ELEMENTI DI RIFORMA DELLO STATO

TRA OPPORTUNITÀ E RISCHI

Evoluzione delle politiche sociali nel corso

dell'ultimo anno. Problemi e prospettive

 

Fare il punto della situazione, oggi, significa riflettere sui motivi

dello scontento della gente che non sono diminuiti, sui nodi della

spesa pubblica che sono rimasti invariati, sui "poteri forti" e sui

"poteri deboli". I primi, pur accusando qualche colpo, restano saldamente

alla guida della società italiana e ne orientano le scelte.

In sei anni - dal 1991 al 1996 - come è stato rilevato recentemente dalla

Corte dei Conti, le imposte comunali sono aumentate mediamente del 124%

e la rabbia popolare non è esplosa solo perché il cittadino riesce a misurare

i servizi che riceve in cambio degli oneri maggiori (cosa che non avviene

per lo Stato che - comunque - non ha ridotto la pressione fiscale propria!)

Purtroppo il debito pubblico pregresso è il vero freno ad un cambiamento

totale del paese. Inoltre si stanno preparando altri meccanismi di spesa

possibile per l’ente locale:

- il disegno di legge Delega per la Riforma della L. 502/92 che - rileggendo

l’aziendalizzazione in sanità – dovrebbe ridare fiato anche alle capacità

di intervento dei comuni in tale ambito, afferma (art.2 punto I) che i

comuni possono "conferire risorse proprie" per garantire livelli di assistenza

superiori a quelli essenziali garantiti dal Fondo Sanitario nazionale...

(livelli "superiori" o strutture da non chiudere?);

- il processo avviato di "autonomia delle singole istituzioni scolastiche"

(art.21 della L. 59/97 "Bassanini uno") rende ogni scuola un’azienda, con

bilanci a cui lo stato farà confluire i fondi per il pagamento del personale

e per il funzionamento in modo da garantire un livello essenziale di

prestazioni. Se i Consigli di istituto o di Circolo vorranno fare qualcosa

oltre i livelli essenziali, dovranno reperire risorse aggiuntive a livello

locale, partendo proprio dalle disponibilità dei comuni...;

- la legge Bassanini Ter (L. 191 del 16.6.1998) all’art.1 comma 10 delega

il governo ad una addizionale comunale sull’Irpef da versarsi entro il 31

dicembre di ogni anno... Dal dibattito attuale sulla legge finanziaria, pare un

elemento congelato, ma resta all’orizzonte come processo da realizzare...;

- il disegno di legge dell’on. Signorino del 23.9.1997 ed il disegno di

legge del ministro Turco del 28.5.1998, nel trattare della legge quadro

sulle politiche per la persona, valorizzano il ruolo dei comuni - singoli o

associati - perché è in tale ambito che si raggiungono funzionalità, razionalità

ed economicità degli interventi, ma anche perché cosi si promuovono

le ulteriori risorse della comunità locale attraverso forme innovative

di collaborazione (vedi il D. Lgs. 460/97 che promuovendo una norma

favorevole agli enti non commerciali ed alle Onlus porta tali organizzazioni

nell’ambito dell’area dei servizi pubblici come soggetti privilegiati

per la gestione di quei servizi che le istituzioni non realizzeranno più...);

A ciò si aggiunge un riferimento indistinto e continuo alle forze del

volontariato che si vorrebbero più capaci di assumere ruoli gestionali, occupare

spazi di produzione di servizi, magari senza oneri per le istituzioni...

Dunque la tendenza è chiaramente quella di caricare sulla comunità

locale, e sull’istituzione che tale comunità rappresenta, onori ed oneri della

nuova stagione dei servizi alla persona.

Le norme Bassanini: tre, con successivi

decreti delegati e regolamenti

Con la legge n.59 del 15 marzo 1997 detta "Bassanini" e poi con la L.

n.127 del 15.5.1997 e la legge 191 del 16.6.1998 ( rispettivamente Bassanini

"bis" e "ter") prendono corpo una serie di norme - ampliate poi dai decreti

legislativi e dai regolamenti di attuazione, alcuni in fase di emanazione - tese

a riformare profondamente le strutture della pubblica amministrazione attraverso

un diffuso decentramento di funzioni e competenze amministrative

dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali.

Si tratta di un "corpus" di provvedimenti legislativi di fondamentale importanza

perché - a Costituzione invariata per le note vicende - introducono

di fatto un forte decentramento amministrativo, la cessione di competenze

secondo il principio di sussidiarietà che vede applicato al sistema italiano il

contenuto dell’art. 3B par. 2 del Trattato di Maastricht, avviando una sorta di

federalismo su base amministrativa che sarà tutto da verificare nel tempo.

