Progetto di legge “Istituzione e disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Occupazionale (V.I.O.)” di iniziativa dei Consiglieri regionali Rocco Gerardo Giacomino, Patrizia Cantoni, Carlo Rasmi: Relazione Il problema della disoccupazione colpisce anche la nostra regione ed, in alcune aree, si manifesta in modo particolarmente acuto aggirandosi attorno al 10%. Dunque, si può e si deve parlare, di un’emergenza occupazione anche in Emilia-Romagna, soprattutto in considerazione della forte crescita produttiva verificatasi senza che ad essa sia corrisposto alcun beneficio in termini di incremento dei posti di lavoro. Una simile priorità richiede interventi in molteplici settori ed, in primo luogo, l’aumento degli investimenti destinati ai lavori di cura, ai lavori socialmente utili, alla manutenzione urbana e territoriale; ad esempio, le frequenti alluvioni dimostrano, ove ve ne fosse bisogno, come lo sviluppo di attività di manutenzione del territorio potrebbe garantire non solo maggiore sicurezza per i cittadini, ma anche crescita dei livelli occupazionali e risparmio di denaro pubblico, che viceversa si è costretti ad utilizzare massicciamente in situazioni di emergenza. Questi costituiscono esempi di un modo positivo ed innovativo per incrementare l’occupazione, ma vi è pur sempre una leva tradizionale alla quale non si è mai smesso di ricorrere: le opere pubbliche. Di norma, alle opere pubbliche si attribuisce una generica positività sul piano occupazionale, basandosi sull’automatismo tra sviluppo dell’intrapresa e conseguente ricaduta occupazionale. Ma, come sappiamo, questo ciclo virtuoso si è spezzato ed oggi ad una maggiore attività dell’impresa ed alla crescita dei profitti non corrisponde necessariamente un maggior tasso di occupazione. Come è noto, il forte risparmio di lavoro è reso possibile soprattutto dalle nuove tecnologie, ma anche da altri fattori derivanti dall’attuale modernizzazione capitalista, che va sotto il nome di mondializzazione o competitività globale. Vi è infine un’altra leva ritenuta capace di creare nuovi posti di lavoro e che purtroppo viene sempre più istituzionalizzata anche sul piano legislativo, tanto nazionale che regionale: la precarizzazione e flessibilizzazione della condizione lavorativa. Il presente progetto di legge invece, contrasta tale convinzione e viceversa, tende a premiare l’incremento occupazionale e la stabilizzazione della condizione lavorativa, introducendo, con benefici notevolmente superiori alla spesa che comporta, la cosiddetta V.I.O. ovvero la Valutazione d’Impatto Occupazionale. Il procedimento che si introdurrebbe con la V.I.O. si basa su di un parametro di valutazione aggiuntivo a quelli che tradizionalmente vengono impiegati nel processo di decisione per la realizzazione di ogni opera pubblica. Attualmente sono tenuti in considerazione solamente alcuni parametri ad esempio quelli attinenti l’utilità, la necessità e l’impatto ambientale. Questi devono naturalmente restare, anzi sarebbe bene che fosse ancora più stretto il vaglio selettivo della vera necessità e utilità universale delle opere, oltre che della loro effettiva ecocompatibilità. Ma, accanto a questi parametri, si potrà considerare titolo preferenziale nell’assegnazione di un appalto o di una fornitura anche le conseguenze che esso può generare in termini di incremento dell’occupazione nei settori interessati all’investimento. A questo serve una procedura di Valutazione d’Impatto Occupazionale. La V.I.O. evidenzia tra le varie alternative quella capace di produrre i migliori risultati in termini di aumento dell’occupazione e pone quindi il decisore pubblico nelle condizioni di assumere scelte responsabili arricchendo la qualità della procedura della spesa pubblica. La V.I.O. si caraterizza, tra le altre scelte a favore dell’occupazione che la Regione Emilia- Romagna può intraprendere, come una misura inequivocabile di programmazione e tutela del lavoro. L’adozione di una legge che istituisce la V.I.O. avrà, oltre all’effetto di introdurre il criterio occupazionale tra quelli privilegiati in ogni scelta, quello di rendere più trasparenti le decisioni assunte in tutti i loro aspetti, portando in superficie, oltre ai criteri tecnici, funzionali ed economici, anche quelli occupazionali, fino ad ora considerati in maniera implicita e quindi mai valutabili con oggettività. Illustrazione dell’articolato All’articolo 1 sono descritti l’oggetto e le finalità della legge che promuove misure di politica attiva del lavoro sia attraverso norme che riguardano le opere pubbliche o la fornitura di beni e servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione, sia attraverso indirizzi e raccomandazioni rivolti ad