RELAZIONE Questo progetto di legge nasce dalla necessità di dare all’intervento della Regione nel settore salute e sicurezza del lavoro una, ormai improrogabile, organicità di strutture e fini. In particolare il D.Lgs. 626/94 ha posto i legislatori regionali in questo stato di necessità. Le proposte, e la realizzazione di strutture nell’ambito regionale, si sono succedute negli anni passati senza un’apparente razionalità operativa; più dovuta ad eventi esterni (Referendum sull’ambiente, D.Lgs. 626/94) che non ad un percorso amministrativo lineare. Sono in campo i Dipartimenti della prevenzione, con gli S.P.S.A.L., oltre ai laboratori ex P.M.P. passati, dopo il Referendum del 1994, all’A.R.P.A.. Sorgono il C.D.S. (Centro di Documentazione della Salute) da due strutture precedenti. Viene costituito il C.d.S. (Consorzio dei Servizi), Ente pubblico - privato che consorzia volontariamente le A.U.S.L. con funzione di consulenza, dopo che per la stessa funzione era stata ipotizzata una Società di Capitali. E’ evidente che, in questa situazione, caratterizzata da una molteplicità di strutture che hanno uno status diverso (pubblico e misto), competenze a volte separate e a volte intrecciate, risorse finanziarie e professionali diverse, mezzi tecnici la cui adeguatezza varia da provincia a provincia, etc., non è possibile realizzare una politica seria per la prevenzione e salute dei lavoratori. La presente legge si prefigge pertanto il compito di ricostruire, attraverso l’A.R.E.S.L., un efficiente sistema di servizi che risponda alla necessità della programmazione della Regione nel campo della salute e sicurezza, intesi come diritti fruibili da parte dei lavoratori. All’interno dell’A.R.E.S.L. vengono ricondotte le funzioni di vigilanza, controllo, assistenza, informazione, documentazione, educazione, consulenza. L’informazione e documentazione comprendono attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati acquisiti. Le funzioni sono esercitate per mezzo di servizi la cui autonomia d’azione (es. vigilanza, consulenza), ove è sancita dalla legge, è garantita. Il Regolamento è un elemento flessibile del modello organizzativo e della definizione dei rapporti con altri Enti e strutture. Ciò permette di modulare eventuali opportune modifiche senza ricorrere a modifiche legislative, ma partendo direttamente da esigenze interne all’Agenzia. Elementi qualificanti del Regolamento sono le disposizioni per mantenere separate le competenze degli operatori addetti alle funzioni di vigilanza e controllo rispetto a quelli addetti alla consulenza; gli elementi di integrazione tra i vari livelli di attribuzione delle responsabilità. Nell’unitarietà organizzativa delle funzioni di sicurezza ed igiene del lavoro vengono previste articolazioni di attività sia centrali che periferiche. Questo permette di centralizzare una serie di funzioni quali quelle di documentazione, formazione, informazione, coordinamento tecnico - scientifico e consulenza. Nello stesso tempo si mantiene una presenza articolata sul territorio a diretto contatto con le realtà produttive per le funzioni di vigilanza e controllo, che mantengono ampia autonomia tecnico - finanziaria. Viene prevista l’incompatibilità della funzione di dipendente pubblico di Ente con funzioni di vigilanza, controllo e consulenza con incarichi professionali a qualsiasi titolo. La fruibilità del diritto alla salute a alla sicurezza da parte dei lavoratori sarà garantito dall’adeguamento del personale, oggi indispensabile, sia sotto il profilo numerico che delle professionalità. Adeguamento che non significa espansione illimitata, poiché la garanzia vera per la difesa della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono le lavoratrici ed i lavoratori stessi per mezzo dei R.L.S. Come ogni altra legge la presente può dare risultati importanti se ne è garantita una gestione democratica, cioè se mette in campo in maniera attiva i soggetti interessati. I soggetti interessati alla consulenza sono R.L.S., Amministrazione Pubblica, artigiani, piccole e medie imprese. Al fine di superare i limiti rilevati nella figura dell’Amministratore Unico il Direttore Generale è affiancato da un Consiglio Scientifico. E’ indispensabile, per rendere operativa l’A.R.E.S.L., adeguare il finanziamento a non meno del 6% del F.S.R.. Progetto di legge regionale: Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza e la salute dei Lavoratori nei luoghi di lavoro ad iniziativa dei Consiglieri del Partito della Rifondazione Comunista: Carlo Rasmi, Rocco Gerardo Giacomino, Patrizia Cantoni. Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione tutela il diritto alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro quale diritto fondamentale dei lavoratori ed interesse della collettività. 2. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni, secondo il principio del governo coordinato e decentrato delle attività di programmazione, di gestione e di controllo, in materia di tutela della salute della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tenendo conto di quanto previsto nel decreto legislativo 626/1994 Art. 2 (Istituzione dell’Agenzia) 1. E’ istituita l’Agenzia Regionale per la Sicurezza e la salute dei Lavoratori nei luoghi di lavoro, di seguito denominata ARESL, quale organismo strumentale della Regione del quale si avvalgono le amministrazione pubbliche, le Aziende Unità Sanitarie Locali e gli altri soggetti pubblici e privati, per l’esercizio delle funzioni di tutela, controllo e vigilanza sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 2. L’ARESL è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, secondo le norme stabilite dal proprio Statuto e dal Regolamento. 3. L’ARESL è parte integrante della rete dei servizi del Sistema Sanitario Regionale. Art. 3 (Funzioni di tutela, vigilanza e controllo) 1. L’attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché quella di vigilanza e controllo sull’applicazione della legislazione in materia, è svolta dalle Aziende Unità Sanitarie Locali tramite l’ARESL. Compete, in particolare, all’ARESL: a) la definizione delle procedure e relativa effettuazione di accertamenti sullo stato di sicurezza dei luoghi di lavoro finalizzati all’accertamento e rimozione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia; b) la programmazione e relativa effettuazione di accertamenti sanitari mirati sullo stato di salute dei lavoratori, anche ai fini dell’acquisizione delle informazioni epidemiologiche; c) la definizione e le relative attività di gestione ed aggiornamento della “mappa dei rischi e dei danni da lavoro” con obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo; d) la predisposizione ed effettuazione di tutte le indagini tecniche e di laboratorio a supporto dei compiti previsti ai punti a) b) e c), prevedendo almeno un centro analitico altamente qualificato a livello regionale; e) i compiti e le funzioni svolte dagli ex Settori impiantistico- antinfortunistico di cui all’art.4 comma 7 della L.R. 33/1981; f) la formulazione, in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, dei pareri preventivi sui progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere; g) la promozione di indagini e ricerche su specifici problemi di rischio e di danno di origine professionale, anche mediante l'elaborazione e l'attuazione di progetti-obiettivo da svolgere in modo autonomo o in collaborazione con gli enti di cui all’art. 9. 2. L’ARESL, nell'effettuazione degli interventi negli ambienti di lavoro, promuove la partecipazione dei lavoratori direttamente interessati anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi e sui danni da lavoro; l'indagine ambientale nei luoghi di lavoro e gli accertamenti sanitari mirati sono preceduti da una fase preparatoria di incontri informativi con i lavoratori. 3. Di norma, la struttura decentrata definisce il proprio intervento secondo piani di lavoro organizzati in campagne annuali per comparti produttivi o per fattori di rischio. Risponde altresì alle richieste che provengono dai lavoratori, o dai RLS, anche se tali interventi non sono inseriti nei piani di lavoro. Art. 4 (Funzioni di informazione, assistenza e consulenza) 1. La Regione, in attuazione dell’art. 24 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, assicura l’attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro tramite l’ARESL. 2. Competono inoltre all’ARESL: a) la raccolta, il monitoraggio e l’elaborazione dei dati relativi alle attività di cui all’art. 3, al fine di costituire un sistema informativo regionale in materia; b) la raccolta, diffusione e circolazione delle informazioni e della documentazione tra i soggetti pubblici, privati e le parti sociali coinvolte; c) l’elaborazione di proposte e progetti di intervento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; d) il coordinamento dell’attività di formazione del personale addetto; e) la predisposizione ed effettuazione di campagne mirate di educazione sanitaria. 3. Per le attività di consulenza è istituita presso l’ARESL apposita e specifica struttura alla quale è assegnato, secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 626/1994, personale non addetto alle attività di vigilanza e controllo stabilite al precedente art. 3. Apposito regolamento, approvato dal Consiglio Scientifico, detta le norme a garanzia dell’effettiva separazione tra l’attività di vigilanza e controllo e l’attività di consulenza. 