Progetto di legge “INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETA' TRA I POPOLI” di iniziativa dei Consiglieri regionali Rocco Gerardo Giacomino, Patrizia Cantoni e Carlo Rasmi. RELAZIONE Con questa proposta di legge si intendono definire le linee della politica regionale per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli, attraverso la formulazione di un articolato in grado di evitare il riprodursi delle difficoltà in cui é incorsa la legge 26 febbraio 1987 n. 49, che ha introdotto la nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Com'è noto, la legge 49 era stata accolta da ampi consensi ma é stata poi disattesa ed inadeguatamente regolamentata e viene oggi rimessa in discussione in primo luogo dagli stessi protagonisti delle iniziative di settore, cioè da coloro che vi investono il proprio impegno e la propria professionalità. L’esperienza dell’ultimo decennio, che ha dato luogo nella passata legislatura alla costituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla cooperazione internazionale, ha definitivamente messo in luce la necessità di definire con chiarezza gli indirizzi politici sulla cooperazione. E’ dunque opportuno, anche in previsione di un rilevante trasferimento di competenze e poteri alle regioni, predisporre strumenti normativi e organizzativi adeguati a tale fine. L’esperienza compiuta in questo settore negli ultimi anni, pur non priva di episodi e fatti positivi, ha dimostrato l’esigenza di una radicale riforma, che si sostanzi in profonde e sostanziali modifiche dei meccanismi preposti alla decisione, all’attuazione e al controllo della cooperazione allo sviluppo. Questo non solo per evitare il ripetersi di episodi criminosi, che pure ci sono stati, ma più in generale per far sì che il perseguimento delle grandi finalità di alto valore morale e civile internazionale che deve proporsi l’intervento di cooperazione non sia ostacolato e soffocato dal prevalere di logiche contraddittorie. La nostra proposta affronta la nozione stessa di cooperazione allo sviluppo, per ricondurla al significato originario di risposta solidale al diritto dei popoli e delle comunità locali allo sviluppo umano e sociale, e si articola intorno ad alcune linee fondamentali di indirizzo politico: la netta distinzione tra le politiche di cooperazione allo sviluppo e le politiche di polizia internazionale e di commercio con l’estero; l’opzione per la cooperazione decentrata e la valorizzazione del ruolo dell’ente locale; l’individuazione di ambiti e modalità distinti di intervento per le attività che si svolgono nei Paesi destinatari e per le attività di promozione e di formazione svolte sul territorio regionale; la priorità della programmazione pluriennale di progetti di sviluppo locale rispetto all’occasionalità degli interventi di emergenza; l’instaurazione di una relazione tra cooperazione e migrazioni fondata sull’opzione solidale dell’accoglienza in Italia e su forme di reinserimento nel Paese d’origine costruttive e civili, nell’ambito di progetti mirati di sviluppo alla cui identificazione concorrano anche i cittadini stranieri e le loro associazioni. Il secondo nodo da sciogliere alla luce del dibattito aperto sulla cooperazione allo sviluppo é quello della trasparenza nella gestione delle attività e dei progetti. Molti esperti di cooperazione internazionale, diverse organizzazioni non governative ed alcuni partner del Sud del mondo hanno segnalato inefficienze e ritardi, discrezionalità nelle procedure di finanziamento, clientelismi e favoritismi di interessi particolari come elementi la cui negatività é prevalsa sulla positività di molte esperienze che sono però rimaste patrimonio quasi esclusivo degli operatori e delle organizzazioni non speculative che le hanno costruite e realizzate. La nostra proposta di legge affronta le problematiche connesse alla trasparenza della gestione attraverso una forte opzione a favore della massima partecipazione sociale, della diffusione dell’informazione e del controllo democratico e partecipativo di tutti i soggetti coinvolti. Nel suo complesso, il disegno di legge si concretizza nella proposta di un modello di azione politica e di cooperazione fondato sulla pratica della solidarietà. In questo quadro di riferimento generale, la legge si articola in quattro titoli, su un totale di 24 articoli. Il Titolo I descrive le finalità generali e le tipologie di intervento. Il Titolo II disciplina la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo. Il Titolo III riguarda la cooperazione con i Paesi meno avanzati, con gli immigrati presenti nel nostro territorio regionale e le forme attraverso le quali realizzare un commercio equo e solidale. Il Titolo IV concerne le norme finanziarie. TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Finalità 1. La Regione considera la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale strumenti essenziali per la creazione di rapporti di equità e di giustizia fondati sul rispetto dei diritti dell’uomo e dei popoli. 2. La Regione, in attuazione dei principi dettati dalla Costituzione e nel quadro delle leggi dello Stato che disciplinano la materia, assume quali obiettivi per la cooperazione allo sviluppo: a) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali come sanciti dai Patti delle Nazioni Unite e dalla Convenzione Europea per i diritti Umani. In particolare, la Regione, considera quali obiettivi fondamentali: - la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari; - la sicurezza alimentare e l’eliminazione della miseria; - la lotta alla emarginazione sociale e la valorizzazione delle risorse umane e materiali; - la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici; b) la promozione di azioni positive per la piena valorizzazione della donna fin dall’infanzia, con la rimozione di ogni ostacolo alla sua partecipazione alla vita sociale, economica e politica, come enunciato nelle risoluzioni adottate dalla Conferenza mondiale di Pechino del settembre 1995; c) la promozione e la difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come previsto dalla Convenzione internazionale del gennaio 1990; d) la lotta all’analfabetismo e la promozione dell’educazione di base e della formazione professionale; e) la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, basato sulla tutela e conservazione del patrimonio ambientale inteso come bene globale, attraverso interventi di protezione e restauro, di valorizzazione delle risorse naturali e umane locali, con la partecipazione democratica di tutte le componenti sociali delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza mondiale sull’ambiente e lo sviluppo di Rio de Janerio del giugno 1992; f) lo sviluppo endogeno sociale, economico e culturale delle popolazioni, a partire dalle categorie più deboli e svantaggiate, come previsto dalle deliberazioni del Vertice mondiale di Copenhagen sullo sviluppo sociale del marzo 1995; g) la promozione, crescita e rafforzamento delle esperienze democratiche e di partecipazione attiva, realmente rappresentative dell’insieme della popolazione, che prevedano adeguate garanzie per le minoranze etniche, linguistiche e religiose. 3. La Regione concorre alla promozione e diffusione della cultura della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli favorendo e sostenendo la partecipazione della società emiliano-romagnola ai progetti e agli interventi previsti dalla presente legge. Art. 2 Tipologie di intervento 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove, sostiene e coordina , i seguenti progetti: a) progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo; b) progetti e interventi per la promozione della cultura della pace e della solidarietà tra i popoli. 2. Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge gli interventi che abbiano carattere militare o di polizia. Sono da considerarsi interventi militari e di polizia quelli svolti da contingenti delle Forze Armate e delle forze addette al mantenimento dell’ordine pubblico, sia pure nell’ambito di operazioni decise ed attuate da o nel quadro di organismi internazionali. 3. Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge gli interventi che abbiano ad oggetto esclusivamente la promozione del commercio o degli interventi commerciali all’estero. TITOLO II Cooperazione decentrata allo sviluppo Art. 3 Progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo 1. I progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo si rivolgono prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli organismi internazionali ed hanno come soggetti attivi le popolazioni interessate, direttamente coinvolte nella realizzazione dei progetti stessi. 2. Sono favoriti i Progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo che prevedono la partecipazione attiva, per la loro realizzazione, di organismi e soggetti espressione delle comunità e delle popolazioni locali dei Paesi beneficiari. 3. I progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo si integrano con i programmi di sviluppo e di lotta all’emarginazione sociale sul territorio regionale. A tal fine, i cittadini dei Paesi in via di sviluppo e loro associazioni presenti nel territorio della Regione possono essere coinvolti nella scelta dei progetti stessi, in particolare nella scelta dei progetti rivolti ai loro Paesi d’origine. 