Progetto di Legge Regionale “Norme in materia di bonifica” di iniziativa dei Consiglieri Rocco Gerardo Giacomino, Ferruccio Giovanelli, Lamberto Cotti e Patrizia Cantoni Relazione Il presente Progetto di legge si prefigge essenzialmente due scopi: - riorganizzare e razionalizzare il servizio di bonifica, finora gestito dai diversi Consorzi di bonifica, riservando alle Province, che possono delegare le funzioni in oggetto anche alle Comunità Montane, l’intera gestione degli interventi e dei compiti in materia. - porre ordine al vigente sistema contributivo che impone ai proprietari di immobili ricadenti in insediamenti urbani e periurbani dotati di pubbliche fognature una imposizione non giustificabile. In ordine al primo punto, è il caso di ricordare che già il 2 febbraio 1994 il Consiglio regionale approvò un ordine del giorno che ribadiva la necessità di una revisione approfondita della vigente legislazione regionale sui consorzi. Revisione resa necessaria da una serie di fatti specifici, non ultimo il forte disagio e insoddisfazione manifestato dagli agricoltori e loro associazioni, dalle Comunità Montane, dai Comuni e dalle Province nei confronti degli stessi enti, dovuta anche alla evidente sproporzione tra tributi e tariffe richiesti e servizi effettivamente resi al comparto agricolo e alla collettività. Si è altresì rimarcato, nel medesimo o.d.g. del 2.2.94, come gli stessi consorzi abbiano operato, e continuino ad operare sempre più spesso, in totale assenza di ogni forma di coordinamento con Province, Autorità di bacino e Regione. Questo dato crea oggettive difficoltà se si pensa alle competenze affidate nel corso di questi anni ai predetti consorzi: gestione degli interventi di difesa del suolo e di tutela dell’ambiente, nonchè esecuzione di ogni tipo di opera a finanziamento pubblico. Non ultimo, pesa in tale decisione la circostanza che i Consorzi di bonifica, così come attualmente organizzati, sono strumenti in pratica governati da una sola categoria di “utenti del suolo”. L’inserimento nei Consigli di Amministrazione di una minoranza di rappresentanti di enti locali e di alcuni proprietari di beni extragricoli non ha significativamente inciso nella gestione di detti enti; ciò a scapito del necessario e stretto raccordo che doveva necessariamente crearsi tra gli enti locali e gli altri soggetti indicati dall’articolo 11 della legge 183/ 89 sulla difesa del suolo, e dall’articolo 9 della legge 36/94 in materia di risorse idriche, per pervenire ad una moderna, efficace, omogenea e coordinata azione degli interventi e dei servizi sul territorio. La scelta, operata con questo progetto di legge, è dunque quella della soppressione degli attuali consorzi di bonifica e del contestuale trasferimento delle relative competenze alle Province ed in subordine alle Comunità Montane, sulla base del ruolo che tali enti territoriali hanno assunto a partire dalla Legge 142/90 e dalle leggi regionali di delega e trasferimento di funzioni nelle materie strettamente connesse alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità, alla tutela e valorizzazione delle risorse idriche. Saranno quindi le Province e le Comunità Montane a scegliere, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, quali tra le forme previste dalla stessa legge 142 risulti la più efficace per una ottimale gestione delle competenze trasferite. In ordine al secondo punto, questo risolve in modo inequivocabile il problema relativo alla doppia contribuzione cui sono attualmente assoggettati i proprietari di immobili serviti da pubbliche fognature. Tale doppia contribuzione è diventata oggetto, in questi anni, di vivaci contestazioni da parte dei proprietari di detti immobili poiché attuata in contrasto con le recenti norme legislative che assegnano ai Comuni, o agli appositi enti gestori, la competenza esclusiva a svolgere il servizio di allontanamento e adduzione al recapito finale delle acque fognarie. Mentre non è contestabile che i beni immobili cosiddetti extra-agricoli possano trarre un beneficio di natura idraulica nel caso di immissione diretta nel canale consortile ricevente e, di conseguenza, essere assoggettati a contributo di bonifica, del tutto illegittimo è il ravvisare tale ricorrenza per gli immobili già serviti dalle pubbliche fognature comunali, qualora collegate per l’adduzione al recapito finale. Del resto già la legge 36/94 ha chiaramente disposto che: “gli utenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura...., sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti” (art. 14, comma 2). In sostanza gli utenti del servizio pubblico di fognatura sono assoggettati al pagamento, agli enti gestori del servizio stesso, di un canone annuo avente natura tributaria, per la raccolta, la depurazione, l’allontanamento e lo scarico finale delle acque fognarie defluenti dai loro fabbricati. A tale tributo, come specificato sopra, non devono esserne corrisposti altri al medesimo titolo. L’articolo 1 del progetto di legge chiarisce quindi i dubbi interpretativi finora riscontrati in materia ed elimina alla radice ogni ulteriore possibilità di contenzioso amministrativo e giudiziario. Articolo 1 Adduzione di acque fognarie al recapito finale 1. L’adduzione al recapito finale delle acque fognarie, reflue e meteoriche, defluenti da insediamenti urbani e periurbani compete esclusivamente ai Comuni e agli enti gestori indicati all’articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319. 2. Qualora i comuni e gli enti gestori degli impianti fognari ricorrano al servizio idraulico assicurato dalle opere di bonifica per il completamento del servizio di fognatura, ovvero per l’adduzione delle acque fognarie, reflue e meteoriche al recapito finale, devono contribuire alle spese in proporzione del beneficio ottenuto. 3. I beni immobili urbani e periurbani serviti da fognature pubbliche sono esclusi dal “perimetro di contribuenza” di cui agli articoli 3, 10 e 17 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Articolo 2 Soppressione dei Consorzi di bonifica 1. I Consorzi di bonifica ricadenti nel territorio della Regione, nonchè quelli istituiti ai sensi delle leggi regionali 2 agosto 1984, n. 42 e 23 aprile 1987, n. 16 sono soppressi. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le funzioni e i compiti dei soppressi consorzi di bonifica sono trasferite alle Province, che potranno delegare le funzioni in oggetto anche alle Comunità Montane competenti per territorio. 3. Le Province subentrano ad ogni effetto ai cessati Consorzi di bonifica in tutti i finanziamenti e nei i rapporti attivi e passivi dei predetti enti. Articolo 3 Gestione delle competenze dei soppressi Consorzi di bonifica 1. I compiti previsti dall’articolo 14 della L.R. 42/84 nonchè i servizi già assicurati dai disciolti consorzi di bonifica sono riorganizzati dalle Province al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante le forme previste dal Capo VII della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Quando si tratti di scioglimento di consorzi di bonifica toccanti il territorio di più Province, apposita convenzione obbligatoria, predisposta dalla Giunta regionale secondo un disciplinare-tipo, regola i rapporti dei predetti enti territoriali. 4