1. Il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è
così sostituito:
"Art. 2
(Funzioni dell’APT)
1. L’APT svolge la sua attività esercitando funzioni tecniche,
esecutive e gestionali, al fine di attuare, sulla base degli indirizzi
regionali, i programmi di promozione dell’immagine turistica della Regione."
2. Dopo il primo comma dell’art. 2 è inserito il seguente comma
1bis:
" Art. 2
1bis. L’APT sostiene l’autonoma iniziativa dei Comuni che, in forma
singola o associata ed eventualmente avvalendosi della collaborazione di
soggetti privati, si facciano promotori di eventi tali da assumere rilievo
nazionale o internazionale, ovvero organizzino servizi di accoglienza e
ospitalità che diano forza al prodotto turistico regionale."
2. Dopo l’art. 3 della L.R. 5 dicembre 1995 n. 47 è inserito
il seguente art 3bis:
"Art. 3bis
(L’Amministratore)
1. L’Amministratore è nominato dalla Giunta Regionale, rimane
in carica tre anni ed è scelto tra persone di comprovata esperienza
nel settore turistico, con particolare riguardo alle strategie di mercato.
2. Il compenso è stabilito con riferimento ai parametri desumibili
dal libero mercato, per quanto attiene ai compensi di amministratori
di imprese private assimilabili, per complessità, all’APT regionale.
3. L’Amministratore presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la
legale rappresentanza dell’Ente ed esercita i poteri gestionali dell’Azienda,
sottoponendo le deliberazioni all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. L’Amministratore è responsabile, assieme al Consiglio di
Amministrazione, delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dell’Amministratore,
la Giunta regionale provvede alla sua sostituzione.
6. L’operato dell’Amministratore è soggetto alla valutazione
di merito della Giunta. L’eventuale valutazione negativa dell’Amministratore
da parte della Giunta determina la revoca immediata dell’incarico."
3. Dopo il precedente art. 3 bis, è introdotto il seguente art.
3ter:
"Art. 3ter
Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri,
oltre all’Amministratore, i quali rimangono in carica tre anni.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio
Regionale e scelti tra personalità della cultura di chiara fama
e comprovata esperienza nei campi della promozione turistica, delle strategie
di mercato, della comunicazione, nonché della conservazione e valorizzazione
dei beni ambientali e culturali.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva a maggioranza le deliberazioni
sottoposte al suo giudizio dall’Amministratore, con il quale ne condivide
la responsabilità.
4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di alcuno
dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio regionale provvede
alla sua sostituzione.
5. L’attività del Consiglio di Amministrazione è soggetto
alla valutazione di merito della Giunta regionale. La valutazione negativa
della Giunta su uno o più membri del Consiglio di Amministrazione
necessita, per la revoca dall’incarico, dell’approvazione del Consiglio
regionale."
4. Dopo il precedente art. 3 ter, è inserito il seguente art.
3quater:
"Art. 3quater
(Il Collegio dei Revisori)
1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri iscritti nel registro
dei revisori contabili, è nominato dal Consiglio regionale con voto
limitato a due e dura in carica tre anni."
1. Il primo comma dell’art. 5 della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47
è così modificato (in corsivo la parti modificate):
" Art. 5
Controlli
1. Le deliberazioni concernenti lo statuto, il regolamento, la dotazione
organica e le sue variazioni comportanti modifiche nella consistenza
delle qualifiche, i programmi generali di attività, il bilancio
di previsione ed il bilancio consuntivo devono essere comunicate alla Giunta
e sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale."
2. Il secondo comma dell’art. 5 è così modificato (in
corsivo la parte modificata):
"Art. 5
2. Le variazioni ai programmi generali ed al bilancio di previsione
sono comunicate alla Giunta regionale che, entro trenta giorni può
annullare i relativi atti, previo parere della Commissione consiliare competente.
Decorso il termine, gli atti si intendono approvati. Il termine è
interrotto se la Giunta chiede chiarimenti."
1. Il secondo comma dell’art. 6 della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è
così sostituito:
"Art. 6
(Dotazione organica
e gestione del personale)
2. L’Amministratore, con l’approvazione del Consiglio di Amministrazione,
definisce la dotazione organica dell’APT, nell’ambito della spesa massima
per la dotazione di personale indicata dalla Giunta Regionale con cadenza
biennale."
2. Il terzo comma dell’art. 6 è abrogato.
3. Il quarto comma dell’art. 6 è sostituito dal seguente
terzo comma:
"Art. 6
3. All’interno di tale limite massimo vanno attivate anche eventuali
collaborazioni o consulenze esterne."
4. Il quinto comma dell’art. 6 è abrogato.
5. Il sesto comma dell’art. 6 è sostituito dal seguente
quarto comma:
"Art. 6
4. L’APT assume il proprio personale ed attiva collaborazioni esterne
adottando le procedure previste per il personale regionale e per le collaborazioni
con la Regione."
1. L’art. 7 della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è così sostituito:
"Art. 7
Entrate dell’APT
1. L’attività dell’APT è finanziata da entrate provenienti
da redditi patrimoniali e di gestione.
2. Può disporre, inoltre, di finanziamenti o contributi da parte
della Regione."
1. L’art. 8 della L.R. 5 dicembre 1996 n. 47 è così
sostituito:
"Art. 8
Conferenza Regionale per il Turismo
1. La Regione al fine di:
a) attuare un efficace sistema di relazioni con le Provincie, con i
Comuni e con le rappresentanze delle Associazioni di categoria del comparto
turistico e di quelle del tempo libero;
b) elaborare linee di indirizzo per l’azione dell’APT;
c) trarre un bilancio delle iniziative intraprese dall’APT;
d) esprimere valutazioni sul bilancio economico, preventivo e consultivo,
dell’APT;
e) verificare la sinergia esistente tra le azioni intraprese a fini
di promozione turistica dai singoli enti preposti;
istituisce la Conferenza Regionale per il Turismo (CRT).
2. La CRT è composta:
a) dall’Assessore regionale competente in materia di Turismo, che la
presiede,
b) da soggetti scelti sulla base di terne di designazione proposte
dalle rappresentanze regionali delle Associazioni operanti nel settore
turistico e del tempo libero (con particolare riguardo a quelle individuate
dall’art. 4 della Legge 217/83),
c) dagli Assessori provinciali e comunali al Turismo della territorio
regionale e dai rappresentanti delle Aziende comunali o consortili di promozione
turistica.
3. La CRT è convocata almeno 2 volte l’anno dal suo presidente;
le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale nominato
dal Presidente.
4. Il funzionamento della CRT è disciplinato da un regolamento
elaborato dal suo Presidente, che deve essere sottoposto al vaglio del
Consiglio regionale; il Presidente può, successivamente, operare
emendamenti al regolamento stesso, seguendo il medesimo iter."
1. L’art. 9 della L.R. 5 dicembre 1996 n 47 è così
sostituito:
"Art. 9
Norma finale
1. Gli organi esecutivi dell’APT devono comunicare alla Giunta regionale,
entro 60 gg. dal loro insediamento, lo statuto, il regolamento amminstrativo-contabile
e la dotazione organica, per la successiva approvazione da parte del Consiglio
regionale"