Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato. GU n. 300 del 28-12-2001- Suppl. Ordinario n.282 testo in vigore dal 1-1-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma
quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, recante norme
sulle concessioni di impianto e di esercizio distazioni di radioamatore;
Visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e
delle telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge
31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ed ha dettato norme sui sistemi di telecomunicazioni
e radiotelevisivo; Visto l'articolo 20, commi 5 e 6, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo; Visto il
regolamento delle radiocomunicazioni, che
integra la costituzione e la convenzione
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT), adottate a Kyoto il 14 ottobre
1994, ratificate con legge 26 gennaio 1999, n. 26; Visto l'articolo
2, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 - legge
di semplificazione 1998; Visti gli articoli
32-bis e 32-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come
introdotti dall'articolo 6 del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio
2000 che ha approvato il piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessita' di
adeguare gli istituti della concessione e
dell'autorizzazione ad uso privato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973 al nuovo regime delle
licenze individuali
e delle autorizzazioni generali introdotto
dall'articolo 20, commi 4 e 5, della citata legge n. 448 del 1998;
Sentito il Consiglio superiore tecnico
delle poste e delle
telecomunicazioni; Udito
il parere dell'Autorita' garante della concorrenza
e del
mercato prot. n. 12809 del
10 febbraio 2000; Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni prot. 6718/00/NA del 21 aprile 2000; Vista
la nota della Commissione europea n. 4735
del 5 dicembre 2000; Udito il parere
del Consiglio di Stato n. 105/2001,
reso nell'adunanza della sezione consultiva
per gli atti normativi del 23 aprile 2001; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre
2001; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con i Ministri per le politiche comunitarie,
degli affari esteri, della difesa, della giustizia,
delle attivita' produttive, dell'interno, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del
presente regolamento si intendono per:
a) "servizio di telecomunicazioni",
un servizio la cui fornitura consiste, in
tutto o in parte,
nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali su reti di telecomunicazioni,
ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo
a prodotti audiovisivi, esclusa la
diffusione circolare dei programmi
radiofonici e televisivi;
b) "servizio di telecomunicazioni
ad uso privato", un servizio di telecomunicazioni svolto
nell'interesse proprio dal titolare o dai contitolari
di una licenza individuale o di
una autorizzazione generale;
c) "licenza
individuale", un provvedimento rilasciato
dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento di una
attivita' di telecomunicazioni ad uso privato;
d) "autorizzazione
generale", un'autorizzazione a svolgere un'attivita'
di telecomunicazioni ad uso privato che si consegue:
1) sulla base
dell'istituto del silenzio-assenso dopo un
predeterminato periodo di tempo
dalla produzione di apposita dichiarazione;
2) contestualmente alla produzione
della dichiarazione da parte del soggetto interessato;
e) "libero uso",
la facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature
terminali di telecomunicazioni senza necessita' di licenza
o di autorizzazione.
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art.
87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214,
reca: "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di
esercizio di stazioni di radioamatori".
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni".
- La legge 31 luglio
1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo".
- Il testo dell'art.
20, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, recante: "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo" e' il seguente: "5. Con regolamento, da emanare
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato
attraverso l'introduzione degli istituti della licenza
individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione.
6. Con decreto
del Ministro delle comunicazioni sono fissati i
contributi inerenti alle attivita'
di telecomunicazioni ad uso privato sulla base
dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore
a quella dovuta per il 1998, aumentata di una
percentuale pari al tasso di inflazione programmato".
- La legge 26 gennaio
1999, n. 26, reca: "Ratifica ed esecuzione degli
atti finali, con allegati adottati dalla Conferenza dei
plenipotenziari dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT), tenutasi
a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994".
- L'art. 2, comma 2,
della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante: "Delegificazione
e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi
- legge di semplificazione 1998", e' il
seguente:
"2. Dopo l'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e' inserito il seguente: "Art.
20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che
prevedono obblighi la cui violazione
costituisce illecito amministrativo e
possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare
detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze
di semplificazione del procedimento; detta eliminazione
comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione
amministrativa;
b) riprodurre i predetti
obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste
dalle norme legislative si applicano alle
violazioni delle corrispondenti norme delegificate,
secondo apposite disposizioni di rinvio contenute
nei regolamenti di semplificazione. ".
- Il testo degli articoli
32-bis e 32-ter del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come introdotti dall'art.
6 del decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, e' il seguente: "Art. 32-bis
(Istituzione del Ministero
e attribuzioni).
- 1. E
istituito il Ministero delle comunicazioni".
2. Al Ministero sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia
di poste, telecomunicazioni,
reti multimediali, informatica,
telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative
applicate al settore delle comunicazioni, ferme restando le
competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Restano ferme le competenze dell'Autorita
per le garanzie nelle comunicazioni".
"Art. 32-ter
(Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge
in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) comunicazioni e
tecnologie dell'informazione: politiche nel settore
delle comunicazioni, adeguamento periodico del
servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale
di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento
internazionale, radiodiffusione sonora e
televisiva e telecomunicazioni,
con particolare riguardo alla concessione del servizio
pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con
il concessionario, alla disciplina del settore
delle telecomunicazioni, al rilascio
delle concessioni, delle autorizzazioni e delle
licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale
nel settore delle telecomunicazioni, alla
vigilanza sulla osservanza delle normative
di settore e sulle
emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di
impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza
sul mercato; servizi postali e bancoposta,
con particolare riferimento alla regolamentazione
del settore, ai contratti di
programma e di servizio con le
Poste italiane, alle concessioni ed
autorizzazioni nel settore dei servizi postali,
alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul
settore e sul rispetto degli obblighi di
servizio universale; produzioni multimediali,
con particolare riferimento alle iniziative volte
alla trasformazione su supporti innovativi e
con tecniche interattive delle produzioni
tradizionali, ferme restando le competenze
dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni; tecnologie dell'informazione,
con particolare riferimento alle funzioni di
normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione
ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca
applicata per le tecnologie innovative nel
settore delle telecomunicazioni e per
l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.".
