PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, di iniziativa dei consiglieri Rocco Gerardo Giacomino e Patrizia Cantoni, AI SENSI DELL’ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE ‘Norme sulla pubblicazione degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale e la presenza sul territorio italiano di truppe e basi militari di Paesi stranieri’ Relazione: La presenza di basi e truppe militari straniere sul territorio delle Regioni è stata fino ad oggi regolamentata da accordi segreti, accordi mai sottoposti a ratifica parlamentare e, come tali, di dubbia legittimità costituzionale. La segretezza degli accordi ha tratto in passato la propria giustificazione dal clima di ‘guerra fredda’, derivante dalla politica dei blocchi contrapposti fra Est e Ovest. Le ripetute richieste di chiarimenti da parte della Regioni, trovatesi a dover convivere con servitù militari di dimensioni tali da condizionare radicalmente il tessuto socio- economico sulle quali esse gravano, sono state regolarmente disattese, opponendo loro l’inaccessibilità del segreto militare. La fine della ‘guerra fredda’, con lo scioglimento del Patto di Varsavia, ha finalmente riaperto il dibattito sulla grave ferita inflitta alla nostra sovranità dalla pratica degli accordi in forma semplificata; anche da parte di autorevoli rappresentanti del Governo e delle istituzioni sono giunte sollecitazioni per il superamento della prassi degli accordi esecutivi, giudicati illegittimi. Una prassi consolidatasi negli anni, in specie per ciò che riguarda accordi internazionali segreti, protocolli e memorandum di cessioni di basi militari sul territorio italiano a paesi stranieri, nonché di transito e permanenza di truppe appartenenti a forze armate straniere. Al contrario, la nostra Costituzione prevede la ratifica del Presidente della Repubblica (art. 87, 8 c., Cost.), previa autorizzazione legislativa del Parlamento, per i trattati "...che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio od oneri alle finanza o modifiche di leggi" (art. 80 Cost.). Gli accordi di concessione di basi militari presentano questi requisiti e, come tali, dovrebbero rientrare nell’ambito di previsione dell’art. 80 della Costituzione. Non si può certo interpretare il frequente ricorso agli accordi in forma semplificata alla luce di una consuetudine costituzionale, derogatoria del combinato disposto degli artt. 80 e 87, 8 c., della Costituzione. E ciò sia perché non vi sono prove certe ed irrefutabili che la prassi degli accordi in forma semplificata sia uniforme e costante, tale da essere ritenuta giuridicamente necessaria dagli organi costituzionali interessati, sia perché le deroghe tacite sono espressamente escluse dall’art. 138 della Costituzione. Di fatto, questa pratica consolidata, istituita e portata avanti dai Governi che si sono succeduti, ha per decenni espropriato il Parlamento dei propri poteri di indirizzo e controllo sia della politica estera che della difesa del nostro Paese. Occorre quindi riportare nell’alveo costituzionale gli accordi di cui trattasi e porre fine alla prassi fin qui seguita, che ha di fatto trasformato l’Italia in un Paese a sovranità limitata. Le ricadute concrete di questa ‘limitazione di sovranità’ colpiscono principalmente le Regioni, che hanno quindi un forte e specifico interesse nel voler sollecitare il Parlamento all’approvazione di una normativa (quale quella che noi suggeriamo con la presente proposta di legge ai sensi dell’art. 121 Cost.), in grado di reincardinare l’intera materia nell’alveo costituzionale. Sono proprio le Regioni a dover fare i conti con basi ed installazioni militari, che sovente comportano sottrazione di risorse naturali alla collettività, un consistente impatto ambientale e viario, difficoltà di rapporti tra il personale militare straniero e la cittadinanza. Ricordiamo, a questo proposito, che il problema in oggetto riguarda anche il nostro territorio: sono attive in Emilia-Romagna due basi aeree, una a S. Damiano (Pc) per i ‘Tornado’ a doppia capacità (convenzionale e nucleare), con la presenza di personale militare tedesco, l’altra a Miramare di Rimini (Rn). La nostra proposta di legge, quindi, si propone di far riacquistare al Parlamento la pienezza dei propri poteri, prevedendo al contempo un ruolo centrale per i Consigli regionali, chiamati a dare il proprio parere consultivo obbligatorio. Peraltro, la questione degli accordi in forma semplificata è stata sollevata recentemente dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e dal Sottosegretario alla Difesa; è, quindi, abbastanza ragionevole, prevedere, da parte del Parlamento, un’accoglienza favorevole per una proposta in questa materia proveniente dalla Regioni. Il ritorno alla lettera ed allo spirito della Costituzione su questo decisivo argomento di democrazia - ora che è universalmente riconosciuto la definitiva scomparsa del cosiddetto ‘pericolo dell’Est’ - può, infatti, essere assunto dall’insieme delle forze democratiche italiane, indipendentemente dal loro giudizio sulla permanenza o meno dell’Italia nella NATO. ============================== PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, di iniziativa dei consiglieri Rocco Gerardo Giacomino e Patrizia Cantoni, AI SENSI DELL’ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE ‘Norme sulla pubblicazione degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale e la presenza sul territorio italiano di truppe e basi militari di Paesi stranieri’ ART. 1 Obbligo di pubblicazione degli accordi internazionali 1. Le disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 1984 n. 839, relative alla pubblicazione degli accordi con i quali lo Stato assume obblighi nelle relazioni internazionali, si applicano a tutti gli accordi, ivi compresi quelli in forma semplificata, stipulati a far data dal 1 gennaio 1948. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli accordi esecutivi di precedenti accordi presupposti o di trattati internazionali. 3. Eventuali clausole di segretezza si considerano come non apposte. 4. Entro 120 (centoventi) giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla pubblicazione integrale degli accordi di cui al comma 1. ART. 2 Truppe e basi straniere in Italia 1. Sono vietati lo stazionamento, il transito o le operazioni sul territorio nazionale e all’interno degli spazi aerei e marittimi su cui è esercitata la sovranità nazionale da parte di unità terrestri, navali od aeree di Stati esteri, in mancanza di previa autorizzazione derivante da accordi o trattati internazionali, dei quali il Parlamento abbia già autorizzato la ratifica ai sensi dell’art. 80 della Costituzione. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ad apprestamenti logistici, infrastrutture, basi, depositi e simili, resi comunque disponibili in via permanente o per situazioni di emergenza, anche se non presidiati da truppe straniere. ART. 3 Parere consultivo obbligatorio dei Consigli regionali Il Governo, prima di rendere esecutiva la concessione di parti del territorio nazionale a forze armate di Paesi stranieri, deve chiedere il parere consultivo obbligatorio del Consiglio regionale della Regione su cui sono destinate a gravare le servitù militari. ============================== Rocco Gerardo Giacomino Patrizia Cantoni