Sul principio di sussidiarietà è aperto un forte dibattito perché la normativa

Bassanini pone il comune come centro del sistema dei servizi lasciando

le funzioni residuali progressivamente agli altri enti (Province, Regioni, Stato).

Ma buona parte della legislazione recente e lo stesso dibattito in Bicamerale

rilegge la sussidiarietà in altro modo dividendo i beni prodotti in "pubblici"

(difesa, ambiente, ordine pubblico, ecc.) e "meritori" ( istruzione, sanità,

servizi sociali, ecc.) ed "economici" (poste e telegrafi, trasporti, energia,

comunicazioni, infrastrutture, ecc.) e chiedendo che lo stato e le istituzioni

rivedano la loro presenza, lasciando spazio al mercato ed al terzo settore, in

quei servizi che possono essere regolati dallo stato ma non necessariamente

devono venire erogati dallo stato... E’ anche questo tema dentro al nostro

dibattito perché il debito pubblico italiano e alimentato dalla cultura statalista

che in tanti sosteniamo acriticamente.

Bassanini, ed il governo Prodi nel suo insieme, considerata anche la

situazione complessiva di malessere del Paese nonché gli standard europei

di riferimento, ha impresso una brusca e decisiva accelerazione al processo

di svecchiamento dell’apparato amministrativo inaugurato dalle leggi 142 e

241/ 1990 - autonomie locali e procedimento amministrativo - e portato

avanti dal D. Lgs. 29/1993 in materia di privatizzazione di pubblico impiego.

La Legge 59/ 97 (Bassanini uno)

La L. 59/97 di fatto anticipa ed agevola le riforme costituzionali ed - in

ogni caso - le sostituisce nei limiti della legislazione vigente - come di fatto e

avvenuto poiché il governo si era impegnato a non emettere i decreti delegati

ed i regolamenti se non a lavori della Bicamerale conclusa.

I principi fondamentali (art.4) del conferimento di funzioni e compiti:

- sussidiarietà (i compiti ceduti dallo stato vanno assegnati agli enti più

vicini ai cittadini);

- completezza (alla Regioni quanto non attribuito ai Comuni, Comunità

Montane ed alle Province);

- efficienza ed economicità (soppressione di ciò che e superfluo);

- cooperazione tra stato, regioni ed enti locali ( evitare un paese a "pelle

di leopardo" per servizi);

- responsabilità ed unicità dell’amministrazione (un unico soggetto responsabile

per materia conferita);

- omogeneità (tener conto di attribuire funzioni simili allo stesso livello);

- adeguatezza (occorre che chi riceve funzioni sia in grado di esercitarle);

- differenziazione (le deleghe andranno proporzionate agli enti che le

ricevono); - copertura finanziaria (niente funzioni se manca la capacità finanziaria di

assolverle);

- autonomia organizzativa e regolamentare (per le funzioni attribuite).

Lo stato si riserva una serie di materie (art.1 L. 59/97) dagli affari esteri,

all’UE, alle dogane, cittadinanza ed immigrazione, difesa ed ordine pubblico,

moneta, sviluppo economico, giustizia, statistica nazionale, elettorale, rapporti

con le religioni, protezione civile nazionale, grandi reti infrastrutturali,

energia, previdenza sociale, beni culturali, istruzione...

Eccetto ciò che è elencato, "tutto il resto" è delle Regioni e degli enti

locali con riorganizzazione e riassetto dei ministeri e degli uffici periferici e

con trasferimento del personale agli enti regionali e locali. (Si profila una

riforma del sistema statale periferico del tipo francese del 1981).

A Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni, spettano "funzioni e

compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione

dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti

amministrativi localizzabili nei rispettivi territori ed in atto esercitati da

qualunque organo o amministrazione dello stato centrale o periferica, ovvero

tramite enti o altri soggetti pubblici".

Con i decreti legislativi delegati (da emanare entro il 31.7.1998 ma non

tutti usciti), vengono indicati progressivamente i compiti conferiti agli enti

locali.

L’azione per decreti e per evitare il vuoto e la conseguente libera, eterogenea,

iniziativa locale.

Escono così - solo per citarne alcuni - il D. Lgs. 143/97 su agricoltura e

pesca, il D. Lgs. 281/97 sulla conferenza stato regioni e stato - città, il D. Lgs.

342/97 sulla contabilità degli enti locali, il D. Lgs. 314 / 97 relativo ai redditi

di lavoro dipendente o assimilati, il D. Lgs. 446/97 di riordino della disciplina

dei tributi locali, il D. Lgs. 80 / 98 che rivede tutto il sistema del pubblico

impiego e di giurisdizione amministrativa, il D. Lgs. 112/98 di trasferimento

delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti

locali... che è il documento più ampio e significativo di tutti.

In sostanza si ridefinisce l’organizzazione dello stato (dalla Presidenza

del consiglio dei Ministri, ai Ministeri, alle reti periferiche statali,...) si va alla

privatizzazione del rapporto d’impiego, si diffondono principi di valutazione,

controllo di gestione.

Nel raccordo Stato-territorio va definita la rappresentanza periferica dello

stato, assumono ruolo le conferenze stato - regioni - città, i poteri sostituti- vi per inadempienze sono del difensore civico o di altri enti locali, è attiva la

riduzione drastica del controllo di legittimità sugli atti amministrativi.

Per i Comuni la loro competenza è piena per tutti gli atti relativi ed

esauribili nell’ambito della comunità locale.

La delegificazione, la semplificazione delle procedure diventa scadenzata:

entro il 31 gennaio di ogni anno il governo presenta un disegno di legge per

la delegificazione e l’abolizione di norme concernenti procedimenti ammini-strativi.

In sede di prima applicazione l’allegato 1 della L. 59/97 indica 112

procedimenti semplificabili. II "Sole 24 ore" del 24 agosto (pag. 5) indica che

- al 14 luglio - erano definiti 23 regolamenti, 59 erano in fase di istruttoria,

per 30 non si era ancora iniziato I’iter.

La L. 127/97 (Bassanini bis)

Realizzata anche sotto la spinta delle scadenze referendarie da evitare, è

una legge piena di norme da interpretare (basti pensare che l’art. 17 ha ben

138 commi, peggio di una legge finanziaria!).

La legge ridisegna la struttura degli EE. LL.: la giunta adotta i regolamenti

sul funzionamento ed ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei

criteri stabiliti dal consiglio. Il consiglio è sempre più organo di controllo e di

indirizzo politico generale.

La legge precisa i termini della privatizzazione del P.I., chiarisce competenze

dei dirigenti e segretari (responsabili di uffici e settori nei comuni più

piccoli) presenta inediti come lo "staff" dei collaboratori del Sindaco ed il

Direttore Generale (City manager) per i comuni con più di 15mila abitanti o

per gruppi di comuni associati. Dà la possibilità al Sindaco di conferire

incarichi dirigenziali per obiettivi ed anche di avere dirigenti con contratto di

tipo privatistico.

Le "nomine" dirigenziali del sindaco decadono con il suo mandato.

Il CO.RE.CO. attua controlli:

- necessari (statuti, regolamenti votati dal consiglio, bilanci comunali, con-suntivi);

- eventuali (su richiesta di una minoranza qualificata di consiglieri su forniture

servizi ed appalti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario -400milioni

/ 10 miliardi - assunzioni e piante organiche).

- facoltativi (su richiesta del comune). Il controllo "prefettizio" collegato

alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose resta sub judice. Ma il CO.RE.CO. diventa organo di consulenza dei comuni. Mentre si

amplia il ruolo del Difensore civico.

È innovato tutto il settore delle SPA a partecipazione comunale, si adottano

criteri per la trasformazione delle aziende speciali, si indirizzano le società

di trasformazione urbana.

Riflessi simbolici: giuramento in consiglio comunale, stemma su fascia

tricolore.

Cambia lo status del segretario comunale/provinciale:

- dipende da una apposita agenzia;

- è nominato/revocato dal Sindaco o Presidente della Provincia.

Se ne modificano le sue funzioni, da rappresentante dello stato a:

- compiti di collaborazione e assistenza;

- verbalizzazione di atti;

- funzioni notarili (rogatorie, certificazioni);

- garante della legittimità dell’azione amministrativa;

- gestore di funzioni attribuite dal Sindaco.

