Occorre abolire l'ex CBOM
di Stefano Lesti


Ecco, in esclusiva per Zeus, i riferimenti di legge che evidenziano presupposti e principi che sanciscono l‘iniquità di un contributo che appare arbitrario e illegittimo.
Dopo l’ultima gabella imposta ai residenti, emerge con sdegno la protesta dei cittadini e dei politici del territorio in merito all’iniqua tassa dovuta all’ex Consorzio di Bonifica Ostia e Maccarese (ora Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano), organo obsoleto ed inutile che aggrava i costi vivi delle nostre abitazioni.
L’arbitrarietà dell’imposizione dei contributi di bonifica sui nuclei abitativi di tutto il litorale romano è evidenziato dai seguenti elementi:
1) La normativa, (ed in particolare il R.D. 215/33), assegna alla bonifica integrale fi-       nalità essenzialmente agricole.
   L’Art. 4 del Decreto, afferma che il piano generale di bonifica “contiene il progetto    di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della    conseguente trasformazione dell’agricoltura”.
   L’Art. 54 prevede altresì che i consorzi di bonifica provvedano all’esecuzione e/o al-    la manutenzione e all’esecizio delle opere di bonifica.
   La Corte di Cassazione ha affermato che i consorzi “svolgono attività avente fine    di lucro nel campo imprenditoriale della produzione agricola”.
   Analoghi concetti sono affermati in dottrina (Jandolo, Santini, Lega, ecc.).
   La Legge regionale del Lazio, n.4/84, recepisce queste finalità agricole della boni-    fica integrale in ossequio all’Art. 117 della Costituzione.
   Detta legge, disciplina, infatti, la bonifica ed i relativi consorzi “per perseguire la     salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio in relazione agli       obiettivi regionali di sviluppo agricolo”.
   Non dovrebbero rientrare, quindi, tra le finalità dei consorzi di bonifica, i lavori           idraulici infrastrutturali, spesso affidati a tali consorzi, da regioni e comuni, per de-     cine di miliardi (senza indizione di alcuna gara d’appalto), anche perché la legge       sulle opere idrauliche (R.D. 523/1904), prevede che queste opere siano di compe-     tenza dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei privati.
2) Gli Artt. 10 e 11 del R.D. n. 215/33 chiariscono che devono contribuire alle spese     delle opere di bonifica, gli immobili che ne traggono beneficio.
  Tale beneficio non è definito dalla legge, ma è stato ormai sufficentemente circo-       scritto dalla giurisprudenza.
   La sentenza più eloquente, è quella della Corte di Appello di Ancona (n. 14 del       4/2/89), secondo cui sono tenuti al pagamento dei contibuti non solo i terreni, ma     anche gli edifici, purché abbiano “una destinazione funzionale alla coltivazione     dei terreni” e alla loro “valorizzazione colturale”.
   Il consorzio di bonifica soccombente non ha impugnato questa sentenza in Cas-      sazione, forse perché era sicuro di perdere il ricorso o, forse, per non dare modo     alla Suprema Corte di confermare il principio suddetto...
   Esiste però una giurisprudenza marginale, anche a livello di Cassazione, secondo     cui devono pagare i contributi anche gli immobili che traggono dalla bonifica van-    taggi di natura non agricola; ma gli immobili considerati in queste poche sentenze,     consistevano in installazioni tecnologiche sui terreni di bonifica (es. elettrodotti,         metanodotti ecc.), cioè, avevano sempre un carattere imprenditoriale.
    Appare quindi evidente che tale giurisprudenza non si può applicare agli apparta-     menti abitativi, che siano collocati in quartieri dotati di loro opere di urbanizzazione     distinte dalle opere di bonifica.
3) Gli argomenti addotti dai vari consorzi di bonifica, anche in sede di giudizio, e a         sostegno dell’imposizione sugli appartamenti, risultano privi di fondamento giuridi-     dico e sono superati dalla giurisprudenza.
    Secondo i consorzi, devono invece pagare anche gli appartamenti poiché la legge     parla di immobili e non di terreni.
