IL PERCORSO OPERATIVO DEL GRUPPO DI

LAVORO REGIONALE CARITAS CAMPANIA

SULLE POLITICHE SOCIALI

 

 

Il contributo che viene presentato in questa sede fa seguito, tra l’altro, alle risoluzioni approvate nei convegni nazionali delle Caritas diocesane di Paestum e di Modena, nei quali si è racco-mandato un più organico raccordo colle Istituzioni locali al fine di promuove-reuna politica sociale che avesse una legittimazione anche in disposizioni legislative regionali.

Queste ultime, anche alla luce del recente decreto legislativo n. 112/98 sul conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle regioni e agli Enti locali, in particolare nel campo della normativa e delle politiche sociali (art. 128-132 ) , potranno costituire un’occasione di fondamentale importanza perché il problema delle fasce deboli sia affrontato in maniera finalmente organica e consapevole.

 

Premessa

- Si avverte l'esigenza, non più procrastinabile, di una profonda trasfor-mazione dello "Stato sociale". È conseguente l 'irrinunciabilità a una legge quadro in materia di attività sociali, di diritti e di pari opportunità per tutti i cittadini.

- La Regione Campania è ancora priva di una legge che regoli, in maniera organica, unitaria, efficace, tutta la materia relativa al settore dei "servizi alla persona".

- Conseguenza di ciò: frammentazione delle competenze fra più asses-sori, a livello regionale, sovrapposizione di ruoli e di funzioni, con scadi-mento della qualità dei servizi tra le diverse istanze delle autonomie locali.

- D’altronde l’evoluzione dei bisogni sociali esige cambiamento e accelerazione nel campo dei servizi sociali che, nello spirito comunitario dell’Unione Europea, dovrebbero far capo:

- a una legge quadro nazionale dei "servizi alla persona" ,purtroppo ancora mancante, nella quale si riducono, in maniera integrata, tutte le esigenze socio-assistenziale e sanitarie delle fasce deboli;

- a opportunità di occupazione aggiuntiva che il campo dei "servizi alla persona", con un riconoscimento più adeguato dei nuovi diritti di cittadinanza, può determinare e promuovere.

Punti base - obiettivo della proposta

- la determinazione di una soglia che assicuri il " minimo vitale";

- l’assunzione della famiglia come naturale ambito di intervento;

- la definizione, promozione e qualificazione dei servizi sociali;

- l’integrazione tra la programmazione sociale e sanitaria;

- il riordino delle funzioni socio-assistenziali;

- il decentramento e la valorizzazione delle Autonomie locali;

- il riconoscimento dei mondi del "privato sociale" come interlocutori pri-vilegiati;

- la sperimentazione di modelli alternativi alla istituzionalizzazione;

- la finalizzazione delle risorse in una logica di piano.

- Auspicio di una distribuzione più funzionale delle competenze assessoriali a livello regionale, magari in un unico assesssorato alla "Sicurezza sociale";

- Regione come pilastro centrale per un più efficace spostamento del ruolo di programmazione dal livello centrale verso le autonomie locali.

Senza tale ruolo forte, difficilmente si può ricostruire il tessuto connettivo giusto col quale ricostruire una più equa relazione tra bisogni e diritti.

- Ruolo, altrettanto centrale, dei Comuni, quali titolari di diritti di operatività e di gestione dei servizi alla persona, non espropriabili da altre istanze.

Integrazione sociale-sanitaria.

 

Come agire e legiferare, in concreto.

- Occorre separare il piano della "progettazione –coordinamento" (fase di programma), da quello della "gestione –organizzazione" (fase operativa)

- a) fase " di programma: individuazione di obiettivi comuni da parte di più Enti (Comuni, Asl, ecc.)

- b) fase "operativa": erogazione contestuale dei servizi e delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali (es. l’ADI)

In altri termini, è come se, nella globalità, unitaria e contestuale dei servizi da prestare, ci fosse una distinzione logica concettuale, in base alla quale:

- ai vari soggetti che sono preposti, per legge, alla amministrazione dei servizi (Comuni, volontariato, Asl, ecc.), sia riservata la fase progettuale-coordinativa.

- A un soggetto specifico di esecuzione sia affidata la erogazione effettiva dei servizi e la fase esecutiva.

