PROGETTO DI LEGGE REGIONALE: "Tutela e valorizzazione dei locali storici". RELAZIONE La legislazione del nostro paese ha iniziato ad occuparsi di tutela dei centri storici fin dal 1939 con la legge 1089 e la legge 1497, strumenti fondanti in materia di tutela e conservazione del nostro patrimonio ambientale ed architettonico. Altri strumenti legislativi vi hanno fatto seguito, è del 1968, ad esempio, il decreto con cui si introducono le zone omogenee di tipo A degli agglomerati urbani di interesse storico-artistico di particolare valore ambientale. La Regione Emilia-Romagna ha dato il proprio contributo a questa produzione legislativa attraverso la legge 6 dell’89 in materia di recupero edilizio degli insediamenti storici, con la legge 17 del ’90 sulla costituzione di società per azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale e con le leggi 29 e 32 del 10 Aprile 1995, riguardanti la prima il riordino dell’Istituto per i beni artistici, culturali ed ambientali della Regione e la seconda la tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell’Emilia-Romagna. Questi strumenti sono stati, però, troppo spesso disattesi ed, in ogni caso, si sono rivelati non sempre adeguati a rispondere alla necessità di tutela e conservazione del nostro patrimonio storico, artistico ed ambientale e alla esigenza di mantenere vivi i nostri centri storici. Spesso abbiamo assistito ad interventi finalizzati esclusivamente alla rivalutazione fondiaria, che hanno irreparabilmente deturpato alcune zone dei nostri centri storici, mistificando il progresso con alti indici di fabbricabilità. In altri casi, invece, siamo in presenza della trasformazione di alcuni centri storici in aree protette specializzate, zone intese come sommatoria di edifici di valore storico-artistico, in cui sono scomparse le funzioni dell’abitare, del lavorare, dell’incontrarsi. Infatti, il centro storico di una città o di un paese, ha rappresentato, da sempre, un fulcro essenziale per lo sviluppo delle relazioni umane e culturali, un luogo di lavoro e di incontro, un’occasione di aggregazione e di contatto sociale. La nuova forma di tutela contenuta in questa proposta ha lo scopo di intervenire attraverso la conservazione e il recupero dei centri urbani, non solo in termini edilizi ma anche di tutti quei rapporti e quelle relazioni, commerciali, culturali e sociali, che vedono nella città il luogo storicamente deputato. L’obiettivo di questa legge è, dunque, quello di intervenire nella direzione di tutela e salvaguardia di questi valori, attraverso la conservazione e la valorizzazione dei locali storici. Attraverso un vincolo di salvaguardia e tutela dei locali commerciali storico-artistici e dei caretteri salienti dei loro arredi e strumenti, si potrà ottenere il risultato di contrastare quei fenomeni di omologazione formale e cromatica che troppo spesso vedono vittime le nostre città, a causa di mode, innovazioni tecnologiche ed esigenze di mercato, oltre che contribuire a tenere in vita i nostri centri storici, attraverso il mantenimento e la salvaguardia delle attività commerciali e di servizio attualmente insediate. Valorizzando le identità locali, ci si propone, inoltre, di promuovere luoghi e località oggi esclusi dai tradizionali itinerari turistici, ma che, tramite proprio la salvaguardia di attività ed esercizi commerciali importanti sotto il profilo storico e documentale, ne potrebbero entrare a far parte andando così a rafforzare l’offerta turistica del nostro territorio. Il presente progetto di legge si compone di 8 articoli. Nell’articolo 1 sono indicate le finalità del progetto di legge, cioè l’individuazione, la promozione, la salvaguardia e la valorizzazione degli esercizi commerciali aperti al pubblico e pubblici esercizi che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico, culturale e tradizionale. L’articolo 2 riguarda il censimento dei locali storici, con l’adozione della scheda e la metodologia di rilevazione da parte della Regione, l’approvazione da parte dei comuni della relazione tecnica sull’esistenza dei locali storici, le indicazioni di locali meritevoli di essere censiti da parte dell’Istituto per i beni artistici, culturali ed ambientali e da altre istituzioni o associazioni aventi finalità di tutela del patrimonio, culturale e storico. L’articolo 3 prevede un vincolo di destinazione d'uso, ai fini dell’erogazione dei contributi, per i locali, nonchè per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro. L’articolo 4 disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, con la presentazione al Comune dei progetti da parte dei proprietari dei locali, il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione comunale e l’invio alla Regione dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate. L’articolo 5 regolamenta la concessione dei contributi, prevedendo da parte della Regione Emilia-Romagna la possibilità di erogare un contributo sino al 30% della spesa a favore dei Comuni per la spesa sostenuta per il censimento dei locali storici ed un contributo non superiore al 30% per gli interventi di tutela e valorizzazione. I Comuni a loro volta sono autorizzati ad intervenire con contributi sugli interventi di tutela e valorizzazione. L’articolo definisce infine le scadenze entro le quali debbono pervenire