4. I progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo presentati dai Gruppi di solidarietà internazionale, come costituiti ai sensi dell’articolo 5, possono accedere al cofinanziamento regionale con le modalità previste dalla presente legge. 5. Ogni affidamento in subappalto, anche di singole parti del progetto, deve essere esplicitamente previsto nella redazione del progetto stesso. Le condizioni di realizzazione nonchè le eventuali modifiche al progetto sono approvate con le stesse procedure generali previste dalla presente legge. Art. 4 Oggetto dei progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo 1. I progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo hanno ad oggetto lo studio, la progettazione e la realizzazione di opere, beni e servizi atti a perseguire le finalità di cui all’articolo 1. In particolare: a) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi; b) la formazione di base e la formazione professionale di cittadini dei Paesi beneficiari e di cittadini destinati a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; c) la realizzazione di programmi educativi e promozionali per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali e culturali fra la Regione e i Paesi beneficiari; d) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra la Regione e i Paesi beneficiari; e) la realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale di un’autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, funzionale allo specifico contesto locale e ambientale; f) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, a iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, sia a livello locale che nazionale, nei Paesi beneficiari. Art. 5 Gruppi di solidarietà internazionale 1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove la costituzione di Gruppi di solidarietà internazionale tra enti locali e loro forme associative, enti pubblici, organizzazioni non governative di cooperazione internazionale, associazioni, istituzioni, fondazioni, gruppi di volontariato e singoli cittadini, purchè operanti senza fini di lucro. 2. I Gruppi di solidarietà internazionale sono comitati temporanei, che si costituiscono per collaborare alla individuazione e realizzazione di progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo e si sciolgono alla compiuta realizzazione dei progetti stessi. 3. I Gruppi di solidarietà internazionale: a) promuovono e favoriscono rapporti di collaborazione tra le parti sociali e gli organi istituzionali nel territorio di riferimento; b) individuano, in collaborazione con le comunità locali dei Paesi destinatari degli interventi, i progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo che si intendono realizzare; c) instaurano e mantengono relazioni dirette con le comunità locali dei Paesi destinatari degli interventi. 4. I Gruppi provvedono alla designazione, per il periodo di durata del relativo progetto, di un proprio rappresentante all’interno del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo, di cui all’articolo 9. L’avvenuta costituzione del gruppo, con indicazione del proprio rappresentante e del domicilio eletto, così come lo scioglimento del gruppo devono essere comunicati al Presidente della Giunta regionale o assessore delegato. Art. 6 Partecipazione degli enti locali ai Gruppi di solidarietà internazionale 1. Gli enti locali partecipano ai Gruppi di solidarietà internazionale nelle attività di cooperazione allo sviluppo promosse dal Gruppo stesso, assicurando: a) il coordinamento delle attività e l’assistenza tecnica con la messa a disposizione di proprie strutture e di proprio personale; b) lo stanziamento di risorse finanziarie per le attività di cooperazione del Gruppo. 2. Gli enti locali promuovono il concorso al finanziamento delle attività del Gruppo di soggetti pubblici e privati attraverso sottoscrizioni, donazioni, lasciti ed atti di liberalità da parte dei medesimi. Art. 7 Informazione 1. Per favorire la costituzione dei Gruppi di solidarietà internazionale, la Giunta regionale provvede al censimento biennale delle strutture e dei soggetti, presenti sul territorio regionale, che svolgono attività di cooperazione decentrata allo sviluppo. 2. La Giunta regionale raccoglie informazioni e documentazione sulle attività di cooperazione internazionale mediante costituzione di una banca dati dei soggetti e delle iniziative in materia, collegata ad analoghe banche dati costituite dallo Stato, dalla Unione Europea, da organismi nazionali e internazionali. 3. Apposita sezione della banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo include informazioni riguardanti la condizione della donna nei paesi in via di sviluppo. 