PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, di iniziativa dei consiglieri Rocco Gerardo Giacomino e Patrizia Cantoni, AI SENSI DELL’ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE ‘Messa al bando delle armi di sterminio di massa dal territorio e dalle acque nazionali della Repubblica ’ Relazione: Molti Enti locali - fin dai tempi del grande movimento per la pace contro il dispiegamento degli euromissili - hanno promosso atti unilaterali di pace, dichiarando il proprio territorio ‘zona denuclearizzata’. Questo grande impegno di Sindaci e Amministratori locali ha poi trovato una traduzione concreta nel ‘Coordinamento degli Enti locali per la pace’, che ha contribuito a diffondere, tra le popolazioni locali, una cultura della pace. Le Regioni sono gli Enti chiamati a dover effettivamente fare i conti con la presenza di insediamenti nucleari sul territorio e con i rischi di incidenti ai reattori atomici di portaerei o sommergibili che attraccano nei nostri porti. La messa a punto di armamenti più sofisticati e devastanti, resa possibile dagli avanzamenti tecnologici, ha determinato, a livello internazionale, una legittima reazione di rigetto, che si è andata concretizzando in significative convenzioni internazionali. Le armi nucleari, che fra le armi di distruzione di massa costituiscono il mezzo più potente e devastante, hanno subito una progressiva messa al bando da parte della comunità internazionale. L’avvio di tale processo può essere identificato nella firma del ‘Trattato di non proliferazione nucleare’, che limitando solo a taluni Stati la facoltà di dotarsi di ordigni nucleari, ha imposto a tali Stati l’obbligo di negoziare in buona fede, in modo da arrivare quanto prima alla completa eliminazione delle armi nucleari. Sono in seguito intervenuti vari accordi di disarmo parziale; da ultimo, il ‘Trattato sulla completa eliminazione degli esperimenti nucleari’, la cui predisposizione ha ricevuto un decisivo impulso dall’ampia e generalizzata reazione di condanna che ha accolto le esplosioni nucleari sperimentali fatte da Francia e Cina nel corso degli ultimi anni. Inoltre, nel luglio 1996, con un importante parere reso ex art. 96 della Carta dell’ONU, la Corte Internazionale di Giustizia ha chiarito che l’uso degli armamenti atomici non può in nessun caso contravvenire alle norme di diritto internazionale umanitario e che, di conseguenza, essendo tale violazione in re ipsa, la minaccia e l’uso di armi nucleari sarebbero contrarie alle norme di diritto internazionale applicabili ai conflitti armati. La Corte ha stabilito anche, per tutti i Paesi dotati di ordigni nucleari, l’obbligo di svolgere e concludere fattivamente negoziati internazionali volti all’eliminazione definitiva di tali armamenti. Norme analoghe a quelle contenute nei trattati relativi alle armi nucleari sono previste da protocolli e Convenzioni internazionali per quanto riguarda la produzione e l’uso di armi chimiche e batteriologiche. Anche nella legislazione italiana si rinvengono norme che sanciscono la tendenza all’eliminazione delle armi di sterminio di massa. In particolare, la legge sul commercio degli armamenti (L. 185 del 9 luglio 1990) prevede il divieto di fabbricazione, di importazione ed esportazione, di transito e di ricerca relativo ad armi nucleari, chimiche e batteriologiche (art. 1. comma 7). Peraltro, tale divieto subisce un importante deroga, relativa al transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni delle Forze armate di Paesi alleati, secondo la definizione della ‘Convenzione sullo Statuto delle forze della NATO’. Lo status privilegiato offerto in tal modo ai Paesi alleati ha di fatto consentito, fino ad oggi, senza alcun controllo parlamentare, il dispiegamento in Italia di armamenti atomici, l’ingresso nei nostri porti di navi o flotte a propulsione nucleare o con armamento atomico a bordo, lo stoccaggio presso basi aeree con caccia a doppia capacità nucleare e convenzionale di bombe e testate nucleari. La nuclearizzazione del territorio italiano è stata coperta per anni dalla coltre invalicabile del segreto militare; inoltre, fatto ancora più grave, la presenza di armi nucleari è potuta avvenire non solo senza che ci fosse mandato parlamentare, ma addirittura per disposizione di governi stranieri. Si pone, quindi, un problema di sovranità nazionale, fino ad arrivare al paradosso che, con la sola eccezione del dispiegamento dei missili Cruise nella base di Comiso in Sicilia, formalmente al governo italiano non risultano armi atomiche dispiegate o stoccate sul territorio della Repubblica. Si è venuta così a creare, di fatto, una sostanziale espropriazione delle competenze istituzionali in tema di indirizzo politico sui temi della difesa a favore dello Stato alleato egemone. Il dispiegamento degli armamenti atomici è avvenuto, infatti, con procedura semplificata e tramite accordi segreti, in palese contrasto con il dettato costituzionale, anche alla luce delle stesse disposizioni del Trattato del Nord Atlantico (il cosiddetto Patto Atlantico), che, all’art. 9, prevede che tali accordi siano applicati nei vari paesi "...in conformità con le rispettive procedure istituzionali". D’altronde, l’art. 11 della Costituzione contiene in sé un implicita messa al bando delle armi di distruzione di massa. Il ‘ripudio