Ma la L. 127 / 97 farà discutere per la semplificazione delle norme sulla

documentazione amministrativa e sulle autocertificazioni:

- cambiano le denunce di nascita effettuabili - senza testimoni - in luoghi

anche diversi;

- hanno scadenza illimitata i certificati relativi a stati permanenti (nascita,

morte, titolo di studio, ecc.);

- gli altri hanno validità 6 mesi ma possono essere presentati con dichiarazione

in calce che lo stato dichiarato non è mutato (la firma non va

autenticata);

- la carta di identità può essere rinnovata nei sei mesi che precedono la

scadenza e non porterà più lo stato civile (a meno che non venga richiesto

dall’interessato);

- è abolito il nulla osta del distretto militare sul passaporto;

È abolita la firma autenticata per le autocertificazioni già in corso, cosi

come per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive relative a situazioni

varie. Basta la sottoscrizione davanti all’impiegato cui si consegna l’atto, ma

va bene anche l’invio per posta e la consegna a mezzo terzi. Le pubbliche amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici non possono

più richiedere certificati di dati già contenuti in documenti d’identità.

Anche per i concorsi pubblici, sparisce la firma autenticata sulle domande,

il limite di età (salvo rare eccezioni).

La L. 191 del 16 giugno 1998 (Bassanini ter)

I punti salienti del terzo documento sono costituiti da:

- delega al governo per una addizionale comunale sull’Irpef. I comuni -entro

il 31 ottobre - dovranno decidere la variazione locale della quota

(max + 0.5% in tre anni);

- nuovo impulso alla semplificazione, con soppressione - ad esempio -dei

procedimenti che comportino per amministrazione e cittadini, costi

superiori ai benefici;

- carta di identità magnetica con funzioni pluriuso ( codice fiscale, ecc.);

- eliminazione dell’autenticazione delle firme per validità documenti inviati

via fax o telematica;

- ampliamento funzioni dirigenti e responsabili dei servizi negli enti locali;

- una serie di norme relative al personale (uffici di staff del sindaco,

concorsi interni, sistemazione inquadramenti difformi);

- riduzione di funzioni di controllo dei revisori dei conti (eliminazione del

parere di "legittimità", l’attendibilità e ridotta al significato contabile

- acquisizione donazioni e alienazione di proprietà comunali senza auto-rizzazione

prefettizia;

- coinvolgimento amministrazioni dello stato nelle conferenze locali dei

servizi;

- estensione alle Ipab delle normative sui controlli degli Enti Locali

- introduzione del telelavoro ed impiego flessibile delle risorse umane.

Ma i "Bassanini" contengono anche altro

Dentro le norme, soprattutto nella L. 59 / 97 c’è anche altro, per esempio:

- trasferimento alle Regioni delle competenze in materia termale;

- la semplificazione per acquisti nonché per accettazioni di eredità e donazioni

per gli enti morali; - la semplificazione delle imposte per la cessione dei beni culturali;

- l’informatizzazione complessiva della pubblica amministrazione e la rea-lizzazione

della rete di sistema;

- obbligo della comprensibilità delle leggi;

- cessione gratuita di beni immobili ( inutilizzati da 10 anni ) dello stato

agli enti locali;

- firma delle convenzioni per il servizio civile delegate al rappresentante

locale del governo.

Ma vi sono anche autentici "lavori in corso" di ampia portata.

Nel settore dei servizi sociali per fare una prima analisi, il D. Lgs, 112/

98, quello del conferimento di funzioni agli enti locali, all’art.128 e seguenti,

definisce la sostanza di "servizi sociali" cambiando la definizione già del

D.P.R. 616/77. Ma - soprattutto - anticipa i contenuti delle proposte di legge

quadro dell’on. Signorino del 23.9.1997 (unificante tutti i disegni di legge

presentati in parlamento) e del ministro Turco del 28.5.1998.

Poiché dalla legge Crispi di oltre un secolo fa, nel nostro paese non si è

piu riusciti a realizzare una legge - quadro delle politiche sociali, se i disegni

di legge citati dovessero non produrre esiti, la normativa del D. Lgs. 112/98

apre comunque scenari inediti e significativi sul fronte degli "ultimi della

fila" e della qualità della vita delle persone nella comunità locale. E questo

mentre la produzione di altre norme arricchisce il panorama complessivo.

Ancora più articolata la realtà in movimento relativa al sistema scolastico.

Le Province sono alle prese con le competenze - assegnate completamente a

Loro - in materia di edifici scolastici della scuole superiori di cui alla L. 23/

96... Con il D.P.R. 233 del 18.6.1998 viene pubblicato il "Regolamento"

attuativo dell’art.21 della L. 59 / 97.