I due momenti si possono riunire in un soggetto ad hoc, che riassuma in sé i vari momenti di gestione.

Questa impostazione consente di sanare alla radice la separazione delle responsabilità politiche da quelle gestionali nell’esercizio di funzioni sociali e sanitarie. In che modo ? "Riunificando le due titolarità in capo a un unico soggetto istituzionale, l’Ente locale, coerentemente con il quadro normativo generale, con la prospettiva di responsabilizzare maggiormente le comunità locali e con le istanze, sempre più diffuse, di federalismo e sussidiarietà, distinguendo chiaramente tra titolarità politica, propria dell’ente locale, e condizioni per esercitarla in modo efficace, (Vecchiato-Pol. Soc. 3/96).

Nel collegamento tra organizzazione socio sanitaria e comunità locali occore un luogo dove avviene la erogazione dei servizi. Esso può essere il DISTRETTO, il quale assume anche la configurazione di modello organizzativo di aggregazione e di coordinamento delle risorse socio-sanitarie.

 

Un modello . invece, per garantire la fase programmatica e di coordinamento è sez’altro l’adozione di Piani di Zona, nei quali vengano a coordinarsi non solo i servizi ad alta integrazione sanitaria, ma le più generali politiche sociali dei Comuni" (v. bozza assess. Regionali-luglio 1997), nella cornice, più ampia, di uno strumento normativo qual è il Patto territoriale.

A monte di questa ripartizione logica di compiti, che riguarda sempre la fase relativa al sistema dei servizi locali, ci sono le competenze della Regione, che sono di programmazione, di dotazione finanziaria, di indirizzo, di controllo. Ancora più a monte ci sarà il livello nazionale.

In sintesi, quanto finora esposto porta, dunque, a una esigenza pressante, una legge regionale sulla sicurezza sociale e sui servizi alla persona che dia corpo al disegno strategico degli anni ’70, per arrivare a realizzare servizi

regionali di sicurezza sociale che superino, per quanto possibile, la distinzione fittizia tra sanità e assistenza.

Punti qualificanti della legge dovrebbero essere:

- il Comune, singolo o associato, unico titolare della competenza. Distinzione logica, pur nella unitarietà, tra coordinamento e gestione. Il distretto come luogo e unità di misura degli interventi. Il piano di zona come modello di realizzazione.

- riunificazione delle diverse materie o comparti in un unico corpo;

- definizione dei livelli minimi da garantire, precisando standard quantitativi

e qualitativi a tutela dei cittadini;

- istituzioni di un fondo regionale per la sicurezza sociale;

- istituzione di un unico assessorato regionale per la sicurezza sociale;

- organizzazione dell’attività in distretti, intesi come articolazione operativa per realizzare l’integrazione sociale e sanitaria.

SCHEMA DI PROPOSTA

 Stretta conseguenza delle considerazioni precedenti è la predisposizione di una bozza di proposta per la formulazione di una legge regionale di riordino sulla sicurezza e i suoi servizi alla persona.

Ne esponiamo alcuni passaggi:

 

Oggetto:

 

- Definizione, ai sensi degli art. 2, 3, 38, 117, 118, della Costituzione, le norme per la programmazione, l’organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi sociali, il riordino delle funzioni socio-assistenziali dei soggetti pubblici che ne sono titolari, la loro integrazione col sistema dei servizi sanitari ed educativi, anche ai sensi dell’art.3 della legge 142/90.

Definizione, altresì, degli indirizzi per una rete di protezione sociale regionale e per l’affermazione dei diritti sociali di cittadinanza, nonché della responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale.

 

Funzioni:

 

- Le funzioni amministrative relative al settore dei servizi sociali e sanitari spettanti al Comune ai sensi dell’art.9 della legge 142 /90, salvo quanto espressamente attribuito ad altri soggetti.

- Le funzioni già di competenza degli Enti locali in base al DPR 616/77, integrate dal gls. n. 112/98

- Ogni altra funzione sociale attribuita o delegata al Comune con legge dello Stato o della Regione.

 

Finalità e principi

 

1. L’esercizio delle funzioni socio-assistenziali è finalizzato alla tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone e alla tutela e al sostegno della famiglia, risorsa e soggetto primario del sistema sociale, e delle singole persone mediante interventi mirati a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione, anche mediante la promozione di iniziative volte ad adeguare l’ambiente di vita e di lavoro alle esigenze dei soggetti svantaggiati.