4. L’attività di consulenza è prestata a favore di: a) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. b) pubbliche amministrazioni; c) imprese artigiane, piccole e medie imprese, rispettive associazioni; Art. 5 (Organi) 1. Sono organi dell’ARESL: a) il Consiglio Scientifico; b) il Presidente; c) il Collegio dei Revisori. 2. Il Consiglio scientifico è l’organismo di indirizzo, programmazione e verifica delle attività dell’ARESL, a garanzia del necessario coordinamento tra le Aziende Unità Sanitarie Locali, l’ARPA e l’attività di gestione del Presidente dell’ARESL. 3. Il Consiglio Scientifico è composto da esperti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di vita e di lavoro. I componenti sono nominati dal Presidente della Giunta tra i dipendenti pubblici proposti dai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell’ARPA. 4. Il Presidente della Giunta regionale nomina altresì un egual numero di componenti mediante concorso pubblico per titolo ed esami con incarico a tempo determinato tra i dipendenti pubblici delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell’ARPA. 5. Tutti gli atti del Consiglio scientifico hanno efficacia vincolante per il Presidente dell’ARESL. 6. Il Presidente dell’ARESL è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra persone in possesso di adeguata esperienza e competenza maturata presso la Pubblica Amministrazione. Al Presidente compete la gestione dell’ARESL, di cui è legale rappresentante. L’incarico di Direttore Generale dell’ARESL è incompatibile con ogni altra attività professionale. 7. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, iscritti al Registro dei revisori contabili, nominati dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Azienda Unità Sanitarie Locali. Art. 6 (Vigilanza e controlli sull’ARESL) 1. Sono sottoposti al controllo preventivo del Consiglio regionale i seguenti atti: a) Lo Statuto ed il Regolamento; b) il bilancio di previsione annuale e poliennale; c) il conto consuntivo. 2. Il Consiglio scientifico predispone un programma triennale delle attività ed una relazione, anno per anno, sui risultati conseguiti. Il programma triennale è predisposto sulla base delle indicazioni contenute nel Piano sanitario regionale e delle mappe di rischio, quali basi conoscitive sulla diffusione e distribuzione dei rischi lavorativi nei territori di competenza. 3. Il programma triennale e la relazione annuale sono trasmesse per approvazione al Consiglio regionale e depositati alla Commissione consiliare competente che, entro trenta giorni, può far pervenire proprie osservazioni. 4. Il Presidente predispone il Regolamento dell’ARESL prevedendo tra l’altro, le modalità di separazione delle funzioni di consulenza dalle altre di cui all’art. 4, gli organi tecnici di coordinamento, l’organizzazione interdisciplinare delle Sezioni periferiche, le modalità di partecipazione degli operatori alla programmazione delle attività, il necessario coordinamento con le altre strutture del Sistema Sanitario ed Ambientale Regionale. Art. 7 (Struttura organizzativa) 1. L’ARESL è composta di una struttura centrale e di strutture decentrate a livello provinciale. 2. La struttura centrale svolge le attività inerenti la gestione del personale, del bilancio e del patrimonio. 3. Competono altresì alla struttura centrale le attività di Documentazione e il coordinamento tecnico-scientifico per le attività di cui all’art. 3 e all’art. 4, comma 2, assicurate dalle strutture decentrate. 4. L’attività di consulenza, stabilita dall’art. 4, è organizzata centralmente in una Sezione autonoma e può articolarsi in aree operative periferiche. 5. Le strutture decentrate svolgono le attività di vigilanza e controllo stabilite all’art. 3 nonché l’attività di assistenza. Le strutture decentrate godono di autonomia gestionale nei limiti di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento. Possono essere articolate territorialmente, in coincidenza con i distretti delle Aziende Unità Sanitarie Locali. 6. La struttura centrale, la sezione di consulenza e le strutture decentrate sono rette da un Responsabile di Sezione, nominato dal Presidente. 7. Il Responsabile di sezione assicura l’integrazione funzionale all’interno della struttura, risponde della qualità dei servizi resi e della gestione della struttura al Consiglio Scientifico. Art. 8 (Conferenza di Organizzazione) 1. Il Presidente convoca con cadenza biennale la Conferenza d’Organizzazione dell’ARESL. 