Partito della Rifondazione Comunista

Gruppo Consiliare Regione Emilia-Romagna

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32
Disciplina delle acque minerali e termali,
qualificazione del termalismo"
 

 RELAZIONE

La legge n. 36/94 (c.d. legge Galli) ha sancito che le acque sono un bene pubblico da tutelare e da salvaguardare, di cui tutti, generazioni presenti e future, devono poter godere senza pregiudicarne l’integrità.
Le acque minerali e termali, superficiali e sotterranee, costituiscono, quindi, una preziosa risorsa che, a norma della nostra Costituzione (artt. 117 e 119) e di successivi provvedimenti legislativi, appartiene al patrimonio regionale.
La Regione Emilia Romagna ha disciplinato la materia con L.R. 32/88 "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione del termalismo", che si occupa delle concessioni di ricerca, di coltivazione e di estrazione delle acque minerali e termali, nonché delle norme igienico sanitarie e degli stabilimenti termali.
Nella normativa regionale vigente è assente la considerazione del bene "acqua" come risorsa, soprattutto in rapporto alla sua commercializzazione. Infatti, il concessionario di una fonte, indipendentemente dalla quantità d’acqua emunta o captata destinata all’imbottigliamento, versa attualmente un canone fisso, rapportato alla estensione in ettari della concessione, con un minimo pari a al corrispettivo di 75 ettari.
In realtà, l’utilizzo a fini commerciali delle acque minerali rappresenta una degli aspetti più importanti ed interessanti della questione. Basti pensare al consumo crescente di acqua minerale in bottiglia, che in Italia è stimato in più di 7.000 milioni di litri annui.
Questa tendenza è confermata anche in Emilia Romagna, nel cui territorio si trovano ben 28 fonti destinate alla commercializzazione. È evidente che attualmente, le acque minerali sono una risorsa poco sfruttata, dei cui proventi, economicamente non trascurabili, traggono vantaggio solo le imprese commerciali.
Il presente progetto di legge, salvaguardando l’impianto della legge regionale 32/88, si propone, dunque, l’obiettivo di mutare l’attuale impostazione del canone di concessione. Infatti, per le concessioni che presuppongono lo sfruttamento a fin commerciali, occorre mutare la base di calcolo: non più l’estensione in ettari della concessione, bensì la quantità d’acqua sorgiva o captata. Affinché ciò sia possibile, si prevede l’installazione obbligatoria di appositi strumenti di misurazione.
Per mitigare il rigore di queste disposizioni  e, soprattutto, per incentivare i produttori che si dimostrino sensibili al rispetto dell’ambiente, da un lato, e ad una fruizione dei beni pubblici secondo criteri di solidarietà, dall’altro, il progetto di legge di Rifondazione Comunista introduce delle agevolazioni che incidono sulla determinazione della base di calcolo. Le agevolazioni riguardano l’imbottigliamento in contenitori di vetro o in contenitori riciclabili, mentre per il quantitativo d’acqua fornito agli enti locali per l’uso pubblico di acqua potabile  non è dovuto alcun corrispettivo.
Il progetto di legge si compone di 6 articoli.
Il primo reca modifiche al titolo della legge, portando, anche dal punto di vista lessicale, l’attenzione sulla commercializzazione delle acque minerali e termali. Analogo discorso vale anche per l’articolo 2, che introduce, fra le finalità della legge, la sfruttamento razionale delle risorse. L’articolo 3, invece, disciplina in maniera più rigorosa i casi di potenziale deterioramento del patrimonio idrogeologico.
Gli articoli 4 e 5 si occupano dei canoni relativi ai diversi tipi di concessione, a secondo che le acque sia o meno sfruttate a fini commerciali. Infine, l’articolo 6 introduce il regime delle agevolazioni.

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PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

"Modifiche alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32 Disciplina delle acque  minerali e termali,
 qualificazione del termalismo"
 

ART. 1

Modifica del titolo della legge

1. Il titolo della legge regionale 17 agosto 1988 n. 32 è così modificato:
"Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali naturali ad uso termale o per imbottigliamento. Qualificazione del termalismo"
 
 

ART. 2

Modifiche all’art. 1

1. L’art. 1 della legge regionale 17 agosto 1988 n. 32 è così sostituito:
"Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Emilia Romagna con la presente legge disciplina:
a) la ricerca e coltivazione  delle acque minerali e termali;
b) la loro razionale utilizzazione, con particolare riguardo  all’attività  di  imbottigliamento  e commercializzazione;
c) la tutela dell’ambiente e del patrimonio idrogeologico dei territori termali;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali, nonché la promozione turistica delle località termali."
 
 

ART. 3

Modifiche all’art. 4

1. Il secondo comma dell’art. 4 della legge regionale 17 agosto 1988       n. 32 è così sostituito:
"Art. 4
(Salvaguardia ambientale)
2. Qualora per particolari                  e contingenti necessità, quali abbassamenti della falda, inquinamenti o peculiari assetti idrogeologici, risultassero compromesse in maniera grave le esigenze di salvaguardia ambientale, la regione può, con atto motivato ad effetto immediatamente esecutivo, vietare  le attività di ricerca, coltivazione ed utilizzo delle acque minerali e termali. Il divieto è stabilito per aree e per periodi determinati con delibera della Giunta."
 
 

ART. 4

Modifiche all’art. 16

1. Il secondo comma dell’art. 16 della legge regionale 17 agosto 1988 n. 32 è così modificato (in corsivo la parte modificata):
"Art. 16
(Diritti proporzionali)
2. Il titolare della concessione di cui all’art. 7 deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di £. 40.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell’area della concessione, con un minimo comunque non inferiore a £. 3.000.000.
2. Il quarto comma dell’art. 16 della legge regionale 17 agosto n. 32 è così modificato (in corsivo la parte modificata):
"Art. 16
(Diritti proporzionali)
4. La misura dei suddetti diritti è aggiornata ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT, riferiti al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge."
 

ART. 5

Introduzione dell’art. 26bis

1. Dopo l’art. 26 della L.R. 17 agosto 1988  n. 32 è inserito il seguente:
"Art. 26bis
(Canone di concessione per l’utilizzazione
 a fini commerciali delle acque minerali)
1. Il concessionario di acque naturali minerali per imbottigliamento e commercializzazione delle stesse è tenuto a corrispondere un canone annuo stabilito nella misura di lire 1 (una) per ogni litro d’acqua
2. Per la determinazione della quantità annua, il concessionario ha l’obbligo di installare per le acque sorgive un dispositivo automatico di misurazione della portata situato alla sorgente e per le acque captate un misuratore di livello dinamico in corrispondenza dei pozzi.
3. Il pagamento dovrà avvenire entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce la misurazione ed il concessionario dovrà inviare copia della quietanza di pagamento al Servizio regionale competente in materia.
 
 

ART. 6

Introduzione dell’art. 26ter

1. Dopo il precedente art. 26bis, è inserito il seguente:
"Art. 26ter
(Agevolazioni)
1. Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse idriche, di incentivare la realizzazione di nuovi impianti di imbottigliamento, di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, il concessionario può richiedere al competente Servizio regionale le seguenti detrazioni  dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo:
a) l’80% della quantità di acqua che nel periodo considerato è stata posta in commercio in contenitori di vetro;
b) il 40 % della quantità d’acqua che nel periodo considerato è stata commercializzata in contenitori diversi dal vetro, di cui il concessionario assicuri la raccolta ed il riciclo dell’80% dei contenitori utilizzati;
c) l’intero quantitativo d’acqua somministrato  agli enti locali per l’uso pubblico."
 
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