- Il comma 2
dell'art. 17 della legge n. 400/1998 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti
per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme
generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
- Il testo
dell'art. 20, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante:
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo" e' il seguente: "4.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati
e sono annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione
delle disposizioni predette.
5. Con regolamento,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni
ad uso privato attraverso l'introduzione degli istituti
della licenza individuale, della autorizzazione generale e
della dichiarazione".
Art. 2. - Scopo ed ambito di applicazione
1. Il presente capo:
a) individua i servizi
ed i sistemi di telecomunicazioni ad uso privato da assoggettare
a licenza individuale o ad autorizzazione generale;
indica altresi' le apparecchiature
terminali ed i dispositivi di libero uso;
b) fissa le condizioni
per le licenze individuali e per le autorizzazioni
generali ai fini dell'installazione di impianti
e dell'esercizio di servizi di telecomunicazioni;
c) fissa le
condizioni per l'adeguamento delle concessioni e delle
autorizzazioni ad uso privato gia' rilasciate alle disposizioni di cui
alla lettera b).
Art. 3. - Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali
1. Restano
in vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184, commi
primo, quarto e quinto, e 316 del codice
postale e delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156.
Note all'art. 3:
- Il testo degli
articoli 184, commi primo, quarto e quinto e 316
del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156 recante: "Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente: "Art.
184 (Impianti di telecomunicazioni
delle amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti
al pubblico servizio di trasporto di persone o cose). -
Le amministrazioni dello Stato
possono provvedere, nell'interesse
esclusivo dei propri servizi,
alla costruzione ed all'esercizio
di impianti di telecomunicazioni,
previo consenso dell'amministrazione, alla quale
spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti
alla rete urbana od a quella interurbana, alle
condizioni stabilite nel regolamento.
(Omissis).
Il consenso dell'amministrazione
non e' richiesto per le necessita' di ordine
militare, salvo nei casi di interconnessione
con altre reti. a' necessario, comunque, il coordinamento
tecnico con la stessa amministrazione. La norma di
cui al precedente comma si applica anche agli Organismi
internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonche'
ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in
cui un accordo di Governo abbia previsto
la possibilita' di eseguire ed esercitare
nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni".
"Art. 316 (Stazioni ad uso
delle amministrazioni dello Stato). - Per
l'impianto e l'esercizio di stazioni
radioelettriche da parte delle amministrazioni dello Stato
il consenso di cui all'art. 184
e' subordinato alla accettazione delle caratteristiche
tecniche stabilite per l'impianto e delle modalita' di svolgimento
del traffico.".
Sezione 2
Categorie di attivita' di
telecomunicazioni ad uso privato
Art. 4 - Licenza individuale
1. Una licenza individuale
e' necessaria nel caso di installazione di una o
piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti
di Terra e via satellite richiedenti un'assegnazione di frequenza,
con particolare riferimento a:
a) sistemi:
fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili
aeronautici;
b) sistemi di
radionavigazione e di radiolocalizzazione;
c) sistemi di
ricerca spaziale;
d) sistemi di
esplorazione della Terra;
e) sistemi di
operazioni spaziali;
f) sistemi di
frequenze campioni e segnali orari;
g) sistemi di
ausilio alla meteorologia;
h) sistemi di
radioastronomia.
Art. 5. - Autorizzazione generale
1. Un'autorizzazione generale
e' necessaria nel caso di:
a) installazione o esercizio
di una rete di telecomunicazioni su supporto fisico, ad
onde convogliate e con sistemi ottici,
ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera
a);
b) installazione o
esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo
collettivo:
1) senza protezione da disturbi
tra utenti delle stesse bande e con protezione da
interferenze provocate da stazioni di
altri servizi, compatibilmente con gli statuti
dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale
categoria le stazioni di radioamatore
nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 41,
comma 1;
2) senza alcuna
protezione, mediante dispositivi di debole potenza,
compresi quelli rispondenti
alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03. In particolare
l'autorizzazione e' richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio
di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione
di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione
o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan, ad eccezione
di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera b);
2.3) di installazione
o esercizio di apparecchiature in ausilio
al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla
sicurezza ed al soccorso sulle strade,
alla vigilanza del traffico, ai trasporti a
fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della
caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.4) di installazione
o esercizio di apparecchiature in ausilio
ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie,
comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.5) di
installazione o esercizio di apparecchiature per
collegamenti riguardanti la sicurezza della vita
umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni
e stazioni collocate
presso sedi di
organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di servizio fra
diversi punti di una stessa nave;
2.6) di installazione
o esercizio di apparecchiature in ausilio alle
attivita' sportive ed agonistiche;
2.7) di installazione
o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.8) di installazione
o esercizio di apparecchiature in ausilio
alle attivita' professionali sanitarie ed
alle attivita' direttamente ad esse collegate;
2.9) di installazione
o esercizio di apparecchiature per comunicazioni
a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai
numeri da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda
cittadina
- CB", sempre che per queste ultimme
risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva
e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere
non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto
di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi
o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori.
2. Le bande
di frequenze e le caratteristiche tecniche
delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.
Note all'art. 5:
- La raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03 concerne l'impiego di apparati a corto
raggio, adottata a Tromso nel 1997.
Art. 6. - Libero uso
1. Sono di libero uso le
apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo,
senza alcuna protezione, per collegamenti
a brevissima distanza con apparati a corto
raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT
o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo
183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 156 del 1973;
b) reti locali di tipo radiolan
e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 156 del 1973; sono disciplinate
ai sensi dell'articolo 5 le reti hiperlan
operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli
specifici;
c) sistemi per applicazioni in
campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti
e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi
a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni
a banda stretta e radiomicrofoni
non professionali;
i) ausilii per handicappati;
l) applicazioni medicali di debolissima
potenza;
m) applicazioni audio senza
fili;
n) apriporta;
o) radiogiocattoli;
p) apparati per l'individuazione
di vittime da valanga;
q) apparati non destinati ad impieghi
specifici.