  Secondo gli stessi organi, è l’Art. 59 del R.D. n. 215/33 che consente loro di riscuo-    tere i contributi comunque, e per i loro “fini istituzionali”, che riguarderebbero le     spese generali, ben distinte dalle spese sostenute per le opere di bonifica, quindi,     addossandoli anche agli immobili che non traggono benefici da tali opere.
   Questa tesi è stata puntualmente rigettata dalla Corte di Cassazione (sentenza         877 del 1984), che ha affermato che i contributi si calcolano sulla spesa globale del    consorzio - senza “staccarne” le spese generali, che i cosiddetti “fini istituziona-   li” dei consorzi sono attinenti alle opere di bonifica (Art. 54) e che in ogni caso, si     pagano i contributi solo se si traggono benefici dalle opere di bonifica.
4) Il piano di classifica della contribuenza del CBOM, non si adegua ai principi sta-     biliti dalla giurisprudenza e dalla dottrina, secondo cui il beneficio procurato ai sin-     goli immobili deve avere un carattere specifico, in base alla “particolare qualità”        dell’immobile stesso; il piano, infatti, addossa i contributi indistintamente a tutti gli     immobili di certe ampie zone, considerate presuntivamente e arbitrariamente “omo-   genee” ai fini dei benefici.
   Il piano ripartisce, inoltre, fra gli immobili extra agricoli, l’intera spesa globale del        preventivo, e comprende varie voci puramente agricole o infrastrutturali, alleviando     tali immobili soltanto dei canoni per acqua potabile.
   Quindi, per esempio, gli appartamenti del nostro territorio, sono oberati di tutte le      spese di irrigazione (manutenzione dei capitali, mano d’opera, sorveglianza), con      un'unica detrazione concernente l’energia elettrica.
5) I provvedimenti ministeriali che dovrebbero aver approvato (ma non si evince             quando..) il piano di classifica ed il perimetro della contribuenza non sono mai sta-    ti resi noti dal consorzio, né dal Ministero dell’Agricoltura, né dalla Regione Lazio.
   Le richieste inoltrate in merito, infatti, sono state sempre eluse. Inoltre, la Regione     Lazio (e prima di essa la Prefettura) non esercitano sui ruoli dei contribuenti e sui     bilanci dei consorzi il controllo di legittimità che dovrebbero esercitare in base all'       Art. 63 del R.D. 215/33 (non modificato dalla legge regionale 4/84).
6) Infine, una delibera del Consiglio Regionale (n.1112 del 31/1/90), ha modificato gli     attuali comprensori dei consorzi di bonifica, estendendoli quasi a tutta la regione,     ed includendovi enormi aree prive di opere di bonifica integrale, e, quindi, non as-     soggettabili alle norme vigenti di legge, imponendo, di conseguenza, contributi a       milioni di nuovi cittadini, i quali non traggono assolutamente vantaggio da opere di     bonifica (inesistenti in molte aree).
    Il Consiglio di Stato ha già deferito alla Corte Costituzionale analoghi provvedi-         menti della Regione Emilia Romagna, per violazione dell’ Art. 117 della Costituzio-     ne, in quanto una tale estenzione dei comprensori è difforme dai principi generali     della legge nazionale e viola anche il principio della libertà di associazione dei cit-     tadini, (che divengono consorziati “coatti”) di cui all’Art. 18 della Costituzione.
   Su questa delibera incostituzionale della regione, si basano i nuovi piani di classifi-   cazione nella contribuenza redatti dai consorzi, attualmente all’esame dello stesso     organo istituzionale.
  Tali nuovi piani perpetuano le illegalità di quelli vecchi ed in più aggiungono un         grave onere ai consorziati per lavori infrastrutturali, che, come si è detto non posso-   no essere di competenza dei consorzi di bonifica, neanche forzando l’interpretazio-   ne degli ambigui articoli dello statuto dei consorzi, approvato a suo tempo dal Con-   siglio Regionale.

Quindi, emerge da tutto questo che ci troviamo di fronte ad una operazione di vero e proprio vessazione della cittadinanza, per finalità politico-finanziarie, che sembrano tendere essenzialmente al mantenimento di vecchi e nuovi privilegi di un ente obsoleto, totalmente inutile per i cittadini, e, per giunta costoso.

Consorzio Bonifica Tevere
Somm. Ott. '97 - N° 12

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