Esso indica le norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni

scolastiche, per la determinazione degli organici, per i processi di conferimento

di personalità giuridica ed autonomia organizzativa, didattica e di ricerca. Il

piano pluriennale provinciale definito entro il 31.12.1998, approvato dalla

Regione entro il 28.2.1999 produrrà effetti dal 1 settembre 2000.

La programmazione dell’offerta formativa è devoluta al sistema delle

autonomie locali. La Regione è il soggetto di indirizzo progettuale e di sintesi,

la Provincia ha la responsabilità della redazione dei piani di dimensionamento,

i Comuni - specie per la scuola dell’obbligo - partecipano al lavoro

istruttorio.

La sede del lavoro è la conferenza provinciale di organizzazione della

rete scolastica. Le soglie di riferimento per il dimensionamento - con alcune deroghe

specificate - tenuto conto delle attuali dimensioni medie degli istituti: 780

alunni per i circoli didattici, 330 per le scuole medie, 685 per le superiori, si

ritengono ottimali.

La banda di oscillazione è tra 500 e 900, con qualche evidente sofferenza

per le scuole medie. II dimensionamento potrà proporre verticalizzazioni

e aggregazioni orizzontali. L’obiettivo è una scelta sostanziale dell’autonomia,

con la ricerca delle condizioni ottimali per il funzionamento (strutture adeguate,

risorse professionali e competenze, know-how, capacità di sviluppare

imprenditorialità e progettazione educativa, gestione ad alto livello dell’offerta

formativa, interazione efficace con il territorio).

Se la scuola diventa azienda, ed il ministero le garantisce i finanziamenti

per i servizi essenziali, significa che diventa protagonista della vita di relazione

locale, non più una realtà chiusa, autoreferenziale, ma aperta, in "rete",

interagente con il comune e la comunità (anche per la necessita di reperire

risorse...). Essa richiede una dirigenza adeguata.

La questione del dimensionamento pone la domanda del riordino dei

cicli scolastici attuali.

Essa è in discussione dal 24 febbraio scorso alla Camera, dove è approdato

anche l’innalzamento dell’obbligo scolastico con l’animata discussione

tra istruzione scolastica e formazione professionale.

Del resto all’istruzione sono già dedicati anche gli artt.135-139 del D. Lg.

112 / 98 ed alla formazione professionale gli artt. 140 - 147 dello stesso

testo. (A proposito di "parità" la 112/98 attribuisce alle Regioni il compito di

versare contributi alla scuola non statale...).

Riguarda le realtà locali anche il disegno di legge licenziato dal Senato

con il quale il personale di comuni e province operante presso le scuole

statali e trasferito allo stato. Si spera con le funzioni annesse ( pulizie ...).

In tale contesto il disegno di legge 1388/97 al Senato, noto come

"Napolitano - Vigneri", di riforma della L. 142/90 non può che attendere che i

paletti si fermino per riscrivere la legge base delle autonomie locali eliminando

pasticci ed evidenziando i punti di forza.

La fatica del cambiamento

È ben vero che:

- ci si muove in una massa normativa gelatinosa e capace di garantire ogni

impunità possibile (questo riguarda sia il funzionamento dei servizi, esigibilità dei diritti ma anche certezza dei doveri compiuti, ma anche -per

esempio - il sistema dell’elusione fiscale);

- la normativa "Bassanini" costituisce una "rivoluzione" di rilevante entità,

espressa in una forma talvolta scoordinata e premessa di difficoltà

interpretative peraltro già evidenziate dalle numerose circolari esplicative

prodotte ed in produzione;

- i Sindaci dei piccoli comuni vivono il duplice effetto della perdita diretta

della gestione (che significa anche contatto diretto con la gente) e del

non aver un organico adeguato alla norma;

- ci sono oggettive situazioni diverse:

1. sia tra comuni di certe dimensioni e comuni di piccole dimensioni. Questi

ultimi sono notevolmente in difficoltà per capacità di risposta ai cambiamenti.

Si pensi alla Provincia di Padova dove i Comuni sopra i diecimila

abitanti sono solo il 16,34% e nessuno - a parte il capoluogo - supera i

20mila abitanti, mentre i comuni sotto i 5mila abitanti sono il 50,96% con

entità anche piccolissime come Barbona (790 abitanti). Gli spazi della L.