4. L’accesso alla banca dati sulla cooperazione internazionale allo sviluppo è libero e garantito al pubblico anche tramite collegamenti in rete. Il diritto all’accesso è reso noto ai possibili utenti tramite adeguate forme di pubblicità. Art. 8 Competenze della Regione 1. Gli indirizzi e le finalità della politica di cooperazione allo sviluppo sono proposti all’approvazione della Giunta regionale dall’Assessore ai Servizi sociali. Gli indirizzi sono stabiliti ed aggiornati di anno in anno con la collaborazione del Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo. Art. 9 Attività di aggregazione sociale 1. Al fine di agevolare il confronto tra gli operatori e di assicurare la più ampia partecipazione all’attività di cooperazione decentrata allo sviluppo, la Giunta regionale: a) istituisce il Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo; b) organizza e convoca, con cadenza biennale, in collaborazione con il Comitato di cui alla lettera a), la Conferenza per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Art. 10 Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo 1. Il Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ha compiti propositivi e consultivi nelle materie disciplinate dalla presente legge. In particolare: a) formula proposte e criteri per la definizione delle linee programmatiche, di cui all’articolo 13, e per la ammissibilità al patrocinio e al cofinanziamento regionale e di altri organismi nazionali e internazionali, di cui all’ articolo 17; b) formula pareri preventivi sulle proposte di linee programmatiche, di patrocinio e di ammissibilità al cofinanziamento regionale e di altr c) formula proposte per iniziative volte a favorire la più ampia partecipazione della comunità regionale all’individuazione e realizzazione delle politiche regionali di cooperazione internazionale allo sviluppo, anche attraverso la diffusione dell’informazione, la promozione e il coordinamento delle relative attività nel territorio regionale; d) collabora con la Giunta alla promozione e alla realizzazione della Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo; e) predispone, sulla base degli elementi forniti dalla Giunta regionale, la Relazione sulla situazione della cooperazione internazionale allo sviluppo nella regione. Art. 11 Composizione del Comitato 1. Il Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo è costituito da componenti permanenti e da componenti temporanei. 2. Sono componenti permanenti e, in quanto tali, restano in carica per tutta la durata del Consiglio regionale: a) il Presidente della Regione o assessore delegato, con funzioni di Presidente del Comitato; b) i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale e un componente di ogni Commissione eletto dal Consiglio; c) un componente designato dall’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia, sezione regionale; d) un componente designato dall’Unione Province Italiane, sezione regionale; e) una componente designata dalla Commissione regionale per la realizzazzione della parità istituita ai sensi dell’art. 10 L.R. 29/87; f) un componente designato dalla Consulta regionale dell’immigrazione. 3. Sono componenti temporanei e, in quanto tali, rimangono in carica per la durata del relativo progetto: un componente per ogni Gruppo di solidarietà internazionale designato dal Gruppo stesso. Art. 12 Funzionamento del Comitato 1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione. 2. Entro un mese dall’insediamento il Comitato adotta il regolamento per il proprio funzionamento. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei componenti designati. 3. Le sedute del Comitato sono pubbliche e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dipendente della Regione. 4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di istituzioni, enti, organismi ed associazioni che abbiano specifico interesse all’argomento in discussione. 5. Al fine del monitoraggio e della valutazione dei progetti in corso d’opera o realizzati, il Comitato può avvalersi di appositi nuclei di valutazione, costituiti con atto della Giunta e composti da un rappresentante del Gruppo di solidarietà internazionale interessato, da un esperto di cooperazione internazionale designato dal Comitato stesso, da un esperto di cooperazione internazionale designato dalla Giunta regionale. 6. La partecipazione al Comitato è gratuita. Ai componenti spettano unicamente i rimborsi per eventuali spese di viaggio. Art. 13 Linee programmatiche di intervento per la cooperazione decentrata allo sviluppo 1. Le linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo, proposte dalla Giunta regionale sentito il Comitato di cui all’articolo 10, individuano con cadenza biennale le priorità geografiche e settoriali di intervento. 