altri Enti pubblici o a società, consorzi o associazioni a cui essi partecipino. All’articolo 2 si elencano le definizioni in uso nell’articolato in modo da renderne inequivocabile l’interpretazione. All’articolo 3 si definiscono gli ambiti di applicazione della legge stabilendo oltre quali importi essi si rendano necessari e attraverso quali parametri possano essere aggiornati. All’articolo 4 si prevede l’istituzione di norme procedimentali che permetteranno la concreta attuazione delle direttive della legge. All’articolo 5 si specificano le diverse procedure attraverso le quali viene acquisito lo Studio di Impatto Occupazionale (S.I.O.). All’articolo 6 viene istituito il Nucleo di Valutazione e Monitoraggio di cui avvalersi per esaminare e giudicare le procedure in corso. All’articolo 7 si prevede che questo Nucleo elabori un rapporto finale di V.I.O. sulla base del quale l’autorità competente delibera prima o contestualmente al provvedimento che autorizza la realizzazione dell’opera. All’articolo 8 vengono definiti i compiti di vigilanza del Nucleo di Valutazione. All’articolo 9 vengono determinati i contributi finanziari con i quali la Regione partecipa alle spese sostenute dai soggetti proponenti per lo S.I.O. o che la Regione concede agli altri Enti che accettino di adottare la procedura di V.I.O.. All’articolo 10 si istituisce il capitolo di spesa necessario al finanziamento della legge di V.I.O.. PROGETTO DI LEGGE Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, lettera a) dello Statuto, promuove misure di politica attiva del lavoro finalizzate alla piena occupazione dei lavoratori, privilegiando la realizzazione di opere e servizi che incrementano i livelli occupazionali e producono un rafforzamento organico delle strutture produttive e di servizio all’interno del territorio regionale. 2. La presente legge detta disposizioni in materia di valutazione di impatto occupazionale delle opere pubbliche e dei contratti di fornitura di beni e servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione, o posti in essere dalla Regione, dagli enti strumentali e da società cui partecipa la Regione, da altri soggetti pubblici e privati comunque finanziati dalla Regione. 3. Le norme della presente legge costituiscono indirizzi e raccomandazioni per le amministrazioni aggiudicatrici di lavori, forniture e servizi pubblici, che operano nel territorio della regione Emilia-Romagna. Ai fini della presente legge sono da intendersi amministrazioni aggiudicatrici le Province, i Comuni e gli altri Enti Locali, gli enti pubblici, le società e le aziende pubbliche, le associazioni o consorzi cui partecipi anche uno solo dei soggetti anzidetti. Art. 2 (Definizioni) 1. Nell’ambito della presente legge si assumono le seguenti definizioni: a) impatto occupazionale: l’insieme degli effetti, diretti e indiretti, positivi e negativi, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi che la realizzazione di opere e lavori, nonché la fornitura di beni e servizi producono sull’occupazione; b) studio di impatto occupazionale (S.I.O.): la relazione tecnico-scientifica, elaborata a cura del soggetto proponente, degli effetti che si presume possano conseguire sulla occupazione dalla realizzazione di opere e lavori e dalla fornitura di beni e servizi; c) valutazione di impatto occupazionale: l’insieme delle procedure definite dalla Giunta regionale che hanno lo scopo di prevedere e stimare l’impatto occupazionale del progetto relativo alla realizzazione di opere e lavori e alla fornitura di beni e servizi, di identificare le possibili alternative, compresa l’ipotesi di non realizzare il progetto, di indicare le misure per diminuire o eliminare gli effetti negativi. d) soggetto proponente: il soggetto, pubblico o privato, che ha la competenza prevalente per la realizzazione dell’opera o del lavoro, e per la fornitura del bene o servizio e che elabora il S.I.O.; e) autorità competente: l’Amministrazione Pubblica, tenuta alla V.I.O., competente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per la realizzazione di opere e lavori e, per la fornitura di beni e servizi, l’organo della Pubblica amministrazione che approva la delibera a contrattare. Art. 3 (Ambito di applicazione) 1. Le norme della presente legge si applicano: a) Alle opere e lavori pubblici d’importo superiore a 2 miliardi di lire; b) alle forniture di beni e servizi d’importo superiore ad 1 miliardo di lire. 2. Ai fini della presente legge sono da intendersi come lavori, forniture e servizi quelli in tal modo definiti dalle rispettive direttive CEE e dai corrispondenti atti di recepimento nell’ordinamento italiano. 