FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 - Programmazione e coordinamento delle attività degli organi collegiali
Ciascuno degli organi collegiali è tenuto a programmare le proprie attività nel rispetto delle competenze e delle scadenze operative e decisionali.
Sempre nel rispetto delle diverse competenze, ciascun organo collegiale opera in coordinamento con gli altri organi collegiali, sia nella fase di programmazione che in quella di attuazione. Il piano delle attività, comprendente la programmazione dei consigli di classe e dei collegi, verrà annualmente reso pubblico, dopo la sua approvazione da parte del collegio dei docenti.
Art. 2 - Indicazioni generali sul funzionamento degli organi collegiali
Gli organi collegiali possono essere convocati con un anticipo non inferiore ai cinque giorni dalla data della riunione.
L'avviso di convocazione deve essere esposto all'albo, deve essere comunicato con lettera circolare e, per quanto riguarda il consiglio d'Istituto, deve essere comunicato con lettera personale ai singoli membri. Tale lettera viene inviata contemporaneamente, per conoscenza, al presidente o ai presidenti del comitato o comitati genitori.
Lettera, avviso di convocazione e circolare devono indicare gli argomenti da trattare
Non si può deliberare su punti non chiaramente indicati all'ordine del giorno.
L'ordine del giorno è stabilito dai presidenti degli organi collegiali.
Ogni componente di un organo collegiale può proporre punti all'ordine del giorno: i punti all'ordine del giorno proposti in un regolare seduta dell'organo collegiale devono apparire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
Per ogni riunione degli organi collegiali viene redatto un verbale, approvato dalla maggioranza dei membri e firmato da presidente e segretario.
Art. 3 - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale
Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.
Art. 4 - Convocazione, programmazione e coordinamento delle attività del consiglio di classe
Il consiglio di classe è convocato dal preside, di propria iniziativa o su richiesta, scritta e motivata, della maggioranza dei suoi membri o dal coordinatore.
Le riunioni del consiglio di classe devono essere programmate e comunicate ai rappresentanti dei genitori, secondo i criteri stabiliti dall art. 2.
Art. 5 - Convocazione, programmazione e coordinamento delle attività del collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dal Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297 art.7.
La programmazione e il coordinamento delle attività del collegio dei docenti seguono i criteri stabiliti all'art.2 del presente regolamento.
Art. 6 - Competenze del consiglio di istituto e della giunta esecutiva
Le competenze attribuite al consiglio di istituto e alla giunta esecutiva sono stabilite dal Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297 Parte Prima art.10 che si riporta di seguito:
Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di istituto e della giunta esecutiva.
1. Il consiglio di istituto elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.
4. Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere."
Art. 7 - Prima convocazione del consiglio di istituto
La prima convocazione del consiglio di istituto, immediatamente successiva alla elezione dei membri delle diverse componenti della scuola, è disposta dal preside.
Art. 8 - Prima riunione del consiglio di istituto ed elezione del presidente
Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio presidente.
L'elezione avviene a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori eletti nel consiglio.
E' eletto presidente il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti eletti e presenti.
Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto con la semplice maggioranza relativa dei presenti.
A parità di voti è eletto il più anziano.
Il consiglio può decidere di eleggere anche un vice presidente, seguendo le stesse modalità utilizzate nell'elezione del presidente.
Art. 9 - Convocazione del consiglio di istituto
Il consiglio di istituto è convocato dal presidente.
Il presidente è tenuto a convocare il consiglio anche su richiesta del presidente della giunta esecutiva o su richiesta della maggioranza dei componenti eletti nel consiglio.
Per favorire l'adempimento delle funzioni dei componenti del consiglio, l'istituto si impegna a fornire il materiale e i documenti a sua disposizione.
