Partito della Rifondazione Comunista

Gruppo Consiliare Regione Emilia-Romagna

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla L.R. 5 dicembre 1997 n. 47
Disciplina dell’Azienda di Promozione Turistica (APT)"
 

 RELAZIONE

La Regione Emilia-Romagna fu una delle prime regioni in Italia ad applicare, nel 1986, la legge quadro sul turismo (L.217/1983), creando le Aziende locali di Promozione Turistica (APT), corrispondenti ai territori delle attuali provincie, e trasferendovi le competenze e le  esperienze accumulate dalle precedenti Aziende di Soggiorno. Il programma applicativo andò incontro ad una prematura crisi, soprattutto a causa della conflittualità ingovernabile tra i Comuni compresi nella medesima APT ed in concorrenza tra loro, nonché per la composizione dei Consigli di Amministrazione,  pletorici e lottizzati.
Quando, nel 1988, venne eliminata la tassa di soggiorno che finanziava le APT, le uniche entrate provenivano loro unicamente dal bilancio regionale. Fu quasi automatico, in quel momento, optare per una forte verticalizzazione della promozione turistica. Con la L.R. 28/93 fu istituita, quindi, una sola APT regionale che, dopo annose polemiche, iniziò ad operare nel 1994. Ebbe origine in tal modo una fase, che continua tuttora, nella quale furono sottratte competenze al territorio: da un lato, le Provincie, investite di una parte delle funzioni dell’APT, non possedevano in realtà strutture adeguate a gestirle e, dall’altro, i Comuni restavano privi di attribuzioni.
Non ebbe benefici effetti neppure la decisione, operata con L.R. 22/94, di togliere la guida dell'APT Regionale all'Assessore Regionale al Turismo e di affidarla ad un Presidente, scelto sulla base di criteri di competenza. Conflitti molto simili a quelli che, in precedenza, si erano verificati nei Consigli di Amministrazione delle APT locali si riproposero nel Consiglio di Amministrazione a livello regionale, nel quale erano rappresentate le categorie economiche e le Provincie. La situazione peggiorò a tal punto che, a seguito delle dimissioni di diversi amministratori, si arrivò fino al commissariamento. L’ultimo atto di questa vicenda è rappresentato dalla L.R. 5 dicembre 1996 n. 47, che istituzionalizza la figura dell’Amministratore Unico. Il modello è quello già adottato per le Aziende USL dalla L.R. 19/94 e da più parti sottoposto a forti critiche.
La nostra proposta nasce, dunque, dalla constatazione che, giunti a questo punto, la verticalizzazione è estrema e, d’altra parte, le strutture territoriali sono del tutto esautorate: le Provincie hanno compiti di secondo piano; i Comuni - che gestiscono l'accoglienza, decidono le politiche di gestione del territorio, erogano i servizi fondamentali agli ospiti - sono pressoché ignorati. E, con loro, sono ignorate anche le società di promozione cittadina.
In attesa di un’organica sistemazione della materia, il progetto di legge presentato dal gruppo consiliare di Rifondazione Comunista si prefigge l’obiettivo di porre rimedio a queste carenze, riducendo i poteri dell’Amministratore ed, inoltre,  riconoscendo agli Enti Locali un ruolo nelle politiche turistiche regionali.
Il progetto di legge si articola in 7 norme. L’articolo 1 interviene sulle funzioni dell’APT, l’articolo 2 sugli organi, l’articolo 3 sui controlli regionali. Gli altri articoli si occupano della dotazione organica e del personale (art. 4), delle entrate (art. 5), della composizione della Conferenza Regionale per il Turismo (art. 6). L’ultimo articolo, infine, modifica la norma finale della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47.
 
 
 
 
 

 PROGETTO DI LEGGE REGIONALE:

"Modifiche  alla L.R. 5 dicembre 1996 n. 47
Disciplina dell’Azienda di Promozione Turistica (APT)"
 
 

ART. 1

Modifiche all’art. 2

1. Il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è così sostituito:
"Art. 2
(Funzioni dell’APT)
1. L’APT svolge la sua attività esercitando funzioni tecniche, esecutive e gestionali, al fine di attuare, sulla base degli indirizzi regionali, i programmi di promozione dell’immagine turistica della Regione."
2. Dopo il primo comma dell’art. 2 è inserito il seguente comma 1bis:
" Art. 2
1bis. L’APT sostiene l’autonoma iniziativa dei Comuni che, in forma singola o associata ed eventualmente avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, si facciano promotori di eventi tali da assumere rilievo nazionale o internazionale, ovvero organizzino servizi di accoglienza e ospitalità che diano forza al prodotto turistico regionale."
 
 

ART  2

Modifiche all’art. 3 ed introduzione degli artt. 3bis, 3ter e 3quater

 
1. L’art. 3 della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è così sostituito:
"Art. 3
(Organi dell’APT)
1. Gli organi dell’APT sono:
a) l’Amministratore;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori."

2. Dopo l’art. 3 della L.R. 5 dicembre 1995 n. 47 è inserito il seguente art 3bis:
"Art. 3bis
(L’Amministratore)
1. L’Amministratore è nominato dalla Giunta Regionale, rimane in carica tre anni ed è scelto tra persone di comprovata esperienza nel settore turistico, con particolare riguardo alle strategie di mercato.
2. Il compenso è stabilito con riferimento ai parametri desumibili dal libero mercato, per quanto attiene ai compensi  di amministratori di imprese private assimilabili, per complessità, all’APT regionale.
3. L’Amministratore presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell’Ente ed esercita i poteri gestionali dell’Azienda, sottoponendo le deliberazioni all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. L’Amministratore è responsabile, assieme al Consiglio di Amministrazione, delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dell’Amministratore, la Giunta regionale provvede alla sua sostituzione.
6. L’operato dell’Amministratore è soggetto alla valutazione di merito della Giunta. L’eventuale valutazione negativa dell’Amministratore da parte della Giunta determina la revoca immediata dell’incarico."
3. Dopo il precedente art. 3 bis, è introdotto il seguente art. 3ter:
"Art. 3ter
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, oltre all’Amministratore, i quali rimangono in carica tre anni.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Regionale e scelti tra personalità della cultura di chiara fama e comprovata esperienza nei campi della promozione turistica, delle strategie di mercato, della comunicazione, nonché della conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva a maggioranza le deliberazioni sottoposte al suo giudizio dall’Amministratore, con il quale ne condivide la responsabilità.
4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di alcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio regionale provvede alla sua sostituzione.
5. L’attività del Consiglio di Amministrazione è soggetto alla valutazione di merito della Giunta regionale. La valutazione negativa della Giunta su uno o più membri del Consiglio di Amministrazione necessita, per la revoca dall’incarico, dell’approvazione del Consiglio regionale."
4. Dopo il precedente art. 3 ter, è inserito il seguente art. 3quater:
"Art. 3quater
(Il Collegio dei Revisori)
1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, è nominato dal Consiglio regionale con voto limitato a due e dura in carica tre anni."
 
 
 

ART. 3

Modifiche all’art. 5

1. Il primo comma dell’art. 5 della L.R.  5 dicembre 1996 n. 47 è così modificato (in corsivo la parti modificate):
 " Art. 5
  Controlli
1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il regolamento, la dotazione organica  e le sue variazioni comportanti modifiche nella consistenza  delle qualifiche, i programmi generali di attività, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo devono essere comunicate alla Giunta e sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale."
2. Il secondo comma dell’art. 5 è così modificato (in corsivo la parte modificata):
"Art. 5
2. Le variazioni ai programmi generali ed al bilancio di previsione sono comunicate alla Giunta regionale che, entro trenta giorni può annullare i relativi atti, previo parere della Commissione consiliare competente. Decorso il termine, gli atti si intendono approvati. Il termine è interrotto se la Giunta chiede chiarimenti."
 
 

ART. 4

Modifiche all’art. 6

1. Il secondo comma dell’art. 6 della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è così sostituito:
"Art. 6
(Dotazione organica
e  gestione del personale)
2. L’Amministratore, con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, definisce la dotazione organica dell’APT, nell’ambito della spesa massima per la dotazione di personale indicata dalla Giunta Regionale con cadenza biennale."
2. Il  terzo comma dell’art. 6 è abrogato.
3. Il  quarto comma dell’art. 6 è sostituito dal seguente terzo comma:
"Art. 6
3. All’interno di tale limite massimo vanno attivate anche eventuali collaborazioni o consulenze esterne."
4. Il quinto comma dell’art. 6 è abrogato.
5.  Il sesto comma dell’art. 6 è sostituito dal seguente quarto comma:
"Art. 6
4. L’APT assume il proprio personale ed attiva collaborazioni esterne adottando le procedure previste per il personale regionale e per le collaborazioni con la Regione."
 
 

ART. 5

Modifiche all’art. 7

1. L’art. 7 della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è così sostituito:
"Art. 7
Entrate dell’APT
1. L’attività dell’APT è finanziata da entrate provenienti da redditi patrimoniali e di gestione.
2. Può disporre, inoltre, di finanziamenti o contributi da parte della Regione."
 
 
 

ART. 6

Modifiche all’art. 8

1. L’art.  8 della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è così sostituito:
"Art. 8
Conferenza Regionale per il Turismo
1. La Regione al fine di:
a) attuare un efficace sistema di relazioni con le Provincie, con i Comuni e con le rappresentanze delle Associazioni di categoria del comparto turistico e di quelle del tempo libero;
b) elaborare linee di indirizzo per l’azione dell’APT;
c) trarre un bilancio delle iniziative intraprese dall’APT;
d) esprimere valutazioni sul bilancio economico, preventivo e consultivo, dell’APT;
e) verificare la sinergia esistente tra le azioni intraprese a fini di promozione turistica dai singoli enti preposti;
istituisce la Conferenza Regionale per il Turismo (CRT).
2. La CRT è composta:
a) dall’Assessore regionale competente in materia di Turismo, che la presiede,
b) da soggetti scelti sulla base di terne di designazione proposte dalle rappresentanze regionali delle Associazioni operanti nel settore turistico e del tempo libero (con particolare riguardo a quelle individuate dall’art. 4 della Legge 217/83),
c) dagli Assessori provinciali e comunali al Turismo della territorio regionale e dai rappresentanti delle Aziende comunali o consortili di promozione turistica.
3. La CRT è convocata almeno 2 volte l’anno dal suo presidente; le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale nominato dal Presidente.
4. Il funzionamento della CRT è disciplinato da un regolamento elaborato dal suo Presidente, che deve essere sottoposto al vaglio del Consiglio regionale; il Presidente può, successivamente, operare emendamenti al regolamento stesso, seguendo il medesimo iter."
 
 

ART. 7

Modifiche all’art. 9

1.  L’art. 9 della L.R. 5 dicembre 1996 n 47 è così sostituito:
"Art. 9
Norma finale
1. Gli organi esecutivi dell’APT devono comunicare alla Giunta regionale, entro 60 gg. dal loro insediamento, lo statuto, il regolamento amminstrativo-contabile e la dotazione organica, per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale"
 
 
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