2. In sede di predisposizione della proposta di linee programmatiche, la Giunta regionale valuta ed eventualmente aderisce a programmi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali, nazionali e regionali, nonchè a programmi di altre regioni o interregionali. 3. La partecipazione della Regione ai programmi di cui al comma 2, può avvenire su richiesta della Regione stessa ovvero su richiesta della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo o di altre Regioni; può altresì avvenire su iniziativa di un Gruppo di solidarietà internazionale costituitosi ai sensi dell’art. 6 della presente legge. Art. 14 Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo 1. Il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore delegato, in collaborazione con il Comitato per la cooperazione decentrata allo sviluppo, convoca, entro il mese di febbraio di ogni biennio, la Conferenza sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. 2. Nel corso della Conferenza vengono presentati e discussi: a) la Relazione sulla situazione della cooperazione internazionale allo sviluppo nella regione, predisposta dal Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo; b) la proposta di linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo; c) i criteri e i parametri di valutazione dei progetti. 3. Alla Conferenza sono invitati: a) i rappresentanti degli enti locali e loro associazioni; b) i componenti del Comitato per la cooperazione decentrata allo sviluppo; c) i rappresentanti dei soggetti censiti nella banca dati regionale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo. 4. A Conferenza conclusa, il Comitato per la cooperazione decentrata allo sviluppo si riunisce e dopo aver valutato le eventuali modifiche e gli emendamenti proposti dalla Conferenza , approva il testo definitivo della relazione e lo trasmette al Consiglio Regionale.. La Relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e raccolta in apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 7. Art. 15 Approvazione delle linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo 1. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione della Conferenza la Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni, dei rilievi e delle proposte di integrazione emersi in tale sede, approva la proposta di linee programmatiche per la cooperazione decentrata allo sviluppo e la trasmette al Consiglio regionale. 2.Il Consiglio regionale approva le linee programmatiche entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta. Decorso inutilmente tale termine la proposta di linee programmatiche si intende comunque approvata. Art. 16 Presentazione e valutazione dei progetti 1. Dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo, i Gruppi di solidarietà internazionale presentano al Presidente della Regione o all’Assessore delegato i propri progetti. 2. Ai progetti devono essere allegati: a) una relazione particolareggiata sull’intervento che si propone, con l’indicazione dei soggetti coinvolti; b) un dettagliato piano finanziario con indicazione dei finanziamenti disponibili e dei tempi di realizzazione previsti. 3. I Progetti sono trasmessi trimestralmente al Comitato regionale per la cooperazione decentrata allo sviluppo che esprime, entro trenta giorni dal ricevimento, il proprio parere in ordine all’ammissibilità dei progetti al patrocinio e al cofinanziamento regionale. . Il Comitato esprime il parere di ammissibilità in base ai criteri e alle priorità individuati nelle linee programmatiche. Sono in ogni caso prioritari i progetti che si ispirano ai principi enunciati all’articolo 3. 4. I progetti individuati con la procedura di cui al comma 3 costituiscono proposte del Comitato alla Giunta regionale. Art. 17 Patrocinio e cofinanziamento regionale 1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di cui all’articolo 16 comma 4, la Giunta regionale, con atto motivato nel caso di scostamenti dalle proposte stesse, delibera: a) quali progetti ammettere al patrocinio regionale; b) quali progetti ammettere al cofinanziamento regionale; c) quali progetti inoltrare per il cofinanziamento di organismi interregionali, nazionali o internazionali. 2. Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso eccedere la quota del quaranta per cento del costo complessivo preventivato del progetto. 3. In sede di assegnazione del contributo la Giunta regionale, sulla base del progetto presentato, indica il termine entro cui il progetto stesso deve essere realizzato, disponendo l’erogazione di una prima quota di finanziamento, pari al cinquanta per cento del contributo assegnato. 4. L’erogazione della quota residua di contributo viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore delegato, previa presentazione di una relazione che attesti lo stato di attuazione del progetto e documenti le spese inerenti la prima quota di contributo. 