2. Alla Conferenza d’Organizzazione partecipano gli operatori dell’ARESL e sono invitati altresì i rappresentanti delle Aziende Unità Sanitarie Locali, dell’ARPA, delle parti sociali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, e quanti altri sono coinvolti sui temi della Sicurezza ed Igiene del Lavoro, così come individuati nel Regolamento. 3. Sono argomenti della Conferenza di Organizzazione, tra l’altro, la verifica del modello organizzativo adottato, i rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, la corrispondenza tra i compiti affidati e le risorse assegnate. 4. Ogni Conferenza di Organizzazione si conclude con un documento che impegna il Consiglio Scientifico ad una sua traduzione operativa, con i tempi e le modalità individuate nel Regolamento di cui all’art. 6. Art. 9 (Convenzioni) 1. L’ARESL può stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici per l’effettuazione di studi, ricerche e controlli analitici nella materia della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale. 2. L’ARESL stipula apposite convenzioni con l’ARPA per l’esecuzione di particolari controlli analitici e con le Aziende Ospedaliere per l’esecuzione di specifici controlli sanitari. Art. 10 (Strutture e risorse) 1. All’ARESL sono trasferiti locali, mezzi e attrezzature dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell’ARPA, già utilizzati dai medesimi per le attività individuate agli artt. 3 e 4. 2. Al trasferimento, da attuarsi entro tre mesi dalla nomina del Presidente dell’ARESL, si provvede con delibera della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. Art. 11 (Dotazione organica e inquadramento del personale) 1. All’ARESL sono assegnate le dotazioni organiche, in essere alla data del 30 giugno 1996, relative alle strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali, dell’ARPA e di altri soggetti pubblici, adibite a compiti rientranti nelle attività individuate ai precedenti artt. 3 e 4. 2. Alla ricognizione dei posti di cui al comma 1, provvedono i Direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e dell’ARPA, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il Presidente dell’ARESL, sulla base della ricognizione di cui al comma 2, e tenendo conto delle funzioni di cui agli artt. 3 e 4, formula la proposta di prima dotazione organica dell’ARESL alla giunta regionale. La Giunta regionale delibera, sentita la competente commissione consiliare, la prima dotazione organica dell’ARESL. 4. Dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento di cui al comma 3 il personale, che occupa i posti delle strutture di cui al comma 1 come individuati dal provvedimento stesso, è assegnato all’ARESL. Dalla stessa data, sono soppressi i corrispondenti posti dalle dotazione organiche delle Aziende Unità Sanitarie Locali, dell’ARPA e degli altri soggetti pubblici. 5. Qualora nella dotazione organica dell’ARESL rimangano posti vacanti, il personale in servizio presso le Aziende Unità Sanitarie Locali e l’ARPA, nonché il personale dipendente dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni può presentare domanda per la copertura dei posti di pari qualifica funzionale. La Giunta regionale provvede all’assegnazione e trasferimento secondo graduatorie formate sulla base delle normative vigenti in materia. 6. Il Presidente comunica al presidente della regione quali operatori devono assumere, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. A tali operatori è esteso il potere d’accesso secondo quanto previsto all’art. 21 della L. 833/1978. 7. Tutto il personale che opera presso l’ARESL non può assumere alcun incarico professionale. Art. 12 (Finanza e contabilità) 1. Le entrate dell’ARESL sono costituite da: a) una quota non inferiore al sei per cento del fondo sanitario regionale; b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione e vincolati allo svolgimento di specifici piani mirati; c) introiti derivanti da attività svolte per compiti d’istituto previsti da Leggi e regolamenti nazionali e/o regionali; d) introiti derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative previste da normative; e) eventuali finanziamenti per ricerche, attività e progetti commissionati all’ARESL; f) introiti derivanti dall’effettuazione di prestazioni di consulenza prestata a favore dei soggetti di cui all’art. 4, comma 4, lettere b) e c). Le tariffe per detta attività sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. 2. L’ARESL è tenuta al pareggio del bilancio ed è soggetta alle disposizioni della legge regionale di contabilità. CARLO RASMI ROCCO GERARDO GIACOMINO PATRIZIA CANTONI