__________________________________
1. Il titolo della legge regionale 17 agosto 1988 n. 32 è così
modificato:
"Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali
naturali ad uso termale o per imbottigliamento. Qualificazione del termalismo"
1. L’art. 1 della legge regionale 17 agosto 1988 n. 32 è così
sostituito:
"Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Emilia Romagna con la presente legge disciplina:
a) la ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali;
b) la loro razionale utilizzazione, con particolare riguardo
all’attività di imbottigliamento e commercializzazione;
c) la tutela dell’ambiente e del patrimonio idrogeologico dei territori
termali;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali, nonché
la promozione turistica delle località termali."
1. Il secondo comma dell’art. 4 della legge regionale 17 agosto 1988
n. 32 è così sostituito:
"Art. 4
(Salvaguardia ambientale)
2. Qualora per particolari
e contingenti necessità, quali abbassamenti della falda, inquinamenti
o peculiari assetti idrogeologici, risultassero compromesse in maniera
grave le esigenze di salvaguardia ambientale, la regione può, con
atto motivato ad effetto immediatamente esecutivo, vietare le attività
di ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali e termali. Il
divieto è stabilito per aree e per periodi determinati con delibera
della Giunta."
1. Il secondo comma dell’art. 16 della legge regionale 17 agosto 1988
n. 32 è così modificato (in corsivo la parte modificata):
"Art. 16
(Diritti proporzionali)
2. Il titolare della concessione di cui all’art. 7 deve corrispondere
alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di £. 40.000
per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell’area
della concessione, con un minimo comunque non inferiore a £. 3.000.000.
2. Il quarto comma dell’art. 16 della legge regionale 17 agosto n.
32 è così modificato (in corsivo la parte modificata):
"Art. 16
(Diritti proporzionali)
4. La misura dei suddetti diritti è aggiornata ogni biennio
con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali
del costo della vita pubblicati dall’ISTAT, riferiti al 31 dicembre dell’anno
di entrata in vigore della presente legge."
1. Dopo l’art. 26 della L.R. 17 agosto 1988 n. 32 è inserito
il seguente:
"Art. 26bis
(Canone di concessione per l’utilizzazione
a fini commerciali delle acque minerali)
1. Il concessionario di acque naturali minerali per imbottigliamento
e commercializzazione delle stesse è tenuto a corrispondere un canone
annuo stabilito nella misura di lire 1 (una) per ogni litro d’acqua
2. Per la determinazione della quantità annua, il concessionario
ha l’obbligo di installare per le acque sorgive un dispositivo automatico
di misurazione della portata situato alla sorgente e per le acque captate
un misuratore di livello dinamico in corrispondenza dei pozzi.
3. Il pagamento dovrà avvenire entro il mese di marzo dell’anno
successivo a quello cui si riferisce la misurazione ed il concessionario
dovrà inviare copia della quietanza di pagamento al Servizio regionale
competente in materia.
1. Dopo il precedente art. 26bis, è inserito il seguente:
"Art. 26ter
(Agevolazioni)
1. Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche, di incentivare
la realizzazione di nuovi impianti di imbottigliamento, di contribuire
alla salvaguardia dell’ambiente, il concessionario può richiedere
al competente Servizio regionale le seguenti detrazioni dalla quantità
di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo:
a) l’80% della quantità di acqua che nel periodo considerato
è stata posta in commercio in contenitori di vetro;
b) il 40 % della quantità d’acqua che nel periodo considerato
è stata commercializzata in contenitori diversi dal vetro, di cui
il concessionario assicuri la raccolta ed il riciclo dell’80% dei contenitori
utilizzati;
c) l’intero quantitativo d’acqua somministrato agli enti locali
per l’uso pubblico."