Progetto di Legge regionale di iniziativa dei Consiglieri regionali Rocco Gerardo Giacomino, Patrizia Cantoni e Carlo Rasmi concernente: "Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 marzo 1984, n. 12 e successive modificazioni in materia di disciplina dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" Art. 1 1. Il Titolo V della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito: "TITOLO V NORME PER IL CALCOLO E LA DISCIPLINA DEL CANONE" Art. 2 1. L'art. 40 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito: "Art. 40 Determinazione del canone e fasce di reddito 1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato sulla base dei criteri oggettivi dell'alloggio, come definiti dall'art. 42, ma non può essere superiore a quello determinato in base al reddito annuo complessivo del nucleo familiare come definito dall'art. 41. 2. Per ognuna delle seguenti fasce, relative al reddito annuo complessivo del nucleo familiare, si applicano i corrispondenti e differenziati canoni di locazione massimi: reddito non superiore all'importo di una pensione sociale o di una pensione INPS al minimo: canone di locazione non superiore a Lire 15.000 mensili; reddito non superiore all'importo di due pensioni INPS al minimo: canone di locazione non superiore al 4,2 per cento del reddito; reddito non superiore all'importo stabilito quale limite per l'accesso: canone non superiore al 5,2 per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; reddito compreso tra l'importo stabilito quale limite per l'accesso e il valore risultante dalla maggiorazione del 25 per cento del suddetto limite : canone non superiore al 6,2 per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; reddito compreso tra il limite superiore, come indicato al precedente punto d) e l'importo stabilito quale limite per la decadenza, ai sensi dell'art. 23 della presente legge: canone non superiore al 7,2 per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; reddito compreso tra il limite superiore, come indicato al precedente punto e) e la maggiorazione del 50 per cento di tale limite: canone non superiore al 10 per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari; reddito complessivo superiore a quello indicato al precedente punto f): canone non superiore al 11 per cento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. 3. Il canone di locazione di cui ai punti a) e b) è applicato solo agli assegnatari con reddito complessivo del nucleo familiare derivante esclusivamente da lavoro dipendente, pensione o percepito ai seguenti titoli: cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegni di mantenimento del coniuge separato o divorziato. 4.Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprenda uno o più componenti affetto da menomazione che comporti una diminuzione permanente superiore a due terzi della capacità lavorativa, certificata dalla competente unità sanitaria locale, sono collocati nella fascia immediatamente inferiore rispetto a quella in cui dovrebbero essere collocati in base al reddito complessivo. Il canone di locazione non può comunque essere inferiore a quello stabilito al punto a).". 5. Il canone di locazione è aggiornato ogniqualvolta vi sia variazione del reddito complessivo del nucleo familiare. La variazione del reddito è comunicata dall'assegnatario mediante apposita e documentata dichiarazione.". Art. 3 1. L'art. 41 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito: "Art. 41 Definizione di reddito complessivo Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è ridotto di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di 6 milioni. La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione è già prevista dall'art. 21 della L. 457/78 senza limiti numerici. Nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare non vanno computati i redditi non consolidati dei figli. Per redditi consolidati si intendono quelli derivanti da lavoro subordinato nonchè quelli derivanti da lavoro autonomo che sono prodotti, nell'arco di minimo otto mesi anche non continuativi, dai figli facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario. Nella determinazione del reddito complessivo non va altresì computata ogni forma di sussidio. Art. 4 1. Il comma 2 dell'art. 23 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12 e successive modificazioni è così sostituito: "2. L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 1, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario. La durata del rapporto di locazione e le procedure di rilascio dell'alloggio sono indicate dall'art. 8 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.". Art. 5 1. L'art. 42 della legge regionale 14 marzo 1984 n. 12 e successive modificazioni è così sostituito: "Art. 42 Criteri oggettivi dell'alloggio 1. Il canone di locazione è determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 L. 392/78, salvo quanto previsto nei seguenti comma. 