2. Sono altresi' di libero uso:
a) i collegamenti su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati
nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
b) gli
apparati radioelettrici solo riceventi,
anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione
di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati
esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di
frequenze e le caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a
norma dell'articolo 20.
Note all'art. 6:
- Per la raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03 v. nelle note all'art. 5.
- L'art. 183, comma secondo,
del decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156,
recante: "Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni" e' il seguente: "Tuttavia
e' consentito al privato di stabilire, per suo
uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni
per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di
piu' fondi di sua proprieta',
purche' contigui, ovvero nell'ambito dello
stesso edificio per collegare una parte di proprieta'
del privato con altra comune, purche' non connessi
alle reti di telecomunicazione destinate
a pubblico servizio.".
Sezione 3
Procedure
Art. 7. - Procedura di licenza individuale
1. Nel caso
di richiesta di una licenza individuale
di cui all'articolo 4, il soggetto interessato
e' tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni
una domanda, conforme al modello riportato
nell'allegato A1, contenente informazioni riguardanti
il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare
specifici obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per
l'attivita' di vigilanza e controllo ed il
pagamento del contributo annuo per l'impiego delle
frequenze assegnate ai fini dell'esercizio
del collegamento nonche' il rispetto delle
norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute
della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla domanda
di cui all'allegato A1 deve essere acclusa la documentazione
seguente:
a) un progetto tecnico del
collegamento da realizzare, redatto in conformita' alle
normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso
ottimale delle risorse spettrali con particolare
riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima
irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori;
il progetto e' elaborato secondo i modelli
di cui agli allegati A2 ed A3,
sottoscritto da soggetto abilitato. Tale progetto deve contenere
una descrizione tecnica particolareggiata del
sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo,
l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni
radioelettriche, tenendo presente che
per stazione radioelettrica si intende una
stazione costituita da uno o piu' trasmettitori o
ricevitori o da un complesso di trasmettitori
e ricevitori nonche' dagli apparecchi
accessori necessari pe effettuare un servizio di radiocomunicazioni
in un determinato punto;
2) le frequenze,
comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende
gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero
delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato
D per i soggetti per i quali
va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) l'attestato dell'avvenuto
versamento del contributo iniziale a titolo di
rimborso delle spese riguardanti
l'istruttoria amministrativa.
3. Il Ministero
delle comunicazioni, entro dieci giorni
dal ricevimento della domanda,
comunica l'avvio del procedimento istruttorio.
4. Il Ministero delle comunicazioni
rilascia la licenza individuale entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della domanda ovvero, in casi particolari
e sulla base di adeguata motivazione da comunicare all'interessato,
entro centoventi giorni.
5. Se in
corso d'esame la domanda risulta carente rispetto agli elementi
informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati
al presente regolamento, il Ministero delle comunicazioni
richiede, non oltre trenta giorni dal
ricevimento della domanda stessa, le integrazioni
necessarie che l'interessato e' tenuto a fornire entro trenta
giorni dalla richiesta.
6. Il Ministero
delle comunicazioni, nei casi di cui al comma 5, rilascia la licenza
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta ovvero entro centoventi giorni in casi
particolari; qualora la documentazione non sia presentata nei termini,
il Ministero comunica all'interessato l'archiviazione della domanda.
7. Ogni variazione
degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa
documentazione, che si intenda apportare successivamente al rilascio
della licenza individuale, deve essere
comunicata al Ministero il quale, entro
quarantacinque giorni, autorizza la variazione
o comunica all'interessato la necessita' di presentare una nuova
domanda di licenza.
8. L'installazione o l'esercizio
di una stazione radioelettrica non possono avvenire
prima del rilascio della relativa
licenza individuale.
9. Allo scopo
di garantire una gestione efficace della risorsa spettrale,
dalla licenza individuale non discende al titolare alcun diritto
di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
10. Una licenza
individuale non puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e
sotto qualsiasi forma, senza l'assenso del Ministero delle comunicazioni.
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, reca: "Disposizioni attuative della legge
17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni
previste dalla normativa antimafia".
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, reca:
"Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia".
Art. 8. - Procedura di autorizzazione generale
1. Il soggetto che intende
conseguire unautorizzazione generale, e' tenuto ad inviare al Ministero
delle comunicazioni una dichiarazione conforme al modello
riportato nell'allegato B1, nel caso di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), e B2
per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero
1), fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.
2. La
dichiarazione contiene le informazioni
riguardanti l'interessato, le indicazioni circa
le caratteristiche dei sistemi radioelettrici da impiegare,
ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi
quali quello del pagamento del contributo annuo per
l'attivita' di vigilanza e
controllo nonche' quello dell'osservanza
delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di
salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve
essere allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento
nel caso di installazione ed esercizio di una rete di telecomunicazioni
su supporto fisico, ad onde convogliate e su
sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato
D per i soggetti per i
quali va acquisita la documentazione antimafia,
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto
versamento del contributo a titolo di rimborso delle
spese riguardanti l'istruttoria amministrativa e del contributo
per l'attivita' di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal
quale decorre l'autorizzazione generale.
3. Per le stazioni radioelettriche
a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla
scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto,
richiede al Ministero delle comunicazioni la licenza di stazione;
questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
4. Qualora
il Ministero non comunichi all'interessato
un provvedimento negativo entro quattro
settimane dalla data di ricezione della
dichiarazione, di cui al comma 1, l'autorizzazione generale
si intende acquisita sulla
base dell'istituto del silenzio-assenso.
