Mentre varie regioni (da ultime Molise, Lombardia, Toscana, Umbria, Emilia Romagna) si sono incamminate sulla via dei finanziamenti tramite convenzione alle scuole private (materne, e non solo) dichiarando una sostanziale adesione al sistema integrato pubblico e privato prima della discussione in Parlamento della legge di parità, ci pare interessante segnalare una sentenza del TAR del Veneto (sent.n.1220|97), del tutto innovativa rispetto alla situazione descritta.
Si tratta di una sentenza, la prima del genere in Italia, che riconosce il diritto delle insegnanti di scuola materna comunale in possesso dell’abilitazione statale ad essere incluse nelle graduatorie provinciali. Il caso è avvenuto nel Comune di Vicenza dove 34 insegnanti comunali, in attesa da anni che il comune applicasse l’equiparazione della normativa - concordata ma mai attivata - hanno presentato ricorso al TAR essendosi viste escluse dalle graduatorie provinciali del 93’.
( E ’da notare che il loro obiettivo non era tanto quello di chiedere il trasferimento dalla scuola comunale alla statale, quanto quello di provocare l’adeguamento del loro Comune alla normativa statale, come avvenuto in altri comuni.)
Il principio che scaturisce dalla sentenza pare assai controcorrente in tempi di Bassanini (L.59|97), di autonomie, di indebite commistioni tra pubblico-privato, ma, poiché ci consola non poco, vogliamo richiamarlo attraverso le parole stesse dei giudici del TAR del Veneto: "La scuola materna - essi affermano - tradizionalmente prerogativa dell’Ente Locale, e solo dal 1968 in parte gestita direttamente dallo Stato, per quanto articolata in due tronconi appare nel suo insieme come un servizio pubblico di base assicurato comunque alla comunità. Se poi si aggiunge l’analogia o l’identità di programmi didattico-educativi inerenti ad entrambi gli ordini di scuole.. si può convenire che non ha molto senso espungere dalla scuola materna statale la scuola comunale, trattandosi di due regimi omogenei quanto alla ratio ispiratrice e alle modalità di gestione ( al riguardo può anche valere l’ulteriore elemento costituito da fatto che, nell’un caso e nell’altro, è sempre personale legato al rapporto di pubblico impiego al rendere il servizio). Invece, con più solido fondamento può distinguersi tra scuola materna pubblica (statale e comunale) da un lato e non pubblica dall’altro, quest’ultimo insieme potendo ricomprendere di varia ispirazione religiosa: religiose, strettamente private, ecc., chiaramente (sia pure per diversi aspetti) contrapponibili nel loro insieme alle prime."
Più esplicita di così la sentenza del TAR del Veneto non avrebbe potuto essere! Si, dunque, a un sistema integrato di scuole dell’infanzia, ma solo tra scuole pubbliche: statali e comunali.
Ciò non toglie, ovviamente, che , a livello locale entrambe possono essere arricchite dall’integrazione di specifiche attività legate alla peculiarità del territorio, nella prospettiva che le migliori esperienze portate avanti da numerose comunali diventino sempre più patrimonio comune recepito a livello nazionale, così come gli Orientamenti della Materna Statale devono divenire il fondamento pedagogico-formativo comune di tutti i bambini e le bambine, anche di quelli che vivono nei più sperduti paesini dell’Italia.