Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(Approvata definitivamente al Senato il 16 giugno 1998)


ART. 1.

 

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero,

coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla

Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano

l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di

leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo

dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e

ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge

secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.


ART. 2.

 

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

 

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h),

nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito

dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di

leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di

concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di

obiezione di coscienza;

 

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle

Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato,

nel corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello stato, o per qualunque altro impiego

che comporti l'uso delle armi;

 

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto,

importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

 

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante

violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità

organizzata.


ART. 3.

 

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita

menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.


ART. 4.

 

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare

domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A

decorrere dal 1ƒ gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può

essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1

della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme

della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui

all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempre che

la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni

di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

 

2. All'atto di presentare la domanda l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area

vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti

del settore pubblico o del settore privato, designando fino a 10 enti nell'ambito di una Regione

prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante

eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

 

3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare

per i motivi previsti dalla legge nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti

al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente

la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non

pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.


ART. 5.

 

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza

delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della

domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

 

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.

 

4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e,

comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può

ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha

sede il Distretto Militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si

osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto

applicabili. Il Pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può

sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi

motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal

diritto di prestare il servizio civile.

 

5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.

51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il Tribunale in composizione

monocratica di cui all'articolo 50-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del

citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

 

6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva, comporta l'obbligo di prestare il servizio

militare per la durata prescritta.


ART. 6.

 

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche

ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno

diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la

condizione militare.

 

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico

e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore

pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio

di leva.

 

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo

stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi

civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi

dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel

servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

 

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto all'art. 9,

comma 7.


ART. 7.

 

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista

del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per

l'arruolamento di terra o di mare.

 

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.


ART. 8.

 

1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11,

comma 1, lettera a), e dell'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, è

istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La

dotazione organica dell'Ufficio di cui al comma 1 fissata, per il primo triennio nel limite massimo di

cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale

dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge

23 agosto 1988, n. 400. L'Ufficio di cui al comma 1 è organizzato in una sede centrale e in sedi

regionali ed è diretta da un dirigente generale dei ruoli della presidenza del Consiglio dei Ministri,

nominato dal presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale

rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

 

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

 

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed

una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di

coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati

di cui alla lettera b);

 

b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati

inclusi in appositi albi, annualmente aggiornati presso l'Ufficio di cui al comma 1 e le sedi regionali,

per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione,

reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo

sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del

patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con l'esclusione di

impieghi burocratico-amministrativi;

 

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa

con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di

preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori

ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al

servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

 

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza

e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle

convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e

dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione

sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e

le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

 

e) predisporre d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, forme di

ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;

 

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle

lettere a) e b;

 

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione,

d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri,

e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle

possibilità previste dalla presente legge;

 

h) predisporre d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, piani per il

richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività

addestrative;

 

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

 

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

 

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione

delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio di cui al comma 1 e Regioni con specifico riferimento ai

punti c), d), f) g), del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, viene emanato, entro

90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del

Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome

di Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis della legge 23

agosto 1988, n. 400. Con tale decreto sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione

delle spese, poste a carico del fondo di cui al successivo articolo 19. La gestione finanziaria è

sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei Conti.

 

4. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri,

sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e

non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i

regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente

acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di

cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministro della difesa ai fini della gestione annuale

del contingente.

 

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la

Presidenza del Consiglio può avvalersi in via transitoria, di personale militare in posizione di

ausiliaria, di personale civile del Ministero della Difesa, ovvero di altre amministrazioni, dei

consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

 

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 850 milioni annui, a

decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


ART. 9.

 

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio per il servizio civile nazionale della

Presidenza del Consiglio dei Ministri i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano

state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso

l'elenco di tutti gli obiettori.

 

2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro

il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli Enti ed Organizzazioni di cui all'art. 11,

comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che

costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore

è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

 

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e

compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui

indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto

delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 4, comma 2.

 

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di

formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del servizio civile nazionale, il

periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento

generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego destinato a tutti gli obiettori

ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino

specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un

periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata attività

operativa.

