Consorzio di bonifica Tevere ed Agro Romano

Atto di citazione

In relazione all’articolo Non pagate quella tassa! di Andrea Bozzi, sono giunte in redazione numerose telefonate di lettori che ci chiedevano informazioni su come comportarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, relativamente agli importi già versati per l’anno 1997 e 1998.
Abbiamo pertanto contattato l’Ufficio Pubbliche Relazioni della Confedilizia che ci ha gentilmente inviato il modulo di presentazione del ricorso presso il Giudice di Pace competente (quello di Ostia, coordinato dal dott. Vittorio Postiglione - Via Claudio 3 - l’ufficio è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00).
L'U.P.R. della Confedilizia (via Montezebio 30 - Tel. 32.19.693) è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Così come la redazione di Zeus per chi volesse ottenere il file contenente il ricorso che pubblichiamo:

(Modulo per importi non superiori a L. 1.000.000)
GIUDICE DI PACE DI
OSTIA
ATTO DI CITAZIONE

Il sig ....................(1), nato a .........(2), in data ..... (3) e residente in ..............(4) premesso: 1 che l’attore è proprietario dell’immobile ..............(5);
2 che per tale immobile è stata emessa cartella di iscrizione a ruolo a favore del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano;
3 che, come risulta dalla documentazione che si produce, per tale causale l’attore ha pagato la seguente somma .............(6);
4 che, con sent. 8960/1996 di cui ha dato notizia la Confedilizia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che, perché la pretesa contributiva di un Consorzio di Bonifica sia legittima, “non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia... strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione”, ovverosia che è necessario che si tratti di un “beneficio diretto e specifico”, implicante “un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica”, talché “il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio... perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta” e “non rileva il beneficio complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità dell’aria”;
5 che, alla luce dei principi suesposti, in relazione all’immobile di proprietà dell’attore non paiono proprio sussistere le condizioni che la Corte ha individuato quali necessari presupposti dell’obbligo della contribuzione;
6 che, comunque, l’onere della prova dell’esistenza a favore dell’immobile in questione del richiesto beneficio diretto e specifico derivante dalla bonifica grava sul Consorzio, dato che, come ha rilevato la Corte di Cassazione, “sebbene l’iniziativa dell’azione in giudizio provenga dal soggetto debitore, contro il quale l’ente pubblico fa valere una pretesa esecutoria (ruolo di contribuzione), è evidente, da un canto, che di fronte all’A.G.O. non esiste alcuna presunzione di legittimità dell’atto amministrativo d’imposizione, e, dall’altro, che l’onere dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull’ente creditore” (Cass. S.U. 8960/1996);
7 che, quand’anche nel presente caso fosse ravvisabile il suddetto beneficio, andrebbe in ogni caso accertato altresì se le opere consortili rientrino tra quelle di competenza del Consorzio, ai sensi del R.D. 215/1933 sulla bonifica integrale;
8 che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, dato che si contesta la radicale carenza del potere di imposizione, a nulla rilevando l’eventuale avvenuta emanazione di atti amministrativi da parte del Consorzio, che dovranno essere disapplicati, ai sensi degli artt. 4 e 5 L. 2248/1865, all. E (cfr. Cass. S.U. 4542/1986); che, ancora una volta secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la presente controversia non è devoluta alla competenza del Tribunale dato che “le cause in materia di imposte e tasse che, a norma dell’art.9, comma 2, c.p.c., sono devolute alla competenza del Tribunale, sono quelle che insorgono tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente e nelle quali il rapporto tributario venga dedotto come oggetto specifico della pretesa; da esse, pertanto, esula quella concernente l’obbligazione di pagamento di contributi consortili in favore del Consorzio di Bonifica” (Cass. 1118/1985);
tutto ciò premesso, il sottoscritto

CITA

il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via del Viminale 43 - 00183 Roma, a comparire avanti all’intestato Giudice di Pace all’udienza del (8), ore di rito, invitando lo stesso a costituirsi in giudizio nei modi e termini di cui all’art. 319 c.p.c. e con avvertimento che, in difetto, si procederà nei suoi confronti in contumacia, con le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia il Giudice di Pace ill.mo, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o conclusione, e, in particolare, disapplicato ogni contrario atto amministrativo, accertare che l’immobile dell’attore non è soggetto a contribuzione a favore del Consorzio convenuto in quanto da nessuna opera consortile tale immobile trae un beneficio diretto e specifico e, per l’effetto, dichiarare che l’attore non era e non è tenuto a versare somma alcuna a titolo di contributo consortilr al medesimo Consorzio, condannandolo a restituire all’attore la somma da questi versata, di L. .........(9), oltre interessi legali dal dì della domanda all’effettivo saldo.
Si produce quanto indicato in premessa. Con vittoria di spese di giudizio”.
..........................(10)

(a cura dell'Ufficio Legale della Confedilizia)