3. Gli importi di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, con delibera della Giunta regionale, in relazione all’indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati (ISTAT). Art. 4 (Norme procedimentali per la V.I.O.) 1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge predispone lo schema - tipo e definisce con atti amministrativi le procedure, le modalità e i termini relativi al procedimento di V.I.O. nonché tutti gli adempimenti relativi alla piena applicazione della presente legge. Art. 5 ( Studio di impatto occupazionale) 1. Lo studio di impatto occupazionale è elaborato dal soggetto proponente, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale. 2. Lo S.I.O. è allegato al progetto per la realizzazione dell’opera e dei lavori e alla proposta per la fornitura di beni e servizi, come parte integrante dei medesimi atti ed è inviato all’autorità competente. 3. L’autorità competente provvede a dare avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante idonee forme di pubblicità, dell’avvenuto deposito dello S.I.O.. 4. Nei termini stabiliti dall’atto di cui all’articolo 4, chiunque può prendere visione degli atti depositati e presentare osservazioni all’autorità competente. Per ragioni di segreto di impresa il proponente può richiedere all’autorità competente, fornendo adeguata motivazione, che non sia reso pubblico, in tutto o in parte il progetto e il relativo S.I.O.. 5. L’autorità competente può promuovere udienze conoscitive con le parti sociali interessate, al fine di acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della V.I.O.... Art. 6 (Nucleo di valutazione e monitoraggio) 1. Per le opere, i lavori, la fornitura di beni e servizi finanziati in tutto o in parte dalla Regione l’autorità competente, ai fini della valutazione di impatto occupazionale, si avvale di apposita struttura, denominata Nucleo di valutazione e monitoraggio, composta da esperti in materie economiche e sociali scelti tra pubblici funzionari, docenti universitari, ricercatori, consulenti e liberi professionisti. Il Nucleo di valutazione e monitoraggio è nominato dalla Giunta regionale sentiti gli enti locali, le Camere di Commercio, industria e artigianato, l’Unioncamere. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, comma 3, possono avvalersi del Nucleo di valutazione e monitoraggio, previa apposita convenzione da stipularsi con la Regione. Art. 7 (Provvedimento di V.I.O.) 1. Il Nucleo di valutazione e monitoraggio elabora, sulla scorta di tutti gli atti dell’attività istruttoria, il rapporto finale di V.I.O.. 2. In caso di determinazioni che rendano sconsigliabile la realizzazione del progetto, il Nucleo indica le possibili misure alternative per diminuire o eliminare gli effetti negativi sulla occupazione. 3. L’autorità competente delibera sul rapporto finale di V.I.O. prima o contestualmente al provvedimento con il quale si autorizza la realizzazione dell’opera, del lavoro, o la fornitura del bene o servizio. Art. 8 (Vigilanza degli organi istituzionali.) 1. Il nucleo di valutazione e monitoraggio verifica e vigila sull’attuazione delle direttive e delle determinazioni contenute nel rapporto finale di V.I.O.. Il nucleo presenta rapporti semestrali alla Giunta regionale circa gli effetti realmente prodotti sull’occupazione dalla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. 2. Il Presidente della Regione presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui contenuti dei rapporti di cui al primo comma e sui risultati conseguiti in rapporto alla spesa pubblica sostenuta. Il Consiglio regionale approva la relazione del Presidente con apposita deliberazione da allegarsi alla Legge di approvazione del rendiconto. La deliberazione del Consiglio e la Relazione del Presidente della Giunta sono pubblicate integralmente sul Bollettino Ufficiale. Art. 9 (Contributi finanziari) 1. La Regione partecipa alle spese sostenute dai soggetti proponenti per la predisposizione del S.I.O., concedendo contributi in misura non superiore al venti per cento delle spese documentate. 2. La Regione concede contributi alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 1, comma 3, che adeguino i propri ordinamenti e la propria azione agli indirizzi e alle raccomandazioni previste dalla presente legge. I predetti contributi sono concessi in misura non superiore al 2 per cento del valore dell’opera o fornitura per le quali sia stata avviata e conclusa la procedura di V.I.O.. Art. 10 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l’istituzione di apposito capitolo di spesa che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante prelievo dal fondo globale di cui al Cap. 86350, “Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”. ROCCO GERARDO GIACOMINO PATRIZIA CANTONI CARLO RASMI