Partito della Rifondazione Comunista Gruppo Consiliare Regione Emilia-Romagna PROGETTO DI LEGGE REGIONALE "Modifica della L.R. 28 dicembre 1992, n. 49 recante titolo Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dei Collegi medici di cui all’art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482" RELAZIONE L’art. 3, terzo comma, lett. b) della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49, prevede che debbano far parte delle Commissioni mediche, incaricate di effettuare le valutazioni relative all’invalidità civile, anche medici specialisti nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche, nei casi in cui l’accertamento riguardi le condizioni psichiche. La formulazione di questa norma determina una applicazione molto rigida delle procedure, tale per cui le persone con problemi psichiatrici, indipendentemente dal fatto che siano o meno già seguite dai servizi nella propria ASL di riferimento, vengono inviate d’ufficio a sostenere il colloquio con lo consulente psichiatrico della Commissione giudicatrice. Questa procedura routinaria - trattandosi nella maggior parte dei casi di una pratica inutile per l’accertamento e defatigante per il richiedente ed i suoi familiari - potrebbe essere evitata con una semplice modifica della dizione del comma 3 lett. b) dell’art. 3 della legge 49/92. Infatti, basterebbe far decadere l’obbligatorietà del ricorso allo psichiatra consulente e renderlo solo eventuale, unicamente in relazione alle situazioni per le quali esso è veramente necessario (ad esempio, nei casi il richiedente affetto da disturbo di natura psichica sia sprovvisto di una documentazione recente chiara e completa). In tal modo, oltre ad ottenere un risultato di civiltà e di cultura che assimila la condizione dei pazienti psichiatrici a quella delle altre tipologie di richiedenti, si evita anche un dispendio di risorse umane, in quanto, nella migliore delle ipotesi, il colloquio supplementare rappresenta per tutti i soggetti coinvolti, e quindi anche per gli operatori, una perdita di tempo in quanto esso si configura come un appesantimento burocratico di nessuna utilità pratica. Il progetto di legge in oggetto, composto di soli due articoli, ha come obiettivo proprio il mutamento della natura dell’accertamento delle condizioni psichiche del richiedente, trasformandolo da obbligatorio ad eventuale e facendolo accompagnare dalla previsione dei casi nei quali occorre fare ricorso al colloquio supplementare. =========================== PROGETTO DI LEGGE REGIONALE "Modifiche alla L. R. 28 dicembre 1992, n.49 recante titolo Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e dei Collegi medici di cui all’art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482" ART. 1 Modifica all’art. 3 della L.R. 49/92 1. Il terzo comma lett. b) dell’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 è così modificato: "Art. 3 (Composizione delle Commissioni sanitarie) 3. La Commissione sanitaria per l’accertamento degli stati di invalidità civile è composta, oltre che dal presidente, da: b) un medico specialista delle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche, il cui intervento è previsto unicamente qualora il richiedente risulti sprovvisto di documentazione o sia in possesso di documentazione non specialistica, lacunosa o fortemente retrodatata" ART. 2 Modifiche all’art. 4 della L.R. 49/92 1. Il terzo comma dell’art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 è così modificato: "Art. 4 (Collegi medici: composizione) 3. Il Collegio è integrato da un medico specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche dipendente dall’Azienda Sanitaria Locale, per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche degli invalidi, unicamente nei casi di cui all’art. 3, terzo comma lettera b) della presente legge." =========================== Patrizia Cantoni Rocco Gerardo Giacomino