PRINCIPALI FORME SOCIETARIE CONTEMPLATE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Tipo di Società Personalità

Giuridica

Società di persone

Società di capitali

Emissibilità di azioni, in rappresentanza del capitale sociale

Obbligo di istituzione del collegio sindacale

Emissione di obbligazioni consentita

Obbligo di Versamento del capitale sociale

Responsabilità dei soci
Limitata Illimitata
S.n.c. Art.2295 c.c.  

X

           

X

S.a.s. Art.2113 c.c.  

X

         

Accomandanti

Accomandatari
S.r.l. Art.2472 c.c.

X

 

X minimo: L.20milioni

  X con più di L.200 milioni di capitale sociale o negli altri casi contemplati dall'Art.2488 c.c. dopo l'emanazione DLgs 30dic1992 n.526  

X

X

 
S.p.A. Art.2328 c.c.

X

 

X minimo: L.200 milioni

X

X

X

X

X

 

Società di capitali: la ragione sociale è svincolata dall'obbligo di incorporazione del nominativo di almeno un socio

Società di persone: la ragione sociale deve contenere il nome almenodi un socio

Società in nome collettivo (S.n.c.)

Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Società per Azioni (S.p.A.)

 


BIBLIOGRAFIA: DAMMACCO, Come scegliere il tipo di società, , 1995.

 




Lettera animata Ritorna HomePrima pagina        Francobollo Giovanni Gentile (1994)e-mail:gattoumb@hotmail.com

e-mail:umberto.gatto@cisi.unito.it

 

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