142/90 che favorivano le fusioni tra comuni non hanno prodotto risultati,

ma siamo ancora ben lontani anche da soluzioni tipo gli arrondissement

francesi cioè municipalità piccole con servizi di pronta risposta ai bisogni

della comunità (sportello immediato) e funzioni strategiche per aree

sovramunicipali... Anche se accordi di programma, patti territoriali, piani

di zona, si muovono in questo senso;

2. sia tra istituzioni locali e uffici statali, siano essi ministeriali o terminali

locali dei ministeri (per esempio istruzione, poste, finanze, ecc.). I servizi

comunali sono molto più immediati nelle risposte, più in sintonia con

il cittadino, più efficienti nelle procedure di quanto possono fare - al di

la dello loro volontà - gli uffici statali. Inoltre gli uffici statali hanno

personale mal distribuito tra nord e sud;

3. sia tra aree geografiche. L’Italia è infatti un paese per culture, tradizioni

amministrative, modalità di intendere il rapporto con i servizi pubblici,

molto eterogeneo e difficilmente unificabile. Oggi il Nord è fortemente

motivato ai processi di autonomia, il centro e più ancora il Sud vivono la

cultura opposta.

Ogni iniziativa di cambiamento presuppone competenze professionali

ed efficienza dell’apparato amministrativo - burocratico.

Contro ogni resistenza o rinvio dei cambiamenti, la comunità ha - oggi,

con cittadinanza attiva ed istituti di partecipazione sanciti - degli strumenti

eccezionali: - il potere di valutazione di efficienza ed efficacia;

- il potere di verifica e di controllo;

- il potere di denuncia;

- il potere di confronto tra situazioni ed enti.

Un nuovo circuito virtuoso nel paese parte da informazione, responsabilità

e consapevolezza, coscienza civica. Perché ciò avvenga è necessario

l’incrociarsi di due tendenze nuove.

Da parte del legislatore e della dirigenza:

- deve essere portato avanti - con determinazione e nonostante momentanee

difficoltà - un processo sistematico di delegificazione, semplificazione,

efficienza dell’apparato dei servizi pubblici;

- va attivata una cultura positiva dello stato che "si fida" dei cittadini;

- vanno messe in connessione tutte le banche dati di cui già dispone

l’amministrazione senza vessare continuamente i cittadini;

- vanno attivati meccanismi veri di controllo sull’uso scorretto che il cittadino

può fare di questa fiducia dello stato.

Da parte del cittadino e delle comunità locali:

- deve essere ricostruita l’identificazione della comunità nello stato, contro

la cultura della "furbizia" individuale;

- va alimentata la coscienza che i propri diritti cessano là dove cominciano

quelli degli altri. Soprattutto se "gli altri" sono i più deboli, i più poveri,

i non tutelati...;

- va imposta l’attenzione prioritaria all’uso etico di tutte le risorse in quanto

bene non inesauribile di tutta la comunità locale e mondiale (sobrietà

degli stili di vita, sviluppo equo e solidale,...);

- la democrazia - a tutti i livelli - deve diventare più autentica, più capace

di progetto e di controllo;

- non vada chiesto alle istituzioni quanto la società civile è in grado di fare

da sola. È tempo di riscoprire la capacità della comunità di autorganizzarsi;

- va dato tutto il sostegno possibile a quanti - nelle istituzioni - si muovono

con caratteristiche di servizio autentico, sottraendo tempo a se stessi ed

agli affetti familiari, ed innescando processi innovativi.

Lo scenario di fondo:

- lo stato, le regioni, gli enti locali siano sempre più capaci di programmazione, regolazione, armonizzazione, progettualità attorno ai temi complessi

dello sviluppo;

- le gestioni dei servizi pubblici inalienabili sia fatta dalle istituzioni, quella

dei beni meritori sia lasciata all’intervento integrato, senza logiche di pre-varicazione

o di monopolio; quella dei beni di mercato, torni al mercato;

- il "pubblico" (palazzo e società civile) abbia capacita di valutazione,

verifica, qualificazione della spesa, economicità di gestione non fine a

se stessa.

Quanto tempo per vivere i primi frutti?

Il ministro Bassanini ha chiesto alle Prefetture l’invio di tutta la modulistica

adottata dagli enti locali a seguito della semplificazione amministrativa.

Lo ha fatto perché in molti enti, per dare il via al cambiamento, si era

scelta la strada di ... esaurire i vecchi moduli esistenti!

È questo piccolo, ma significativo episodio, che ci dice come il "tempo"

di realizzazione dei cambiamenti sarà direttamente proporzionale alla capacita

dei cittadini di appropriarsi di queste novità e di quelle che verranno nei

prossimi mesi.

Sergio Dugone

Esperto Fondazione "Zancan"

 

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