2. Non si applicano i coefficienti correttivi di cui al comma quinto dell'art. 12 L. 392/78 e quelli di cui all'art. 18 L. 392/78. 3. Il costo base di cui all'art. 14 L. 392/78 è diminuito del 15%. 4. Per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti il coefficiente correttivo di cui all'art. 17 L. 392/78 è pari a 0,80. 5. L'aumento del canone di cui all'art. 23 L. 392/78 decorre sempre dalla data in cui sono state ultimate le opere. 6. Non si applica l'ultimo comma dell'art. 24 L. 392/78. Art. 6 Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli 42, 43, 44 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni. 2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Art. 7 Decorrenza dei nuovi canoni 1. Gli enti gestori sono tenuti ad applicare i canoni di locazione come determinati con la presente legge entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa. Relazione Questo progetto di legge di modifica della L.R. 14/3/84 n. 12 si prefigge l'obiettivo di rapportare il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al reddito effettivo della famiglia occupante e non più al valore erariale dell'immobile. Tale innovazione è radicale in quanto si passa dal considerare la casa come un fatto meramente patrimoniale ad una concezione che la considera strumento di soddisfacimento di un bisogno primario e di un diritto costituzionalmente garantito. Il canone di riferimento, sebbene determinato con le modalità della legge 392/78 al fine di tener conto della tipologia dell'alloggio (vetustà, metratura ecc.) deve comunque rientrare nei tetti massimi stabiliti in relazione a ciascuna fascia di reddito individuata dalla presente legge. L'art. 1 modifica la rubrica del Titolo V della Legge regionale 14 marzo 1984, n. 12; il cambio di rubrica è la pratica conseguenza di quanto stabilito al successivo art. 2, e cioè che il calcolo del canone è direttamente effettuato in base a fasce di reddito chiaramente individuate nella stessa legge e non più demandato ad apposito atto del Consiglio regionale sulla base dei criteri fissati dalla attuale normativa di cui all'art. 37 e segg. della L.R. 13/95. L'art. 2 individua per ogni fascia di reddito il corrispondente canone che è determinato con le modalità di cui all'art. 5, senza poter comunque superare i limiti ed i tetti massimi stabiliti dal presente articolo. Si prevedono 7 fasce di reddito. Le prime due attengono agli assegnatari il cui reddito familiare derivi esclusivamente da lavoro dipendente, pensione o percepito a titolo di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato. Si stabilisce, per la fascia più bassa relativa all'importo di una pensione sociale o di una pensione INPS al minimo, che il canone non possa essere superiore a Lire 15.000. Per le altre fasce il canone è strettamente rapportato ad una percentuale da calcolarsi in base al reddito complessivo del nucleo familiare. Nel medesimo articolo si disciplina il caso in cui il nucleo familiare comprenda componenti affetti da menomazioni che comportino una diminuzione della capacità lavorativa. Per questi si prevede la collocazione nella fascia di reddito immediatamente inferiore rispetto a quella effettivamente risultante dalla dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare. L'art. 3 definisce che cosa si debba intendere per reddito annuo complessivo: la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare. Per la definizione di nucleo familiare si rinvia a quanto già previsto all'art. 3 della L.R. 12/84 come sostituito dall'art. 2 della L.R. 13/95. A tale reddito complessivo vanno applicate le detrazioni per i figli a carico, previste dalla L. 457/78 e successive modificazioni, nonchè le detrazioni per gli ulteriori componenti il nucleo qualora lo stesso sia composto da più di due persone, già previste dalla Deliberazione del CIPE del 13 marzo 1995. Si dispone inoltre che nel reddito complessivo non vadano computati eventuali redditi dei figli derivanti da prestazioni occasionali, non da stabili occupazioni e, in quanto tali, non definibili quali redditi consolidati. L'art. 4 prevede semplicemente un adeguamento tecnico dell'art. 23 della L.R. 12/84 in materia di decadenza dalla qualifica di assegnatario, poichè il secondo comma del citato articolo richiama il canone di cui alla "fascia C" del vigente art. 40, che, con il presente progetto si intende radicalmente modificare. L'art. 5 richiama i criteri oggettivi per la determinazione del canone che comunque non può superare i tetti massimi individuati dal precedente art. 2, riferiti alla legge sull'equo canone ed escludendo quei coefficienti non compatibili con l'Edilizia Residenziale Pubblica. L'art. 6 abroga le disposizioni richiamate nonchè tutte le disposizioni incompatibili con il progetto di legge. L'art. 7, infine, dispone quale termine ultimo per l'effettiva applicazioni dei canoni, come determinati agli articoli precedenti, il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge.