DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E RISPETTIVE SANZIONI

RAPPORTI FRA STUDENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 18 - Diritto di trasparenza nella didattica

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Dopo la programmazione dell’attività didattico-educativa sono adottati idonei strumenti per comunicare alle classi gli aspetti fondanti del percorso didattico, anche al fine di recepire e discutere con gli studenti, proposte e adattamenti che saranno recepiti se ritenuti funzionali a facilitare e valorizzare i risultati dell’azione didattico-educativa.

• Il coordinatore del consiglio di classe si fa carico di illustrare alla classe la programmazione annuale e recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all’analisi e alla discussione del consiglio di classe. Le proposte degli studenti potranno essere accolte e costituire parte integrante della programmazione annuale.

• I docenti esprimono alla classe la loro offerta formativa, illustrando il percorso che intendono seguire in relazione alle finalità della disciplina, al suo valore formativo, ai raccordi con le altre discipline;

• I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica. i criteri di valutazione;

• Nelle tappe del processo di insegnamento saranno comunicati alla classe e ai singoli, gli obiettivi da raggiungere per le singole prove e gli indicatori che verranno utilizzati per la valutazione;

• La valutazione sarà pertanto sempre espressa, tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli studenti processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di migliorare il proprio rendimento.

• I tempi e le modalità di verifica dell’acquisizione delle conoscenze, competenze, capacità, saranno adeguatamente programmati e concordati con gli studenti.

Art. 19 - Modalità della comunicazione con studenti e genitori.

Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un'ora per i colloqui con i genitori e con gli alunni maggiorenni. Saranno programmai annualmente due incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle interperiodali, accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere e l’esito di tali interventi.

Gli orari e le modalità di ricevimento da parte delle segreterie e della presidenza saranno fissati e resi noti all’inizio di ogni anno scolastico.

Art. 20 - Diritto di informazione sul "Piano dell’offerta formativa"

Il Piano dell'offerta formativa è recepito nei contenuti e nello spirito dell'art.3 del regolamento, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

All’inizio dell’anno scolastico, dopo l’approvazione del piano dell’offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative, il coordinatore del consiglio di classe illustra agli studenti le opportunità offerte dalla scuola, compresi i corsi pomeridiani per i quali è previsto l’accesso al credito scolastico e gli eventuali percorsi opzionali.

Gli studenti hanno diritto di esprimere liberamente le loro scelte formative facoltative e opzionali che saranno garantite compatibilmente con le risorse disponibili.

Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 21 - Diritti e doveri degli studenti in ordine all’ambiente scolastico

Gli studenti hanno diritto a fruire dei locali adeguati alle diverse esigenze e delle attrezzature della scuola, ad operare in un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, di cui deve essere garantita la salubrità e la sicurezza.

Gli studenti, al pari delle altre componenti della scuola, sono responsabili della tutela dell’ambiente e partecipano alla gestione del sistema organizzativo dell’istituto.

Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole stabilite a tutela della salvaguardia dell’ambiente, del patrimonio e della sicurezza della scuola.

Art. 22 - Dovere di rispetto personale

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del preside, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile..

Art. 23 - Obbligo di frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.

Gli alunni maggiorenni hanno diritto alla autogiustificazione delle assenze; i minori devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Se i motivi dell’assenza sono dovuti a malattia è obbligatorio presentare regolare il certificato medico, quando essa si protrae oltre i 5 giorni, considerando nel computo i giorni festivi compresi tra la data d’inizio malattia e la data del rientro.

In caso di astensione collettiva delle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del preside e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza. La giustificazione, in caso di assenza collettiva, sarà accettata solo se accompagnata da un’apposita circolare consegnata agli studenti e successivamente firmata dai genitori per comprovata presa visione. In tal modo le famiglie saranno informate dell’accaduto. L’alunno, comunque, deve essere ammesso alle lezioni. La circolare suddetta sarà inviata anche ai genitori degli alunni maggiorenni, a scopo informativo.

L’alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni non sarà ammesso in classe; ove si tratti di minore, per essere riammesso, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le veci; se trattasi di alunno maggiorenne dovrà giustificare direttamente al preside.

In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie anche degli alunni maggiorenni.

Le giustificazioni devono essere effettuate sull’apposito libretto.

Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza devono essere giustificati separatamente.

Art. 24 - Obblighi di sorveglianza del personale

Il personale della scuola è tenuto ad attenersi agli obblighi dei rispettivi stati giuridici e alle seguenti norme:

a) gli alunni entrano a scuola nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni, sotto la sorveglianza del personale non docente;

b) al di fuori dell’intervallo non sono consentiti andirivieni e soste nei corridoi se non seriamente motivati. Gli alunni che non rispettano la presente disposizione dovranno essere riaccompagnati nelle loro classi dal personale non docente.

c) durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

d) pur riconoscendo il diritto ad alcuni minuti di sospensione dall’impegno mentale fra una lezione e l’altra, per motivi di sicurezza e di controllo degli spazi da parte del personale non docente, agli alunni non è consentito riversarsi nei corridoi nell’intervallo tra una lezione e l’altra. I docenti devono presentarsi nelle classi secondo l’orario previsto.

e) durante la sospensione delle lezioni, che è di almeno di 10 minuti, gli alunni potranno recarsi in tutti gli spazi autorizzati, interni ed esterni dell’edificio. Nei dieci minuti che precedono l’intervallo il personale non docente, a turni di due unità, provvederà a chiudere il cancello dell’ingresso principale dell’istituto che resterà sorvegliato per la durata della sospensione delle lezioni. I docenti hanno l’obbligo di vigilare sull’incolumità degli alunni durante la permanenza nella scuola, compreso l’intervallo, secondo turni stabiliti.

f) la vigilanza nei corridoi e nelle altre parti comuni dell’edificio scolastico, nonché all’ingresso dell’istituto e sui piazzali esterni spetta al personale ausiliario.

Art. 25 - Divieto di fumo

A tutto il personale e agli studenti è fatto divieto di fumare nei locali dell’istituto. Le sanzioni in caso di inosservanza sono regolate dalla L. 584 del 11/11/75

Art. 26 - Ingressi in ritardo e uscite anticipate

Non sono di norma consentiti ingressi in ritardo se non ad inizio della 2^ ora.

L’ammissione in classe degli alunni che si presentano alla 1^ ora in lieve ritardo rispetto all’orario di ingresso è autorizzata, discrezionalmente, dal docente in servizio alla prima ora. L’ingresso all’inizio della 2^ ora viene autorizzato dal vice preside e dai collaboratori del preside.

Gli alunni ritardatari, se non provvisti di giustificazione scritta del genitore o in alternativa se non accompagnati dal genitore, dovranno giustificare il ritardo entro il giorno successivo.

L’ingresso oltre l’inizio della 2^ ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati e, comunque, dovrà essere sempre autorizzato direttamente dal preside o da un suo collaboratore.

Sono consentite quattro uscite anticipate e quattro entrate in ritardo per quadrimestre, giustificate dai genitori o dallo stesso studente se maggiorenne.

Oltre i quattro permessi, lo studente sarà ammesso alle lezioni solo se accompagnato da un genitore, altrimenti , i maggiorenni saranno rimandati a casa, mentre i minorenni saranno accompagnati in biblioteca dove rimarranno fino al termine delle lezioni. Le famiglie verranno informate per iscritto. Sono esclusi dal computo i ritardi e le uscite fuori orario debitamente documentate o seriamente motivate.

Le uscite in anticipo rispetto al normale orario potranno essere autorizzate con le seguenti modalità:

- può essere richiesta l’uscita anticipata di una sola ora; richieste di uscite anticipate di oltre un’ora saranno accolte solo in casi eccezionali e documentati;

- gli alunni minorenni dovranno necessariamente essere prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci;

- i maggiorenni potranno chiedere direttamente di uscire anticipatamente;

- il genitore dell’alunno minorenne, che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata, dovrà rivolgersi in portineria, specificando il nome dell’alunno e la classe. Il permesso di uscita, firmato da un docente collaboratore del preside o direttamente dal preside, verrà portato dal bidello nella classe dell’alunno, dove il docente dell’ora provvederà alla annotazione dell’autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l’alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.

- le richieste di uscite anticipate devono essere presentate al preside o ai collaboratori entro la fine della prima ora di lezione.

Art. 27 - Provvedimenti disciplinari, sanzioni, organi competenti, procedimenti

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Con riferimento ai doveri degli studenti si stabilisce quanto segue:

 

 

mancanze disciplinari

sanzioni e provvedimenti disciplinari

organo competente

procedimento

note

a)

Ripetute assenze dalle lezioni non seriamente motivate

Richiamo verbale o scritto.

Avviso scritto alle famiglie.

Coordinatore consiglio di classe

   

b)

Scarso impegno nello studio

Richiamo verbale o scritto.

Avviso scritto alle famiglie.

Coordinatore consiglio di classe

   

c)

Comportamento scorretto durante le lezioni: azioni di disturbo che comportino lesione dei diritti altrui (studenti, docenti, non docenti)

Richiamo verbale o scritto con assegnazione di mansioni a favore della comunità scolastica da svolgersi in orario extra-curricolare.

Comunicazione scritta.

Docente

Preside

Segnalazione scritta sul registro di classe da parte del docente.

 

d)

Comportamento lesivo della dignità altrui

Sospensione dalle lezioni fino a 3 (tre) giorni commutabili in attività a favore della comunità scolastica.

Comunicazione scritta.

Consiglio di classe (solo componente docente)

Segnalazione scritta sul registro di classe da parte del docente, del coordinatore o del collaboratore del preside.

Segnalazione sul libretto dello studente

e)

Utilizzo scorretto delle strutture e dei locali della scuola: trascuratezza, lievi danni agli arredi

Ripristino del danno provocato alle strutture, agli arredi, ai sussidi anche mediante il rimborso del costo sostenuto dall'istituto. Comunicazione scritta.

Consiglio di classe (solo componente docente)

Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta ad hoc

 

f)

Danni intenzionalmente apportati ai locali, alle strutture, agli arredi, palesemente riconducibili ad "atto vandalico"

Sospensione dalle lezioni, con obbligo di frequenza fino a 5 (cinque) giorni. Ripristino del danno provocato con interventi personali e rimborso dei costi sostenuti dall'istituto. Comunicazione scritta.

Consiglio di classe (solo componente docente)

Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta ad hoc

Segnalazione sul libretto dello studente

g)

Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza

Oltre alla normativa speciale L. 626/94, sospensione dalle lezioni, con obbligo di frequenza fino a 5 (cinque) giorni. Ripristino del danno provocato con interventi personali e rimborso dei costi sostenuti dall'istituto. Comunicazione scritta.

Consiglio di classe (solo componente docente)

Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta ad hoc

Segnalazione sul libretto dello studente

h)

Se le mancanze di cui ai punti f) e g) sono compiute da più studenti in concorso tra loro con l'intento di arrecare danni al patrimonio dell'istituto o alle strutture.

Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a 15 (quindici) giorni. Ripristino immediato del danno provocato e rimborso in parti uguali tra i responsabili dei costi sostenuti dall'istituto. Comunicazione scritta.

Giunta esecutiva

Segnalazione scritta sul registro di classe e su documentazione predisposta ad hoc

Segnalazione sul libretto dello studente

i)

Comportamento lesivo dell'integrità fisica o morale altrui, tenuto singolarmente o da più studenti in concorso tra loro

Sospensione dalle lezioni fino a 45 giorni singolarmente, fino a 60 giorni se in concorso con altri

Giunta esecutiva

Segnalazione sul registro di classe da parte del docente coordinatore o del collaboratore

Segnalazione sul libretto dello studente

 

 

 

Art. 28 - Organi di garanzia

Contro le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che prevedono sospensione dalle lezioni, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione scritta al Provveditore agli studi che decide in via definitiva, sentite la sezione del consiglio scolastico provinciale competente.

Contro le altre sanzioni di cui all’art.. 25, è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla comunicazione scritta, all’organo di garanzia costituito da: preside, un genitore, uno studente, un docente, un non docente designati dal consiglio di istituto. L’organo di garanzia resta in carica per tre anni.

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