5. Se l'attivita' non puo'
essere avviata, a seguito di intervento del Ministero
delle comunicazioni, l'interessato ha diritto
al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
6. Nei casi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), il soggetto
e' tenuto ad inviare una dichiarazione contenente
le informazioni di cui al modello riportato
nell'allegato C, fermo restando quanto previsto dall'articolo
45. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni
dettate dal comma 2, fatta eccezione per la lettera
a). La produzione della dichiarazione da' titolo ad avviare
contestualmente l'attivita' di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione
stessa.
7. Il titolare dell'autorizzazione
generale e' tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi
1 e 6.
8. Ogni variazione degli elementi
di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione deve essere
comunicata al Ministero il quale, entro trenta giorni,
formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato
la necessita' di presentare una nuova
dichiarazione.
9. La cessione
dell'autorizzazione generale e' comunicata
al Ministero delle comunicazioni,
il quale formula eventuali osservazioni
entro trenta giorni.
Note all'art. 8:
- Per il decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, e il decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, v. nelle note all'art.
7.
Sezione 4
Disposizioni comuni alle attivita'
di telecomunicazioni ad uso privato
Art. 9. - Validita'
1. Le licenze
individuali e le autorizzazioni generali
hanno validita' non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
2. La validita' delle
licenze individuali e' indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero
delle comunicazioni, tenendo anche conto dell'eventuale
richiesta dell'interessato; nel provvedimento
e' stabilito anche il periodo entro il quale deve essere
presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.
3. Per le autorizzazioni
generali l'interessato puo' fissare nella dichiarazione, rispetto
a quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore,
fermo restando che il Ministero delle comunicazioni puo' intervenire
al riguardo in sede di istruttoria della
pratica; il rinnovo deve essere richiesto
con sessanta giorni di anticipo rispetto
alla scadenza.
4. La scadenza della
validita' deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di
validita'.
5. L'interessato puo'
richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze
individuali temporanee: sono tali quelle
con validita' inferiore all'anno; ugualmente
l'interessato puo' fissare una validita'
temporanea, inferiore all'anno, nella
dichiarazione finalizzata al conseguimento
delle autorizzazioni generali. Le licenze e le
autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi.
Art. 10. - Domande e dichiarazioni
1. Le domande
di licenza individuale e le dichiarazioni inerenti alle autorizzazioni
generali possono essere consegnate direttamente all'ufficio
competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso
di ricevimento.
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, la dichiarazione,
di cui al medesimo articolo 8, tiene
luogo della licenza di stazione.
3. Nel caso in cui la domanda
o la dichiarazione di cui al comma 1 sia prodotta da
piu' soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante
abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.
Art. 11. - Requisiti
1. Le licenze
individuali e le autorizzazioni generali, salvo
quanto previsto nelle sezioni 7u' e 8u', possono essere conseguite
da cittadini o da persone giuridiche dell'Unione europea e
dello Spazio economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC), a condizione che, relativamente
all'OMC, siano state ratificate le inerenti disposizioni,
ovvero di Stato con cui siano intervenuti accordi
di reciprocita', fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
2. Non puo' conseguire
il titolo chi abbia riportato condanna per delitti non
colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia
stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche'
durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
Note all'art. 11:
- L'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero" e' il seguente:
"2. Lo
straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia
civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo
unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente
testo unico o le convenzioni internazionali prevedano
la condizione di reciprocita', essa e' accertata
secondo i criteri e le modalita'
previste dal regolamento di attuazione.".
Art. 12. - Obblighi
1. Il titolare di licenza
individuale e di autorizzazione generale e' tenuto, nel corso
di validita' del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse
della collettivita' o per l'adeguamento
all'ordinamento internazionale con
specifico riguardo alla sostituzione
o all'adattamento delle apparecchiature nonche'
al cambio delle frequenze.
2. Il soggetto,
che ha titolo ad esplicare attivita'
di telecomunicazioni ad uso privato,
e' tenuto a rispettare le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, di
salute della popolazione, di protezione ambientale, nonche'
le norme urbanistiche e quelle dettate dai
regolamenti comunali in tema di assetto
territoriale.
3. Ai fini
dell'installazione o dell'esercizio di stazioni
ricetrasmittenti negli aeroporti civili e
nelle aree adiacenti soggette alle relative servitu',
l'interessato e' tenuto ad acquisire preventivamente il
benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile relativamente agli aspetti
di sicurezza aeronautici.
Art. 13. - Sospensione - revoca - decadenza
1. In caso
di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento,
ivi compreso quello del versamento dei
contributi, previa diffida, la licenza individuale e
l'autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca
allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi
ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza
o dall'autorizzazione e' pronunciata quando venga
meno uno dei requisiti previsti
dal presente regolamento.
Art. 14. - Contributi
1. La disciplina
dei contributi inerenti alle licenze individuali ed alle
autorizzazioni generali e' dettata dal decreto del Ministro delle
comunicazioni di cui all'articolo 20, comma
6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Note all'art. 14:
- Per l'art. 20, comma 6, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 15. - Adeguamento
1. In sede
di prima applicazione del presente regolamento,
le concessioni e le autorizzazioni in
atto alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso si convertono automaticamente in licenza
individuale ed in autorizzazioni generali sulla base
delle disposizioni recate dagli articoli 4 e 5.
2. Dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento cessano di avere validita'
le concessioni e le autorizzazioni concernenti l'utilizzo
di apparecchiature terminali e di dispositivi per i quali l'articolo
6 prevede il libero uso.
3. Alla
data di entrata in vigore del presente regolamento
le licenze individuali e le autorizzazioni generali
di cui al comma 1 acquisiscono una validita' di
dieci anni a decorrere dalla data originaria della
concessione o della autorizzazione o da quella
dell'ultimo rinnovo: ai titolari e' consentito
di rinunciare alla licenza o all'autorizzazione entro il 31 dicembre
2001.