Art. 10 - Pubblicità degli atti
Per la pubblicità degli atti si seguono le indicazioni dellart. 43 Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
Le delibere adottate dal consiglio di istituto vanno affisse all'albo in copia integrale, sottoscritta dal presidente. L'affissione deve avvenire entro 10 giorni dall'approvazione della delibera che deve rimanere esposta per almeno quindici giorni.
I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono dati in lettura ai componenti della scuola che ne facciano richiesta.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo il caso di richiesta in tal senso dell'interessato.
Art. 11 - Pubblicità delle riunioni del consiglio di istituto
Alle riunioni del consiglio di istituto possono essere presenti gli elettori delle diverse componenti e i membri del consiglio di circoscrizione.
Il presidente si accerta del titolo di elettore e ammette il pubblico fino alla capienza dei locali. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di delibera, il presidente può disporre la sospensione della riunione e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Art. 12 - Il comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Composizione e compiti del comitato per la valutazione del servizio dei docenti sono indicati nellart.. 11 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
Il comitato è convocato dal preside:
a) in periodi programmati e a richiesta dei diretti interessati
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti.
c) quando se ne presenti la necessità.
Art. 13 - Assemblee studentesche di Istituto
La normativa relativa alle assemblee degli studenti è esposta negli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94 n° 297 che, attesa limportanza dellargomento, trascriviamo:
Art 12 - Diritto di assemblea
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 13 - Assemblee studentesche
1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per lapprofondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali lassemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio distituto.
6. E consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Lassemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante lanno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dellorario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante lorario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nellordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio distituto.
7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. Allassemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
1. Lassemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio distituto.
2. Lassemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e lordine del giorno dellassemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dallassemblea, garantisce lesercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constata impossibilità di ordinato svolgimento dellassemblea."
Art. 14 - Sospensione dellattività didattica
Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dellassemblea studentesca di istituto
Art. 15 - Le assemblee dei genitori
La scuola favorisce lo svolgimento di assemblee di genitori come momento informativo fondamentale e come scambio di conoscenze all'interno della comunità scolastica.
La normativa relativa alle assemblee dei genitori è esposta negli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297 che vengono qui riportati:
"Art 12 - Diritto di assemblea
1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli."
"Art. 15 - Assemblee dei genitori
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il preside.
4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
5. Il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto."
In aggiunta al comma quarto dell'art. 15 del suddetto Testo Unico, l'assemblea di classe è convocata anche su richiesta di un terzo (1/3) dei genitori della classe stessa.
L'assemblea dei genitori dell'Istituto è convocata su richiesta del presidente del comitato dei genitori.
I genitori possono riunirsi nei locali dell'Istituto, per classe, per sezione, per indirizzo o in modo più ampio, concordando la data e lorario di svolgimento con il preside.
I genitori possono dare comunicazione di tali assemblee, all'interno dell'Istituto, mediante affissione di avviso allalbo.
Art. 16 - Il Comitato dei genitori
Nell Istituto è presente il "Comitato dei Genitori" che, fatte salve le competenze del collegio dei docenti, ha poteri di proposta e di iniziativa in ordine alle attività educative. Favorisce la partecipazione dei genitori ed assicura il collegamento fra le istanze di base e gli organismi di gestione della scuola.
Il Comitato dei Genitori è composto dai genitori eletti nei consigli di classe, ma aperto a tutti i genitori.
E' presieduto da uno dei suoi membri eletto nella prima riunione che si svolgerà dopo le lezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe. In prima istanza è convocato dal Presidente uscente.
Per le successive riunioni può essere convocato dal Presidente eletto o da almeno 1/3 dei suoi membri.
Art. 17 - Richieste di assemblea
La richiesta di assemblea da parte degli studenti al preside dovrà essere presentato almeno con 5 giorni di anticipo; nel caso in cui sia prevista la presenza di esperti esterni della richiesta va presentata con almeno 15 giorni di anticipo.
I genitori degli studenti presenteranno la richiesta per luso dei locali entro 5 giorni dalla data di effettuazione.