della guerra’ contempla non solo le guerre di aggressione, ma anche quelle difensive che siano in contrasto con gli obiettivi internazionali di pace e di giustizia: ad esempio, quelle che, per il loro catastrofico potenziale distruttivo, non possono discriminare fra ‘belligeranti’ e ‘innocenti’ ed annientano sterminate masse di popolazioni civili; oppure quelle che, a causa delle ingenti spese di preparazione e gestione, assorbono quote considerevoli di risorse materiali, umane, scientifiche ed organizzative, tali da distorcere l’uso delle ricchezze nazionali e mondiali, sottraendole alle esigenze di sviluppo economico e sociale del pianeta ed impedendo, così, alle masse diseredate di liberarsi dal loro stato di bisogno e di ingiustizia sociale ed economica. I recenti sviluppi della ricerca in campo nucleare, batteriologico e chimico hanno pienamente disvelato il carattere totalmente distruttivo delle armi che di questa tecnologia sono il frutto, rendendole assolutamente incompatibili con gli scopi di una guerra difensiva. In questo moderno scenario, non c’è dubbio che il principio pacifista espresso dal legislatore costituente con l’art. 11 comporti il bando totale delle armi di distruzione di massa. L’incompatibilità tra guerre nucleari e democrazia, pertanto, non si manifesta solo in relazione al profilo procedurale - cioè alla violazione delle regole garantiste stabilite dagli articoli 78, 80 e 87 della Costituzione - ma anche al profilo sostanziale, cioè all’indicazione di valore proveniente dal principio pacifista contenuto nella nostra Carta Costituzionale. Con il venire meno dei blocchi contrapposti e dopo lo scioglimento del Patto di Varsavia, si rende possibile ed, anzi, necessario un salto di qualità sulla via del disarmo. La minaccia da fronteggiare non più quella dell’eventuale uso di armamenti da parte del blocco avversario,, con la conseguente necessità di disporre di un deterrente nucleare pronto all’uso, ma piuttosto quella della proliferazione incontrollata di ordigni nucleari, sia in direzione di Stati che di organizzazioni criminali o terroristiche. Tutto ciò impone un aggiornamento delle dottrine relative alla sicurezza nucleare, che può oggi essere raggiunta in un solo modo: con la rinuncia dichiarata, immediata e definitiva delle armi atomiche e la strutturazione di rigorosi controlli concordati a livello internazionale sulle relative tecnologie ed i relativi materiali, sulla strada già tracciata dal Trattato di non proliferazione nucleare. Il senso di questa proposta di legge risiede nella convinzione che l’eliminazione delle armi di sterminio di massa rappresenti un imperativo categorico che deve guidare le amministrazioni delle varie comunità umane, a partire proprio da quelle locali. Anche in omaggio ad una nuova cultura delle autonomie locali che si va affermando nel nostro Paese, riteniamo fondamentale in questa materia utilizzare le prerogative concesse ai Consigli regionali dall’art. 121 della Costituzione, in quanto crediamo che le Regioni possano dare il proprio valido contributo affinché Governo e Parlamento si rendano protagonisti di una proposta di civiltà e di pace, che intraprenda una nuova strada sulla via del completo disarmo. ============================== PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE, di iniziativa dei consiglieri Rocco Gerardo Giacomino e Patrizia Cantoni, AI SENSI DELL’ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE ‘Messa al bando delle armi di sterminio di massa dal territorio e dalle acque nazionali della Repubblica’ ART. 1 Divieto completo ed incondizionato dell’importazione, del transito e dell’immagazzinamento di armamenti nucleari, batteriologici e chimici sul territorio nazionale, comprese le acque territoriali 1. Sono vietati, in ogni circostanza, la fabbricazione e la sperimentazione, nonché l’importazione, il transito e l’immagazzinamento, di armamenti nucleari, batteriologici e chimici sul territorio nazionale, comprese le acque territoriali. 2. È altresì vietato lo stazionamento ed il transito, nelle acque territoriali, di navi, sottomarini o altre imbarcazioni a propulsione nucleare. ART. 2 Iniziative da assumere in sede internazionale 1. Il Governo procederà in tempi brevi ad una rinegoziazione del trattato istitutivo della Nato, dei protocolli annessi e dei rilevanti accordi concluso nell’ambito dell’Alleanza Atlantica, in modo da poter ottemperare a quanto previsto dall’articolo precedente. 2. Il Governo sosterrà ogni iniziativa assunta nelle sedi internazionali competenti volta al raggiungimento del disarmo nucleare. 3. Il Governo procederà, inoltre, al ritiro della riserva relativa alle armi nucleari, apposta al momento della firma dei Protocolli di Ginevra del 1997 sul diritto umanitario bellico. ART. 3 Sanzioni penali 1. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all’art. 1 della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da cinque a dieci anni, qualora la fattispecie non integri un reato punito più gravemente dal codice penale o da leggi speciali. ART. 4 Disposizioni transitorie e finali 1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge. 2. La presente legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. ============================== Rocco Gerardo Giacomino Patrizia Cantoni ==============================