Art. 16. - Verifiche e controlli
1. Il titolare di licenza
individuale e di autorizzazione generale e' tenuto a
consentire le verifiche ed i controlli
necessari all'accertamento della regolarita' dello svolgimento
della inerente attivita' di telecomunicazioni.
2. I competenti
uffici del Ministero delle comunicazioni hanno facolta'
di effettuare detti controlli e verifiche presso
le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle
violazioni delle disposizioni recate dal presente regolamento
e' svolto, ferme restando le competenze degli organi
di polizia, dagli uffici periferici
del Ministero delle comunicazioni ai quali compete l'applicazione
delle previste sanzioni amministrative.
Art. 17. - Rinuncia
1. Gli interessati
possono rinunciare alla licenza individuale ed alla autorizzazione
generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente
dalla durata della validita' del titolo.
La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.
Le relative comunicazioni possono
essere consegnate anche direttamente
all'ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.
Art. 18. - Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature
impiegate per le attivita' di cui agli articoli
4, 5 e 6, se non disciplinate
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia
di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza elettrica
e di altri requisiti essenziali nonche' alle specifiche
previste in materia di conformita' tecnica.
Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, reca: "Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni
ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'".
Art. 19. - Frequenze
1. L'utilizzazione
delle frequenze deve conformarsi alla normativa
in vigore nell'ordinamento
italiano.
Art. 20. - Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti
del Ministero delle comunicazioni sono definite:
a) le bande di frequenze
di tipo collettivo la cui utilizzazione e' prevista dagli articoli
5 e 6;
b) le interfacce radio
delle apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
c) le caratteristiche
tecniche e le modalita' di funzionamento delle apparecchiature
indicate negli articoli 5 e 6,
se non disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
d) le integrazioni
necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature
di cui agli articoli 5 e 6.
Note all'art. 20:
- La direttiva 1999/5/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante
le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazione e il reciproco riconoscimento
della loro conformita', e' pubblicata in G.U.C.E.
n. L 091 del 7 aprile 1999.
Art. 21. - Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione
1. E consentito alle reti ed ai
sistemi di telecomunicazione ad uso privato, previo consenso
del Ministero delle comunicazioni, di collegarsi
alle reti pubbliche di telecomunicazioni per motivi
di emergenza e per il conseguimento
delle finalita' proprie della relativa licenza
e delle autorizzazioni generali nonche'
delle finalita' ammesse in caso di esercizio di apparecchiature
in libero uso.
2. E consentita l'interconnessione
fra reti di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica
utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana
ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i
servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra
loro collegati e le attivita' di protezione civile e di difesa
dell'ambiente e del territorio nonche' la
sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni
per l'interconnessione sono valutate dal
Ministero delle comunicazioni al quale
e' presentata apposita domanda dalle parti
interessate corredata dal relativo progetto tecnico.
Art. 22. - Sperimentazione
1. E consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La licenza e l'autorizzazione hanno validita' massima di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore domanda o dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta giorni.
Art. 23. - Servizi via satellite
1. Il rilascio delle
licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali
riguardanti i servizi di rete ed i servizi di comunicazione
via satellite per uso privato sono disciplinati
dal presente regolamento sulla scorta delle
disposizioni dettate dal decreto legislativo 11 febbraio
1997, n. 55, ed in particolare dall'articolo
11, comma 3.
Note all'art. 23:
- L'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo
11 febbraio 1997, n. 55, recante:
"Attuazione della direttiva 94/46/CE che
modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella
parte relativa alle comunicazioni via satellite"
e' il seguente: "3. a' tenuto
a richiedere l'autorizzazione al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni anche il soggetto
che intende gestire per le
sue esigenze, separatamente o congiuntamente, servizi
di rete e servizi di comunicazione via satellite".
Sezione 5
Impianto ed esercizio di stazioni
radioelettriche richiedenti un'assegnazione di frequenze
Art. 24. - Rilascio delle licenze individuali
1. Le licenze individuali sono
rilasciate fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nel rilascio
delle licenze individuali si ha riguardo in via prioritaria
alle esigenze di natura pubblica.
3. Il rilascio
a soggetti privati delle licenze individuali per l'impianto
o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a sussidio
di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti
nel settore del terziario.
Art. 25. - Stazione radioelettrica
1. Ogni stazionione radioelettrica
che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento
di esercizio, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni,
contenente gli elementi riguardanti la relativa licenza individuale
nonche' i dati significativi della stazione stessa.
Art. 26. - Risorsa spettrale
1. Nel caso in cui la risorsa spettrale
assegnata risulti eccessivo rispetto alle esigenze
del soggetto interessato ovvero non sia impiegata,
in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero
delle comunicazioni, previa comunicazione
o diffida, provvede a modificare la licenza
individuale e, se necessario, a revocare la licenza stessa.
Art. 27. - Emittenza privata
1. Per i
collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti
temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile
1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente
le frequenze comprese nelle bande destinate
allo scopo dal piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze.
Note all'art. 27:
- L'art. 1, comma
8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: "Differimento
di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione
e di interruzioni pubblicitarie televisive" e' il seguente:
"8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e'
sostituito dal seguente: "17. Le imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese
di radiodiffusione sonora operanti in ambito
nazionale possono effettuare collegamenti in diretta
sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti
temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri
utilizzatori dello spettro radio, in occasione
di avvenimenti di cronaca,
politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse
imprese, durante la diffusione dei
programmi e sulle stesse frequenze
assegnate, possono trasmettere
dati e informazioni all'utenza. La concessione
costituisce titolo per l'utilizzazione dei
ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonche'
per trasmettere dati e informazioni all'utenza
".
Sezione 6
Servizio radiomobile professionale
autogestito
Art. 28.
O g g e t t o
1. Il servizio radiomobile professionale,
per il quale e' richiesta la licenza individuale, e'
un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra
stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime.
Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi
precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata
di gruppo, di chiamata prioritaria
e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema
analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un sistema
che consente, attraverso una o piu' stazioni
di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. La presente sezione:
a) disciplina il
servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito
in tecnica multiaccesso;
b) individua
gruppi distinti di frequenze
per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici
autogestiti.
4. Il servizio
radiomobile professionale numerico autogestito
utilizza, in prima applicazione, la tecnologia
TETRA (terrestrial trunked radio),
cosi' come definita dall'ETSI
(european telecommunication standard institute).
5. L'impiego di
standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie
frequenze e' disciplinato da apposito regolamento.
Art. 29. - Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di
frequenza in banda VHF elencate nell'allegato E e le coppie
di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato F possono essere utilizzate
per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito
sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso
singolo. I sistemi radiomobili professionali
analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando
anche le frequenze libere in banda VHF e
UHF gia' attribuite al servizio radiomobile professionale non in
tecnica multiaccesso.
2. Il numero
delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema
radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso
autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio
necessarie al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo
le fasce di cui all'allegato G.
3. Rimangono valide
le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima
della data di entrata in vigore
del presente regolamento, fino alla relativa
scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo
31.
Art. 30. - Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito
1. Sono riservate
al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito,
di cui all'articolo 28, le frequenze indicate nell'allegato
H.
2. Ulteriori
coppie di frequenze possono essere riservate
con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma
1 da reperire nelle bande di frequenze previste
per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze
in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC (96)04.
Note all'art. 30:
La decisione CEPT
ERC/DEC/(96)04 del 7 marzo 1996 concerne
le bande di frequenze
da designare per l'introduzione del sistema radiomobile
numerico TETRA.
Art. 31. - Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro tre anni dalla suddetta data.
Sezione 7
Radioamatori
Art. 32. - Definizione
1. L'attivita'
di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio,
svolto, in linguaggio chiaro o con
l'uso di codici internazionalmente ammessi,
esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite,
di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio
tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa
autorizzazione generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun
interesse di natura economica.
2. L'attivita'
di radioamatore puo' essere svolta, al di fuori
della sede dell'impianto, con apparato
portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Art. 33.
P a t e n t e
1. Per conseguire
l'autorizzazione generale per l'impianto
o l'esercizio di stazione di radioamatore
e' necessario che il richiedente sia in
possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B,
di cui all'articolo 34.
2. Per il conseguimento
delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative
prove di esame
Art. 34. - Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione
generale per l'impianto o l'esercizio
di stazione di radioamatore e' di due
tipi: classe A e classe B, corrispondenti, rispettivamente,
alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR
61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare
di autorizzazione generale di classe A e' abilitato all'impiego
di tutte le bande di frequenze attribuite
dal piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al
servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500
Watt.
3. Il titolare di
autorizzazione generale di classe B e' abilitato all'impiego
delle stesse bande di frequenza di
cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali
o superiori a 30 MHz con potenza massima di 10
Watt.
Note all'art. 34:
Le classi
1 e 2 previste dalla raccomandazione
CEPT/TR/61-0l attuata con decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 1º dicembre
1990, recante: "Riconoscimento della
licenza di radioamatore CEPT" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991 sono: la classe
1 che corrisponde alla licenza ordinaria; la classe 2 che corrisponde
alla licenza speciale.
Art. 35. - Requisiti
1. L'impianto
o l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti
a chi:
a) abbia la cittadinanza
di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,
di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo
restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente
in Italia;
b) abbia eta' non inferiore
a sedici anni;
c) sia in possesso della
relativa patente;
d) non abbia riportato
condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due
anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e
di prevenzione finche' durano gli effetti
dei provvedimenti e sempreche'
non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Note all'art. 35:
Per l'art.
2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, recante:
"Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero" v. nelle note all'art. 11.
Art. 36. - Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo
8, commi 1 e 2, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e
data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede
dell'impianto;
c) gli estremi della patente
di operatore;
d) il numero ed i tipi di
apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo gia'
acquisito, come disposto dall'articolo 37, comma 2;
f) il possesso dei requisiti di
cui all'articolo 35.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del
versamento dei contributi dovuti per istruttoria
e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati,
la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita'
civili da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
Art. 37. - Nominativo
1. A ciascuna
stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero delle comunicazioni
un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero
stesso.
2. Il nominativo deve
essere acquisito dall'interessato prima della presentazione
della dichiarazione di cui all'articolo
36, da inoltrare entro trenta giorni
dall'assegnazione del nominativo stesso.
Art. 38. - Attivita' di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati
appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in
possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione,
sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare
in territorio italiano la propria stazione portatile o installata
su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalita' ma nel rispetto
delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), che intendano
soggiornare nei Paesi aderenti
alla CEPT, possono richiedere all'organo
competente del Ministero delle comunicazioni l'attestazione
della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni
dettate con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 1º dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto
o l'esercizio della stazione di radioamatore, in
occasione di soggiorno temporaneo in
Paese estero, e' soggetto all'osservanza
delle disposizioni del
regolamento delle radiocomunicazioni, delle
raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese
visitato.
Note all'art. 38:
- Per il decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1º dicembre 1990, v. nelle note all'art. 34.
Art. 39. - Calamita' - contingenze particolari
1. L'Autorita' competente
puo', in caso di pubblica calamita' o per contingenze
particolari di interesse pubblico,
autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali
collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'articolo 32.
Art. 40. - Assistenza
1. Puo' essere consentita
ai radioamatori di svolgere attivita' di radioassistenza in
occasione di manifestazioni sportive, previa
tempestiva comunicazione al Ministero
delle comunicazioni del nominativo dei radioamatori
partecipanti, della localita', della durata e dell'orario
dell'avvenimento.