 

5. Il servizio civile su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese salvo che per la

durata secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il

servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

 

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste per i volontari in servizio

civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni, per la

cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

 

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso

cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni

umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda

l'impiego di reparti delle Forze Armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal servizio di sanità

militare.

 

8. Non è punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia

svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste dal comma 7.

 

9. E' facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, disporre l'impiego di obiettori di coscienza,

ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli

obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle

dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

 

10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di

cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente,

ovvero l'organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono

responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati

all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine

comporta accoglimento della domanda.

 

11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati

per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

 

12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai

commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno.

Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio, si applicano le norme di cui

all'articolo 6.


ART. 10.

 

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle

organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta

della lista degli obiettori.

 

2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il

servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo

Ufficio.

 

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un

rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti

convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti

convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi

rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti

scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.

 

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile, sulle materie di cui all'articolo

8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e

sul modello di convenzione tipo.

 

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e attività della Consulta.


ART. 11.

 

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio

civile mediante attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio

nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) assenza di scopo di lucro;

 

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);

 

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

 

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

 

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione

all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono

indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli

obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari

luoghi di servizio.

 

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a

fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed

organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e

organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o

all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute,

con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il

servizio civile.

 

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere

per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio

civile.

 

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego

in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del

cittadino.

 

6. E' condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente,

dell'idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti

articoli.

 

7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e

dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

 

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il

tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o

dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

 

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori

alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.


ART. 12.

 

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa

l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

 

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene

tempestivamente comunicazione.


ART. 13.

 

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15

dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si

siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino all'età

prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

 

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai

sensi del comma 1.

 

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla

presente legge per gli ammessi al servizio civile.

 

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale gli obiettori di coscienza che prestano il servizio

civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le

condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.


ART. 14.

 

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi

a due anni.

 

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio

civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di

coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

 

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve

essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

 

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di

leva.

 

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza

addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio

militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto

rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio

militare di leva.

 

6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al

servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata

presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta

domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

 

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è

ridotto a tre mesi.

 

8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è

computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.


ART. 15.

 

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento

esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata

prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un

periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della

leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

 

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e

richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva,

a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi

siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

 

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano

fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni

richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso

enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e

sistemi di armi.

 

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato, detenere ed usare le armi di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella

fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle

munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più

grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, per detenzione

abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. E' fatto

divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi

autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

 

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per

l'arruolamento nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza,

nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per

qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.


ART. 16.

 

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività

professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il

normale espletamento del servizio.

 

2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione

geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si

applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1.

 

3. A chi si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le

disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.


ART. 17.

 

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura

e la funzionalità del servizio, possono essere comminate le seguenti sanzioni:

 

a) la diffida per iscritto;

 

b) la multa in detrazione della paga;

 

c) la sospensione di permessi e licenze;

 

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso

incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

 

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi senza paga e con conseguente

recupero dei periodi di servizio non prestato.

 

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri

di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'Ente

o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti

notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo

di quelle già adottate.

 

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di

prestare il servizio si applicano le norme di cui all'articolo 14.


ART. 18.

 

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni

della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a

risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento

motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale

per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo

stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto

delle indicazioni espresse nella domanda.

 

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o la organizzazione possono proporre ricorso al

tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o

dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.


ART. 19.

 

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

 

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità

del Fondo.

 

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a 120 miliardi a decorrere dal 1998,

si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n.

772 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritta ai fini del bilancio triennale 1998-2000,

all'unità previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (cap.1403) dello stato di previsione

del Ministro della Difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.


ART. 20.

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una

relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.


ART. 21.

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei

ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver

acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei

deputati.

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della Difesa deve

attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza assume la

responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8 comma 2, lettere b), c) e d), nonché della gestione

amministrativa degli obiettori in servizio


ART. 22.

 

1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per

l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le

convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa

precedente.


ART. 23.

 

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.


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