisce casi di "irregolarità" vere e proprie, per
inosservanza delle modalità di registrazione delle operazioni
contabili, e casi di "contraddizioni", rilevate al momento della
verifica, tra le scritture obbligatorie e gli elementi riscontrati sul
posto dai verificatori.
Sono considerate gravi irregolarità:
a) la mancanza di specifica distinzione, nei sottoconti o partitari,
delle varie voci componenti le "disponibilità liquide".
Diventa quindi obbligatorio, anche se già quasi tutti lo fanno,
distinguere analiticamente le registrazioni delle operazioni
contabili per ciascuna banca o dipendenza di essa o per ciascun
ufficio postale e la distinzione dei valori in cassa: contanti, valori
bollati, ecc..
b) la mancanza di distinta annotazione, nei sottoconti o partitari,
dei conti che si riferiscono a crediti e debiti, con esclusione dei
dipendenti: occorre indicare singolarmente i creditori e i debitori.
Viene poi richiesta l'analitica distinzione, anche "in scritture
elementari", dei crediti derivanti da vendite senza obbligo di
emissione di fattura (ad esempio con scontrino o ricevuta
fiscale) o da vendite con fatture annotate nel registro dei
corrispettivi.
c) la mancata annotazione (anche complessiva) di versamenti
e/o prelevamenti effettuati dall'imprenditore o dai soci.
d) la mancata annotazione nella nota integrativa o nel libro degli
inventari dei criteri adottati per la quantificazione del valore
delle rimanenze.
Il Regolamento seleziona poi alcuni casi in cui la contabilità può
anche risultare apparentemente regolare ma evidenzia
contraddizioni che possono far presumere evasione:
a) quando i valori (compresi i beni strumentali di cui alla
successiva lettera b)) rilevati dagli Uffici Tributari a seguito di
ispezioni o verifiche, rispetto ai valori indicati in contabilità,
hanno uno scostamento superiore al 10% del valore
complessivo delle voci interessate. A tal fine, per le rimanenze il
controllo deve riguardare beni o categorie di beni il cui valore
contabile sia superiore al 25% di quello complessivo risultante
dall'inventario riportato nel bilancio dell'ultimo periodo d'imposta
per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
Non si deve tenere conto degli scostamenti riconducibili a errata
applicazione di criteri di valutazione ovvero di imputazione
temporale, semprechè tali annotazioni risultino comunque dalla
contabilità dell'anno d'imposta precedente o successivo e
derivino dall'adozione di metodi costanti d'impostazione
contabile.
Indipendentemente dal superamento del menzionato limite del
10%, la disposizione non si applica quando lo scostamento è di
importo inferiore a cinque milioni e si applica comunque quando
è superiore a cinquanta milioni (limiti diversi sono previsti per le
rimanenze).
b) quando in sede di verifica eseguita dagli Uffici Tributari risulti
l'utilizzo di uno o più beni strumentali non annotati in
contabilità, semprechè lo scostamento complessivo sia
superiore al 10%.
Nel considerare i beni strumentali si devono conteggiare anche i
beni che non sono posseduti a titolo di proprietà (affitto,
comodato, leasing - attenzione agli immobili in affitto!!), quelli
già completamente ammortizzati, e anche quelli di costo unitario
inferiore a un milione, mentre non vengono presi in
considerazione gli immobili relativi alle imprese individuali.
Per i beni non di proprietà, per i quali non vi l'obbligo di
annotazione in contabilità, è previsto che devono risultare da
"altra documentazione attendibile".
Per quantificare i valori dei beni strumentali valgono le seguenti
regole:
- costo di acquisto per i beni materiali e immateriali
ammortizzabili (al lordo degli ammortamenti);
- costo sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in leasing;
- valore di mercato al momento dell'immissione nell'attività per i
beni in affitto o in comodato;
- i beni ad uso promiscuo delle ditte individuali si computano al
50%.
Indipendentemente dal superamento del menzionato limite del
10%, la disposizione non si applica quando lo scostamento è di
importo inferiore a cinque milioni e si applica comunque quando
è superiore a cinquanta milioni.
c) quando sono impiegati lavoratori dipendenti non iscritti nei
libri paga e matricola o altri addetti che prestano attività
occasionale il cui rapporto non risulta dalla contabilità o da altra
attendibile documentazione rinvenuta nel luogo in cui sono
tenute le scritture contabili, semprechè sia scaduto il primo
termine utile per il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti.
Anche detta disposizione si applica quando i compensi non
contabilizzati (prendendo come riferimento i contratti collettivi
nazionali di lavoro) sono superiori al 10% di quelli che invece
risultano annotati.
Indipendentemente dal superamento del menzionato limite del
10%, la disposizione non si applica quando l'ammontare
complessivo dei compensi non indicati in contabilità è di importo
inferiore a cinque milioni e si applica comunque quando è
superiore a cinquanta milioni.
RELAZIONE TECNICA
Il Regolamento ha introdotto un nuovo strumento a disposizione
del contribuente: una relazione predisposta da un tecnico della
materia contabile da presentarsi all'Ufficio competente entro
trenta giorni dalla notifica del verbale di ispezione.
Tale relazione ha la funzione di documentare che le irregolarità
riscontrate, che potrebbero portare all'emissione di un avviso di
accertamento basato sull'applicazione dei parametri presuntivi,
sono dovute a meri errori formali che nella sostanza non
pregiudicano la validità delle scritture contabili.
Il Regolamento precisa inoltre che della "relazione tecnica"
l'Ufficio deve tenere conto nel caso si attivi la procedura del
concordato.
Agosto 1996