le domande in Regione da parte dei Comuni e dei proprietari ed, inoltre, i tempi di deliberazione dei contributi da parte della Regione. L’articolo 6 prevede una norma di tutela che consente alla giunta regionale la revoca dei contributi in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse al contributo. Gli articoli 7 e 8, infine, disciplinano il primo gli aspetti finanziari collegati al progetto di legge ed il secondo il raccordo con le leggi regionali preesistenti in materia. PROGETTO DI LEGGE REGIONALE: "Tutela e valorizzazione dei locali storici". Art. 1. Finalità 1. La Regione Emilia-Romagna individua, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali e l’Istituto per i beni artistici, culturali ed ambientali dell’Emilia-Romagna, gli esercizi commerciali aperti al pubblico e pubblici esercizi che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storica, culturale o tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione. Art. 2. Censimento dei locali storici 1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, adotta con propria deliberazione, la scheda e la metodologia di rilevazione. Il censimento deve raccogliere, in particolare, dati e informazioni relativi a: a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attività; b) inventario degli arredi e degli strumenti; c) datazione e stato di conservazione del patrimonio, immobiliare e mobiliare; d) collocazione temporale dell’inizio della relativa attività commerciale. 2. I Comuni, entro 90 giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, approvano: a) una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici, che documenta l'esistenza di locali aventi le caratteristiche descritte all'articolo 1; b) il censimento dei suddetti locali. 3. L’Istituto per i beni artistici, culturali ed ambientali dell’Emilia-Romagna, le associazioni per la tutela dei locali storici, unitamente alle associazioni ed istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale, possono indicare ai Comuni ed alla Regione i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2. 4. I Comuni inviano alla Regione Emilia-Romagna copia della scheda di censimento. Art. 3. Forme di tutela 1. L'approvazione dei documenti di cui ai punti a) e b) del comma 2 dell'articolo 2 costituisce, al fine dell'erogazione dei contributi, un vincolo di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, di arredo e di funzione descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela. Art. 4. Interventi di tutela e valorizzazione 1. I proprietari dei locali storici, o gli aventi diritto, presentano il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei locali al Comune, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui al comma 2 punto a) dell'articolo 2, corrrdato dal preventivo di spesa. 2. Il Comune rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle associazioni interessate. 3. Il Comune invia entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Regione l'elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente. Art. 5. Concessione dei contributi 1. Per il censimento di locali storici e gli interventi di cui al precedente art. 2, la Regione Emilia-Romagna partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni con un contributo sino al 30% della spesa, sulla base di programmi annuali. 2. Per gli interventi di tutela e valorizzazione, ricompresi nel precedente art. 4, i Comuni, all’atto dell’autorizzazione, possono deliberare un contributo di spesa dandone informazione alla Regione. Il contributo è erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. La Regione, sulla base di programmi annuali, può erogare un contributo non superiore al 30% per gli interventi di cui al precedente art. 4. Il contributo è erogato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. 4. Per i contributi di cui ai precedenti comma 1 e 3 le domande da parte dei Comuni e dei proprietari dei locali storici o gli aventi diritto debbono pervenire alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno. La Giunta regionale provvede entro il 30 aprile con propria deliberazione ad adottare un programma annuale per la concessione dei contributi. Art. 6. Revoca dei contributi 1. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato. Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte: a) per quanto riguarda le spese previste all’art. 5, comma 1 mediante l’istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, comma 1 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche o integrazioni; b) per quanto riguarda le spese previste all’art. 5, comma 3, mediante l’istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione, che verrà dotato della necessaria disponibilità attraverso specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ed a norma dell'art 13bis della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche o integrazioni. Art. 8 Disposizione finale 1. Per le ipotesi non espressamente regolate dalla presente legge, rimangono valide le disposizioni della L.R. n. 6 del 16 febbraio 1989, della L.R. n. 17 del 9 marzo 1990 e delle LL.RR. 29 e 32 del 10 aprile 1995 ===================================================================== Rocco Gerardo Giacomino Patrizia Cantoni Partito della Rifondazione Comunista Gruppo Consiliare Regione Emilia-Romagna