Art. 41. - Stazioni ripetitrici
1. Le
associazioni a carattere nazionale dei
radioamatori legalmente costituite possono
conseguire, nel rispetto delle disposizioni
recate dall'articolo 8, commi
1, 2, e 38, l'autorizzazione generale
per l'installazione o l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche
e numeriche;
b) di impianti
automatici di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento
di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso
collettivo.
2. L'installazione
o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale
sono soggetti a comunicazione; la stazione deve
essere identificata dal nominativo di cui
all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore
seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 42. - Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole
persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto o
l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere conseguita da:
a) universita';
b) scuole ed istituti
di istruzione di ogni ordine e grado, statali
e legalmente riconosciuti, ad eccezione
delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve
essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della
scuola o dell'istituto;
c) scuole e
corsi d'istruzione militare per i
quali la
dichiarazione viene presentata
dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle
associazioni nazionali dei radioamatori
legalmente costituite;
e) enti pubblici
territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve,
nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente
indicati nella dichiarazione, di eta' non inferiore ad anni 18, muniti
di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 35
per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa
all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.
Art. 43. - Ascolto
1. E libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
Sezione 8
Art. 44. - Banda cittadina-CB
1. Le comunicazioni
in "banda cittadina", previa la dichiarazione di cui all'articolo
8, comma 6, sono consentite ai cittadini di eta' non inferiore ai
14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo ovvero dei Paesi con i quali
siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonche' ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e'
consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia
riportato condanna per delitti non
colposi a pena restrittiva superiore a
due anni ovvero sia stato sottoposto
a misure di
sicurezza e
di prevenzione, finche' durano gli
effetti dei provvedimenti e sempreche'
non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
3. La dichiarazione riguarda:
a) cognome, nome, luogo e
data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione della sede
dell'impianto;
c) il numero ed i
tipi di apparati che si intendono utilizzare, fissi, mobili e portatili;
d) l'assenza di condizioni ostative
di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione
del versamento dei contributi dovuti
per l'istruttoria e per verifiche e controlli;
b) per i minorenni non emancipati,
la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita'
civili da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
5. In caso di
calamita' coloro che effettuano comunicazioni in "banda
cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta
delle autorita' competenti.
Note all'art. 44:
- Per l'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recante:
"Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero" v. nelle note all'art. 11.
Capo II
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 45 - Estensione
1. Ai sensi dell'articolo
20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, le disposizioni
degli articoli 217, 218, 240, 398, 399, 401, 402, 403,
404 e 405 del codice postale
e delle telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono estese alle corrispondenti
fattispecie disciplinate dal presente regolamento per le quali
e' richiesta la licenza individuale o
l'autorizzazione generale.
Note all'art. 45:
- L'art. 20-bis della
legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione
amministrativa" e' il seguente: "20-bis. - 1. I regolamenti
di delegificazione possono disciplinare anche
i procedimenti amministrativi che prevedono
obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo
e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare o modificare
detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze
di semplificazione del procedimento; detta eliminazione
comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione
amministrativa;
b) riprodurre i predetti
obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste
dalle norme legislative si applicano alle
violazioni delle corrispondenti norme delegificate,
secondo apposite disposizioni di rinvio contenute
nei regolamenti di semplificazione".
- Il testo degli articoli 217,
218, 240, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405
del decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni"
e' il seguente: "Art. 217 (Traffico ammesso
- Trasgressioni - Sanzioni). - Il titolare
di concessione ad uso privato puo' utilizzare i mezzi di telecomunicazioni
cui si riferisce la concessione stessa, soltanto
per trasmissioni riguardanti attivita' di pertinenza propria,
con divieto di effettuare traffico per conto terzi. Nei casi
di calamita' naturali od in analoghe situazioni
di pubblica emergenza, a seguito delle quali
risultino interrotte le normali comunicazioni telegrafiche
o telefoniche, l'amministrazione
puo' affidare, per la durata dell'emergenza, ai concessionari
di telecomunicazioni ad uso privato,
lo svolgimento di traffico di
servizio dell'amministrazione stessa,
o comunque inerente alle operazioni di
soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla
ricerca di persone e di cose.
Le norme particolari per lo svolgimento
dei servizi, di cui al comma precedente,
saranno emanate con decreto del Ministro per le
poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
"Art. 218 (Violazione
degli obblighi). - Salvo che il fatto costituisca
reato punibile con pena piu' grave, chiunque
stabilisce od esercita
impianti di telecomunicazioni per finalita'
o con modalita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione,
e' punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire
400.000.
I contravventori che,
per effetto della infrazione commessa, si
sono sottratti al pagamento di un maggior canone,
sono tenuti a corrispondere una somma pari
al doppio del corrispettivo a cui si
sono sottratti; tale somma non potra' essere inferiore a L.
20.000. Per ogni altra violazione
di obblighi della concessione, l'amministrazione
puo' imporre il pagamento di una penale
nella misura prevista dal regolamento
o nell'atto di concessione. a' fatta salva, in
ogni caso, la facolta' della amministrazione
di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare
la decadenza della concessione".
"Art.
240 (Turbative ai
servizi di telecomunicazioni).
- Fermo restando quanto
previsto dall'art. 23 del presente decreto,
e' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle
telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.
Nei confronti dei trasgressori
provvedono direttamente, in via amministrativa,
i direttori dei circoli delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche, ed i capi degli ispettorati
di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici,
competenti per territorio".
"Art. 398 (Prevenzione
ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni). - a' vietato costruire
od importare nel territorio nazionale, a scopo di
commercio, usare od esercitare, a qualsiasi
titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici
o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti
alle norme stabilite per la
prevenzione e per la eliminazione dei
disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme,
che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento
della rispondenza, si provvede con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in conformita' alle direttive delle
Comunita' europee. L'immissione in commercio e l'importazione
a scopo di commercio dei materiali indicati
nel primo comma sono subordinate
al rilascio di una certificazione, di
un contrassegno, di una attestazione di rispondenza
ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza
nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
Con decreto
del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato,
e' effettuata la designazione degli organismi o dei
soggetti che rilasciano i contrassegni
o gli attestati di rispondenza previsti dal
precedente comma".