 

2. Le attività dirette al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, sono informate ai seguenti principi ispiratori:

a) rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla riservatezza;

b) superamento dell’istituzionalizzazione, privilegiando servizi e interventi mirati al mantenimento,all’inserimento e al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

c) superamento delle logiche di assistenza differenziata per categorie di assistiti;

d) coordinamento e integrazione dei servizi socio –assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici, dell’Amministrazione giudiziaria e con tutti i servizi sociali territoriali;

e) riconoscimento dell’apporto originale e autonomo del privato sociale, in particolare delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale, per la promozione umana, l’integrazione delle persone e il sostegno alla famiglia;

f) promozione e incentivazione delle varie forme di solidarietà sociale liberamente espresse dai cittadini, nonché di tutte le forme di integrazione di cittadini di culture diverse, per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

 

 

 

Destinatari degli interventi

 

1. Tutti i cittadini residenti nel territorio nella Regione Campania.

2. Gli interventi si estendono anche agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio della regione, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte dell’Ente erogante, nel rispetto della normativa vigente e deli accordi internazionali in merito.

3. Tutte le persone temporaneamente presenti nel territorio della Regione Campania hanno, comunque diritto agli interventi socio assistenziali non differibili, da erogarsi secondo le modalità della presente legge, allorchè si trovino in condizioni di difficoltà tali da consentire l’attuazione da parte dei corrispondenti servizi della regione o dello stato di appartenenza.

Bisogni: Sono quelli del singolo, meritevoli di tutela, nonché i bisogni collettivi relativi alle condizioni di vita e di sviluppo della famiglia e della comunità

locale. Il soddisfacimento di tali bisogni della persona avverrà mediante un sistema integrato di servizi e di interventi.

 

Diritti e doveri

 

1. Ai bisogni fondamentali della persona corrispondono diritti individuali e sociali che la comunità deve riconoscere e attuare. In particolare gli interventi sociali garantiscono:

 

a) l’eguaglianza di opportunità a condizione sociali e stati di bisogno differenti;

b) il rispetto della dignità della persona e della riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;

c) il diritto a una maternità consapevole e l’affermazione dei diritti e del benessere del nascituro;

d) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;

e) la libertà di opzione tra le prestazioni erogabili nell’ambito del sistema del servizio;

f) l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi compatibili con i bisogni;

 

2. I soggetti chiamati a rendere esigibili tali diritti hanno l’obbligo di realizzare un organico sistema di servizi, sia sollecitando le responsabilità personali, sia promuovendo le solidarietà comunitarie, sia organizzando servizi e prevedendo risorse adeguate sul piano programmatorio, professionale e gestionale.

 

Unitarietà degli interventi

 

1. La soddisfazione dei diritti è garantita mediante politiche e interventi coordinati nei vari settori della vita sociale, al fine di realizzare risposte unitarie e globali ai bisogni delle persone. A questo scopo gli interventi devono essere tra loro integrati per ottimizzare l’efficacia delle risorse

investite, ed evitare:

- la sovrapposizione delle competenze;

- la frammentazione delle risposte;

- la settorializzazione delle prestazioni.

 

2. Per realizzare l’unità degli interventi, i servizi devono essere impostati sulla metodologia del lavoro per progetti, verificando sistematicamente i risultati in termini di efficacia e di efficienza.

Il sistema dei servizi alla persona. Il sistema dei servizi alla persona è comprensivo dei servizi di assistenza sociale e sanitaria e si articola in un livello istituzionale locale ed in un altro regionale, nel rispetto di quello nazionale.

Opera con riferimento a funzioni di promozione, prevenzione, cura e riabilitazione, rispetto alle quali vengono destinate risorse specificamente vincolate. Per ogni livello, nell’ambito delle specifiche competenze, è previsto un centro unitario di decisione. Progetti assistenziali.

Gli interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno sono organizzati in un progetto assistenziale unitario, comprensivo delle eventuali erogazioni economiche, tendente alla soluzione dei problemi che causano i bisogni, nonché al potenziamento e allo sviluppo delle risorse individuali, necessarie per il superamento della dipendenza assistenziale.

 

 

Salvatore Gargiulo

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