5. I contributi regionali sono erogati all’ente locale di riferimento del Gruppo di solidarietà internazionale. 6. Nel caso di contributi assegnati per la realizzazione dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, la Giunta regionale individua, in sede di assegnazione del contributo, il beneficiario e le modalità di pagamento, sulla base dei relativi programmi. Art. 18 Obblighi dei beneficiari dei contributi 1. I beneficiari dei contributi di cui al presente Titolo presentano, entro il mese di dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti ammessi a finanziamento relativa all’anno in corso, corredata del piano finanziario delle entrate e delle spese. Nei trenta giorni successivi alla conclusione del progetto, presentano altresì una relazione a consuntivo, corredata del piano finanziario consuntivo e della valutazione del progetto rispetto agli obiettivi del medesimo. 2. La mancata presentazione delle relazioni previste al comma 1 comporta la sospensione dei contributi in corso di realizzazione del progetto o la revoca degli stessi. TITOLO III Cooperazione decentrata, partecipazione degli immigrati, commercio equo e solidale Art. 19 Progetti di collaborazione con i Paesi meno avanzati 1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere una società multiculturale e considera prioritari i progetti di cooperazione allo sviluppo che utilizzano l’apporto degli immigrati provenienti dai paesi meno avanzati. Art. 20 Soggetti attuatori 1. I progetti di collaborazione con i Paesi meno avanzati sono promossi e realizzati: a) su iniziativa della Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui al presente articolo; b) su richiesta di altre regioni, di organismi interregionali, nazionali e internazionali; c) su iniziativa di enti locali, Università, centri di ricerca senza fini di lucro, organismi di formazione professionale, associazioni di immigrati, associazioni ambientaliste, organizzazioni cooperative, mutualistiche e associative che operino nel settore dell’economia sociale, organizzazioni non governative senza fini di lucro, riconosciute dalla Unione Europea, da altri organismi internazionali o dal Ministero degli Affari Esteri, ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49. Art. 21 Presentazione e approvazione dei progetti 1. I progetti di collaborazione con i Paesi meno avanzati sono presentati entro il mese di gennaio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale o assessore delegato. I progetti devono essere corredati da una relazione particolareggiata sull’intervento e da un dettagliato piano finanziario, con indicazione dei soggetti coinvolti, dei tempi di realizzazione, dei finanziamenti disponibili. 2. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio regionale il Piano annuale delle attività di collaborazione con i Paesi meno avanzati. 3. Per la valutazione dei progetti la Giunta regionale può avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico, costituito con decreto del Presidente della Giunta e composto da un funzionario regionale, da un rappresentante designato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante designato dalle Associazioni degli imprenditori. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, la proposta di Piano si intende approvata. La Giunta regionale provvede all’inoltro delPiano ai competenti organismi nazionali per il relativo finanziamento. Art. 22 Commercio equo e solidale 1. La Regione favorisce le iniziative volte a realizzare scambi commerciali con i Paesi meno avanzati; in particolare le iniziative che valorizzano i prodotti tipici e tradizionali, che utilizzanoi metodi di coltivazione biologica e che hanno come obiettivo lo sviluppo eco-sostenibile. 2. La Regione promuove e attiva campagne di informazione e divulgazione del commercio equo e solidale. Art. 23 Formazione professionale 1. La Regione fornisce il proprio supporto organizzativo e finanziario alle attività di formazione professionale promosse dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. 2. La Regione formula proposte per la realizzazione di programmi di formazione professionale destinati a: a) cittadini italiani che intendono svolgere attività di cooperazione allo sviluppo; b) cittadini di Paesi in via di sviluppo; c) cittadini immigrati che intendono reinserirsi nei Paesi d’origine. TITOLO IV Disposizioni finanziarie Art. 24 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte con l’istituzione di un apposito capitolo, denominato “Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo”. ROCCO GERARDO GIACOMINO PATRIZIA CANTONI CARLO RASMI