"Art. 399 (Sanzioni).
- Chiunque contravvenga alle disposizioni di
cui al precedente art. 398 e' punito con sanzione amministrativa
da lire 15.000 a lire 300.000.
Qualora il contravventore appartenga
alla categoria dei costruttori o degli importatori
di apparati o impianti elettrici o
radioelettrici, si applica la
sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000,
oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature
non conformi alla certificazione di rispondenza
di cui al precedente art. 398".
"Art. 401 (Esecuzione
di impianti radioelettrici non autorizzati). - Chiunque esegua
impianti radioelettrici per conto di chi
non sia munito di concessione quando questa sia richiesta
ai sensi del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa
da lire 40.000 a lire 400.000". "Art. 402 (Costruzione,
uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili).
- Le norme di cui ai precedenti articoli
398, 399 e 400 si applicano anche nel caso di costruzione,
uso ed esercizio di apparati, impianti ed apparecchi
radioelettrici che producano, o siano
predisposti per produrre, emissioni su frequenze
o con potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui
sono destinati, dai regolamenti
internazionali e dalle disposizioni
nazionali o dagli atti di concessione".
"Art. 403
(Detenzione abusiva di
apparecchi radiotrasmittenti). - Chiunque
detenga apparecchi radiotrasmittenti
senza averne fatta preventiva denuncia all'autorita'
locale di pubblica
sicurezza e all'amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000.
L'obbligo della denuncia
non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi
del presente decreto".
"Art. 404 (Uso
di nominativi falsi o alterati. - Sanzioni).
- Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi
nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi
non dichiarati, e' punito con la
sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000
se il fatto non costituisca reato piu' grave.
Alla stessa pena
e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni
radioelettriche una potenza superiore a quella
autorizzata dalla licenza od
ometta la tenuta e l'aggiornamento del
registro di stazione".
"Art. 405 (Impianti
od apparecchi radiotelegrafici installati nelle
navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme -
Sanzioni). - Le sanzioni previste dai precedenti articoli
403 e 404 si applicano anche se i fatti siano
commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
Indipendentemente dall'azione penale,
l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
puo' provvedere direttamente, a spese del
contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo
ed al sequestro degli apparecchi".
- L'art. 5, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252, concernente: "Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi
al rilascio delle comunicazioni
e delle informazioni antimafia" e' il
seguente: "1. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, i contratti e
subcontratti relativi a lavori o forniture
dichiarati urgenti ed i provvedimenti di
rinnovo conseguenti a provvedimenti gia' disposti,
sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione
di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti
che nei propri confronti non sussistono le
cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575. La sottoscrizione della dichiarazione deve
essere autenticata con le modalita' dell'art.
20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
- L'art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, recante:
"Disposizioni contro la mafia" e' il seguente: "Art.
10. - 1. Le persone alle quali
sia stata applicata con provvedimento
definitivo una misura di prevenzione non possono
ottenere:
a) licenze o
autorizzazioni di polizia e
di commercio;
b) concessioni di acque
pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni
di beni demaniali allorche' siano richieste
per l'esercizio di
attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione,
nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica
amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli
albi di appaltatori o di fornitori
di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione
e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri
della camera di commercio per l'esercizio
del commercio all'ingrosso e nei registri
di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni
o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio, o abilitativo per
lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti
o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici
o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali.
2. Il provvedimento
definitivo di applicazione della misura di prevenzione
determina la decadenza di diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni
ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto
di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di
fornitura di opere, beni o
servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e relativi subcontratti,
compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo
e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni
e le concessioni sono ritirate
e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso
del procedimento di prevenzione, il tribunale,
se sussistono motivi di particolare gravita', puo'
disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e
2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti
di cui ai medesimi commi, Il provvedimento del tribunale
puo' essere in qualunque momento revocato
dal giudice procedente e perde efficacia
se non e' confermato con il decreto che applica la misura
di prevenzione.
4. Il tribunale
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva
con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche'
nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione
sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte
e indirizzi. In tal caso i divieti
sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze
ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di
quelle relative alle armi, munizioni
ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma
1 le decadenze e i divieti previsti dal presente
articolo possono essere esclusi dal giudice
nel caso in cui per effetto degli stessi
verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento
all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti
di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti
a provvedimenti gia' disposti, ovvero
di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze,
le autorizzazioni, le concessioni,
le erogazioni, le abilitazioni
e le iscrizioni indicate nel comma 1
non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione
dei contratti o subcontratti indicati nel
comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone
nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione
senza che sia data preventiva comunicazione al
giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone
i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma
del comma 3.
A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi
fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un
periodo non superiore a venti giorni dalla data in
cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei
commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti
delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche'
non definitiva, confermata in grado di appello,
per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura
penale.".
- Per il decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, v. nelle note all'art. 7.
Art. 46. - Abrogazione
1. Sono abrogati
gli articoli 189, 192, 215, 337 e 409 del codice postale
e delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156.
2. La
restituzione della cauzione, dopo l'accertamento
della regolarita' dei pagamenti, e'
effettuata dal Ministero delle comunicazioni
entro un anno dalla data di entrata
in vigore del
presente regolamento.
Art. 47. - Entrata in vigore
1. Il presente
regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002, salvo
per cio' che concerne il servizio radiomobile professionale
numerico TETRA autogestito o per quanto diversamente
previsto dal presente regolamento. Il presente regolamento,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. a' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre
2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gasparri, Ministro delle comunicazioni Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Ruggiero, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Castelli, Ministro della giustizia Marzano, Ministro delle attivita' produttive Scajola, Ministro dell'interno Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 12 dicembre 2001
Ufficio di controllo
sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n.
7 Comunicazioni, foglio n. 209